Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21834 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ordinanza in data 5.5.2010 il tribunale di Frosinone, in sede di riesame del sequestro preventivo di valori mobiliari ed immobiliari, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, disposto dal gip del predetto tribunale in data 14 e 16.4.2010 nei confronti di D.M.F., indagato, tra l’altro, per più delitti di usura, ed estorsione, il tribunale di Frosinone accoglieva in parte la richiesta dell’imputato disponendo la restituzione della somma complessiva di Euro 715.285,83, nonchè di determinati immobili, partitamente indicati, ritenendo la legittima provenienza dei valori di cui aveva disposto la restituzione.

Rigettava nel resto la richiesta di riesame, ritenendo che dei valori di cui manteneva il sequestro l’istante non aveva giustificato la provenienza e che gli stessi avevano un valore sproporzionato alla capacità reddituale dell’indagato. In proposito avvertivano i giudici del riesame che a partire dall’anno 2005 erano state registrate entrate per un ammontare di Euro 7.111.917,25 a fronte di redditi accertati e riconducibili anche al nucleo familiare dell’indagato ed alla società da lui amministrata di Euro 77.079,00. 2 – La restituzione veniva motivata dai giudici del riesame in base ad una duplice considerazione: da un lato, il prevenuto in epoca anteriore ai fatti di reato di cui era imputato aveva con una operazione di giro-conto versato con quattro assegni circolari tutti datati 23.12.2002 sul c/c in sequestro la somma di Euro 320.000, dall’altro sempre il prevenuto aveva ricevuto per successione ereditaria del proprio padre L. la somma di Euro 392.285,83, verosimilmente utilizzati per gli acquisti degli immobili di cui disponeva la restituzione.

3 – Ricorre per cassazione il P.M. presso il tribunale di Frosinone, deducendo l’illegittimità del provvedimento per le ragioni che seguono: il tribunale non aveva per nulla motivato sulla natura illecita dei valori trasmigrati da un conto all’altro, e sia pur in epoca anteriore ai fatti di reato contestati, ancora il giudice del riesame solo per presunzioni aveva potuto ricollegare l’acquisto degli immobili, peraltro avvenuta in epoca prossima alla attività delittuosa oggetto di contestazione, alle somme pervenute da fonte lecita,ed infine sempre il giudice del riesame non aveva motivato sul perchè la somma complessiva pervenuta in via ereditaria aveva ritenuto essere stata divisa tra l’indagato e il di lui fratello, e non anche tra un terzo erede di D.M.L..

4- D.M.F., D.M.A. e Z.I. il 12.5.2011 depositavano una memoria a sostegno delle determinazioni giudiziali, muovendo critiche al ragionamento del P.M. ricorrente: in punto di inammissibilità, da un lato, doversi limitare i motivi di ricorso avverso la misura cautelare reale a censure correlate solo a violazioni di legge, mentre nella specie il P.M. avrebbe mosso critiche alla insufficiente, carente motivazione del provvedimento cautelare in punto di infondatezza, dall’altro, perchè le disponibilità economiche più rilevanti risalivano in tempi anteriori a quelli correlati ai rati contestati, che la successione del padre L. si era divisa tra D.M.F. ed il fratello, per la rinunzia della madre dei due, perchè gli immobili di proprietà dell’imputato gli erano pervenuti iure ereditatis.

5 – Il ricorso non può accogliersi perchè infondato.

Devesi premettere che la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

(Sez. 1, 1.4/24.5.2010, Barilari, Rv 247205). Il provvedimento ablativo, come il sequestro prodromico, comunque deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all’art. 42 Cost., non può coinvolgere i beni nel loro complesso, ma, nell’indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore dei beni medesimi, proporzionato all’incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Da cui discende che sia la confisca sia il sequestro disposto in vista di essa vanno limitati, in ipotesi di riferibilità della presunzione di provenienza illecita, al solo incremento di valore, alla sola quota ideale del bene che corrisponde a detto maggior valore. Occorre rilevare ancora che ai fini della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, e dunque del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non occorre che sussista un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato per cui si procede e non rileva la data d’acquisizione del bene: confisca e sequestro potendo cadere anche su beni acquistati o acquisiti prima della commissione del reato. Invero l’assetto normativo conferma che la confisca in esame costituisce una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 32.5.1965, n. 575. 6 – Ora, nella specie, il ricorso si risolve in una critica diffusa sulla motivazione del provvedimento ablativo, di cui implicitamente riconosce la serietà, certo non incompatibile con la plausibilità del discorso contrapposto. Il ricorrente,infatti, non contesta il passaggio dei valori – Euro 320.000 – da un conto ad un altro sempre dell’indagato,acceso il primo in epoca di molto anteriore alla data dei commessi reati;, ha poi genericamente contestato che i rilevanti valori acquisiti per eredità dall’imputato dovevano essere ripartiti anche con la madre, non considerando per nulla la documentazione allegata costitutiva di una dichiarazione di rinuncia di quest’ultima. Il che, nel discorso giustificativo dei giudici della cautela, ha rappresentato la considerazione di una notevole somma di denaro – Euro 392.285,83 nella disponibilità lecita fin dal 1999 con possibilità quindi di reinvestimento e reimpiego.

Ne consegue che per essere circoscritto, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il controllo della Corte di cassazione ai soli profili di violazione di legge, a fronte di una motivazione diffusa, con riferimento a specifiche circostanze di fatto deponenti per la provenienza lecita dei valori come dissequestrati, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del giudice di legittimità non può risolvesi in una anticipata decisione della questione di merito definitiva. Il riferimento a fonti concrete di arricchimento lecito, a più che plausibili entità di valori provenienti da fonti non inquinate, plausibilmente in sintonia con i valori dissequestrati, non consente di poter ritenere fondato il ricorso del P.M..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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