Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
mento con rinvio parziale.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in data 10.3.2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava a S.G., su concorde richiesta delle parti, la sanzione pecuniaria di 4320 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 7 (rectius, art. 186), per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento preliminare dello stato di ebbrezza alcolica, accertato il (OMISSIS).
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente come obbligatoriamente previsto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7, contenente il Nuovo codice della strada, nel testo risultante a seguito del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e successiva legge di conversione, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni; consolidata è la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv. 207880; Cass. 6.12.1995, 1633 rv. 203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv. 201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S.U. 27.5.1998 n. 5 Bosio – rv. 210981) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.
Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con l’introduzione di un comma 2 quater nel testo dell’art. 186 C.d.S., che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo, in concreto in relazione alla gravita della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.
Deve pertanto, sul punto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata che non ha provveduto in tal senso, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
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