Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorso di cui trattasi è stato notificato (oltre che a due controinteressati), all’amministrazione dell’Interno presso la sede reale;
Considerato che il primo comma dell’art. 11, comma 1, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 come sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, prevede che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente"; e che tale disciplina è riferibile al processo amministrativo:
– ai sensi dell’art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ove si stabilisce che "l’articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali";
– ai sensi dell’art.41 c.3 del C.p.a. che richiama, per la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato, le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse;
Considerato da un lato, che il vizio della notificazione non è stato sanato, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 44 del c.p.a. e, dall’altro, che non ricorrono i presupposti richiesti dal quarto comma della stessa norma per la rinnovazione della notifica nulla, tenuto conto che l’esito negativo della notificazione non dipende da causa non imputabile al notificante, ma da errore di diritto;
Considerato, in definitiva, che la nullità della notifica conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e che il Presidente del Collegio ha informato la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, C.p.a., circa la eventualità che a fondamento della decisione fosse posta una questione rilevabile d’ufficio, inerente a difetto di notifica;
Considerato, altresì, che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità la parte costituita;
Considerato che non v’è luogo a pronuncia sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. dichiara, per le ragioni indicate in parte motiva, inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
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