T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 4881 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stata impugnata la delibera di aggiudicazione dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecuzione del centro regionale trapianti presso l’ospedale S. Camillo.

All’udienza pubblica del 1852011 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso, avendo eseguito i medesimi lavori oggetto della gara a seguito dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, non sussiste più alcun interesse concreto ed attuale della parte alla decisione del presente ricorso, essendo mutata la situazione di fatto e di diritto in relazione alla adozione da parte della Azienda di nuovi provvedimenti, peraltro satisfattivi dell’interesse sostanziale della parte ricorrente.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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