Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il GIP presso il Tribunale di Napoli con ordinanza emessa in data 18 aprile 2010 convalidava il provvedimento del Questore di Napoli con il quale era stato disposta nei riguardi di T.C. l’obbligo di comparizione, per la durata di tre anni, presso l’Ufficio di Polizia del luogo di residenza quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni partita disputata in ambito nazionale ed internazionale della squadra di calcio del Napoli e della Nazionale Italiana.
Ricorre avverso l’ordinanza suddetta il nominato T. C. deducendo violazione di legge ( art. 178 c.p.p., lett. c) per essere stato il provvedimento emesso senza l’osservanza del termine indispensabile per approntare eventuali difese e/o memorie e vizio di motivazione in relazione alla assenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della misura Assume che a causa della inosservanza del detto termine – che va calcolato con riferimento al giorno ed ora di presentazione da parte del P.M. della richiesta di convalida – è stato violato il diritto di difesa che prevede l’assegnazione di un termine minimo (pari appunto a 48 ore) necessario per l’approntamento delle necessarie difese con conseguente nullità dell’ordinanza oggi impugnata.
Assume, a comprova del denunciato difetto di motivazione che non è stato tenuto conto nè del suo stato di incensuratezza, nè della incidenza negativa del detto provvedimento sulla propria attività lavorativa, nè della eccessiva durata della misura, nè dell’assenza di pericolosità del ricorrente.
Il ricorso non è fondato.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di procedimenti aventi per oggetto la turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, rientra nei compiti demandati al giudice in vista della convalida del provvedimento del Questore quello di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura.
Quanto all’entità del margine temporale a disposizione dell’interessato per approntare le proprie difese e, se del caso, presentare memorie è orientamento prevalente, pur in presenza di pronunzie difformi, quello secondo il quale la relativa verifica deve essere effettuata da parte del GIP non già con riferimento al momento in cui il P.M. richiede la convalida, ma al momento della notifica all’interessato del provvedimento adottato dal Questore (in termini Cass. Sez. 3A 11.12.2007 n. 2472, Vallini, Rv. 238538; Cass. Sez. 3A 26.9.2007 n. 39409, Gioppato, Rv. 238022 e giurisprudenza ivi richiamata).
In buona sostanza, è necessario che il soggetto sia messo nelle condizioni di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole (che, pur non essendo stato determinato dal Legislatore, non può che essere coincidente con lo stesso termine di 48 ore – decorrente dalla notifica all’interessato del provvedimento amministrativo – a disposizione del P.M. per la presentazione della richiesta di convalida).
Sotto tale profilo ed alla stregua delle considerazioni sin qui espresse è evidente che nel caso in esame la dedotta violazione non sussiste in quanto la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta in data 16 aprile 2010 alle ore 13,10.
Poichè il provvedimento di convalida del GIP è stato adottato il 18 aprile successivo alle ore 14,00, quindi oltre il termine delle 48 ore rispetto al momento della notifica ma certamente entro il termine – di natura dilatoria – concesso al GIP rispetto alla data di deposito della richiesta di convalida da parte del P.M. (intervenuta il 17 aprile 2010, ore 13,30), nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato.
Nè appare percorribile la tesi prospettata dal ricorrente di una compressione del suo diritto di difesa per effetto di una convalida intervenuta in giorno festivo, in quanto trattandosi di termine c.d.
"ad horas" laddove esso scada in giorno festivo non potrà essere prorogato di diritto al giorno successivo (in tal senso, Cass. Sez. 1A 5.3.2009 n. 10762, Visha, Rv. 242840).
In ogni caso dal momento della notifica del provvedimento del Questore l’interessato avrebbe avuto tutto il tempo per produrre eventuali memorie nella specie non prodotte.
Quanto, poi, al denunciato vizio di motivazione per assenza dei presupposti di legge, osserva la Corte quanto segue.
Occorre anzitutto premettere che i presupposti della convalida del provvedimento adottato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 vanno individuati nelle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto l’Organo di Polizia ad adottare il provvedimento;
nella pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
nell’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, e nella congruità della durata della misura.
Il che impone al giudice un controllo non di tipo meramente formale ma sostanziale, esteso, cioè, all’esame dei vari presupposti indicati dalla norma (in termini, Cass. Sez. 1A 20.1.2004 n. 3876, Rv. 226967).
Ciò precisato, con specifico riguardo al concetto di pericolosità non occorre la formulazione di un giudizio di pericolosità intrinseca ma solo l’esistenza di situazioni tali da giustificare in aggiunta alla misura amministrativa vera e propria del divieto di accesso agli stadi, anche quella misura "atipica" di prevenzione limitativa della libertà personale quale è l’obbligo di presentazione ad Ufficio di Polizia in determinati orari e giorni (Cass. Sez. 1A 19.2.2004 n. 9684, Gallo, Rv. 227234; Cass. Sez. 3A 15.4.2008 n. 24338, Capuano, Rv. 240532): esula quindi dal concetto di pericolosità disciplinato dalla norma in parola, il giudizio sulla personalità complessiva dell’obbligato (in termini Cass. Sez. 1A 15.6.2004 n. 29114, Rv. 228949).
Detto ciò ritiene la Corte che l’ordinanza di convalida sul punto appare motivata, avendo il GIP, sia pure per sintesi, enunciato la condotta vietata (scavalcamento di una rete di recinzione esterna) e soprattutto effettuato una valutazione adeguata in termini di pericolosità sociale posto che è ravvisabile una minaccia al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive sotto lo specifico profilo della sicurezza pubblica, nella condotta di colui che, in occasione di una partita "di cartello" cerca di penetrare all’interno dell’impianto senza alcun titolo e scavalcando la rete di recinzione esterna.
Tanto basta a confermare quel giudizio di pericolosità cui è estraneo certamente l’eventuale stato di incensuratezza del soggetto, ovvero l’eventuale incidenza negativa sull’attività lavorativa derivante dalla restrizione imposta dal Questore, trattandosi di elementi estranei alla fattispecie legale prevista dalla norma incriminatrice.
Peraltro le censure del ricorrente non fanno alcun cenno in punto di omessa valutazione al presupposto della durata ovvero della urgenza e necessità della misura altri presupposti.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va rigetto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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