Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 22.3.2010, in parziale riforma della sentenza 18.10.2007 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione distaccata di Milazzo:
a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di N. A. e C.M. in ordine al reato di cui:
– al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la prescritta autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, opere edilizie in variazione essenziale rispetto al provvedimento concessorio ed al nullaosta paesistico per esse rilasciati – acc. in (OMISSIS));
b) dichiarava estinti – per intervenuto rilascio di concessione in sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13 – i reati di cui:
– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c);
– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95;
c) determinava la pena per il reato residuo – con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche – in giorni venti di arresto ed Euro 22.000,00 di ammenda, confermando la concessione dei doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali – sotto il profilo del vizio della motivazione – hanno eccepito:
– la insussistenza della contravvenzione residua, in quanto sarebbero stati già emessi dalla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, in relazione a precedenti richieste di autorizzazione di "varianti" al progetto originario (per le quali era poi intervenuta rinunzia anteriormente alla delibazione comunale), pareri favorevoli riferiti proprio alla realizzazione delle opere difformi in concreto accertate (nel ricorso gli unici riferimenti specifici riguardano, però, l’originario parere del 2.4.2005 ed un successivo parere del 17.3.2006, anteriore a quello postumo del 26.9.2006).
Nessun aumento di volumetria, inoltre, poteva considerarsi realizzato, poichè il contestato incremento dell’altezza del fabbricato aveva portato alla realizzazione di meri "volumi tecnici", mentre la creazione di un terrazzino aveva comportato un decremento della cubatura complessiva rispetto a quella originariamente autorizzata.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato, perchè tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Appare opportuno premettere, per completezza espositiva, che la Corte di merito erroneamente ha dichiarato l’estinzione – per intervenuto rilascio del provvedimento sanante già previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 13 ed attualmente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 – delle contestate contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, infatti, l’efficacia estintiva del permesso di costruire rilasciato in seguito ad accertamento di conformità, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36, è limitata unicamente ai "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ( D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 45) e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi, quali quelli previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato e sulle costruzioni in zone sismiche (vedi Cass., Sez. 3, 13.4.2005, Cupelli).
Sul punto, però, il Collegio non può adottare alcuna statuizione, non essendovi stata impugnativa del P.M..
2. Quanto alle doglianze svolte nel ricorso degli imputati, va ribadito l’orientamento costante di questa Corte Suprema (vedi, tra le molteplici pronunzie in tal senso, Cass., Sez. 3: 16.11.2001, n. 40862, Farà; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro; 28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004, n. 38051, Coletta) secondo il quale il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1, (già L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici (vedi pure, in proposito, Corte Cost. sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988).
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita – in assenza dell’autorizzazione già prevista dalla L. n. 1497 del 1939, art. 7, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla L. n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 – ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 143, comma 5, lett. b, nonchè ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti:
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; nell’esercizio dell’attività agro – sirvo – pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).
Il legislatore, imponendo la necessità dell’autorizzazione, ha inteso assicurare una immediate informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell’impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A., in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, sia posta di fronte al fatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia l’ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l’interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale.
La Corte Costituzionale, in proposito, ha precisato (sentenza n. 247 del 1997) che anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto al sindacato del giudice penale l’accertamento in concreto dell’offensività specifica della singola condotta, dal momento che, ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta e si verte in tema di reato impossibile, ex art. 49 cod. pen. (sentenza n. 360 del 1995). Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, l’offensività del fatto illecito, in materia di tutela penale dell’ambiente, è stata difesamente analizzata – nelle prospettazioni dottrinarie e giurisprudenziali e pure con riferimento ai connotati concettuali controversi – da Cass., Sez. 3: 7.3.2000, n. 2733, Gajo e 10.12.2001, Zucchini, alle cui specificazioni si rinvia.
La fattispecie in esame – come esattamente evidenziato dalla Corte di merito – è caratterizzata ad evidenza dall’esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l’ambiente (aperture su muri perimetrali; realizzazione di un terrazzo di circa 16 mq.; incremento delle altezze): sussiste, pertanto, un’effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonchè una violazione dell’interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all’esercizio di un efficace e sollecito controllo.
3. Nella vicenda in oggetto non risulta che i lavori autorizzati dalla competente Soprintendenza – con i provvedimenti correlati alle domande di concessione in variante delle quali si è fatto cenno in ricorso – siano corrispondenti alle modificazioni in concreto definitivamente apportate al progetto assentito in origine.
4. Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 10, lett. c), ha perentoriamente stabilito che l’autorizzazione paesaggistica "non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi".
Contrastando con tale principio – però – la L. n. 308 del 2004, art. unico, comma 36 ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all’esito della quale – pur restando ferma l’applicazione delle misure amministrative ripristinatorie pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 – non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1.
Si tratta, in particolare:
– dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
– dell’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
– dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3.
Nei casi anzidetti la non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento "secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quater", introdotto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch’esso perentorio, di 90 giorni.
Nella fattispecie in esame, però, i ricorrenti non si sono giovati della procedura appena descritta e non avrebbero potuto giovarsene avendo realizzato interventi che hanno comportato "creazione di superfici utili o volumi" (irrilevante è che si tratti o meno di "volumi tecnici"), sicchè correttamente la Corte territoriale ha affermato l’assoluta irrilevanza – ai fini della pretesa estinzione del reato paesaggistico – del parere favorevole emesso dalla Soprintendenza il 26.9.2006 (cioè dopo l’accertamento della intervenuta realizzazione degli interventi).
5. Al rigetto dei ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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