Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3266

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D. E. ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. 78/2009, nell’interesse di F. M., cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina;

che, disposta dalla Prefettura di Varese l’archiviazione della domanda, F. M. ha impugnato tale atto deducendone l’illegittimità ovvero l’erroneità, giustificando la propria mancata comparizione dinanzi allo Sportello unico per non avere ricevuto l’avviso di convocazione, avendo frattanto cambiato il proprio domicilio, come peraltro comunicato all’Amministrazione;

che il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, sul semplice rilievo della impossibilità di ottenere, comunque, la contestuale presenza di entrambe parti, tenuto conto del licenziamento intimato nelle more del procedimento amministrativo dal D. nei confronti del F. M.;

che con il presente appello sono riproposte le censure dedotte in primo grado;

considerato che, a giudizio del Collegio, il perfezionamento dell’istanza di emersione richiede la permanenza del rapporto di lavoro almeno fino all’espletamento degli adempimenti di cui al primo periodo del comma 7 del citato art. 1ter del d.l. 78/2009 come convertito in legge n. 102/2009, per cui l’intervenuta cessazione del rapporto stesso prima della stipulazione del contratto di soggiorno e della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno non può che comportare, per precisa volontà del legislatore, l’archiviazione del procedimento o comunque il rigetto dell’istanza (v. già, di questa stessa Sezione nell’odierna camera di consiglio, l’ord. caut. 20 maggio 2011, n. 2196);

ritenuto che nel caso di specie sia quindi dirimente il "disinteresse" manifestato dal datore di lavoro, prima attraverso il licenziamento intimato nei confronti dell’odierno appellante, a distanza peraltro di soli tre mesi dalla presentazione dell’istanza di emersione, nonché successivamente attraverso la mancata comparizione dinanzi allo Sportello Unico;

che ciò renda irrilevante accertare in questa sede se, di contro, la mancata comparizione dell’odierno appellante sia stata giustificata o meno, fatte sempre salve, nella prima ipotesi, le azioni legali che F. M. potrà far valere davanti al giudice ordinario nei confronti del D., anche sulla scorta della giurisprudenza del lavoro prodotta in atti;

che, in conclusione, per tali ragioni, l’appello vada respinto, sussistendo peraltro giustificati motivi per compensare le spese di lite, tenuto anche conto della veste meramente formale della costituzione dell’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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