Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 31-05-2011, n. 407 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con il ricorso in epigrafe la Cooperativa Ariete a r.l. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione di questo Consiglio n. 192 del 13 aprile 2000.

La società ricorrente ha esposto quanto appresso.

Con la richiamata decisione, questo Consiglio accoglieva il ricorso della ricorrente avverso la propria esclusione dall’appalto concorso per il servizio di pulizia del Policlinico universitario di Messina, dell’Istituto di oncologia e degli altri istituti della Facoltà di medicina e chirurgia, annullando altresì i provvedimenti di aggiudicazione dei rispettivi lotti alle società SO.La.PU.MA. S.p.A. e M.T.S. S.p.A.

Con atto di diffida notificato il 13 giugno 2000, la ricorrente invitava l’Università degli studi e l’Azienda Policlinico a dare esecuzione al giudicato.

Con atto, prot. n. 4454, del 26 luglio 2000, l’Azienda comunicava alla ricorrente di non poter stipulare il contratto di appalto in esecuzione del giudicato, ostandovi la nota informativa del Prefetto di Messina, n. 2632/UA/Jab., del 10 luglio 2000, nella quale si segnalava che il sig. Ca.Ma., indagato per il reato di cui all’art. 416 bis, commi 1 e 3 c.p., nell’ambito del procedimento penale n. 2225/97 presso la locale Procura della Repubblica sarebbe gestore di fatto della società Coop. Ariete e che vi sarebbero oggettivi tentativi di infiltrazione mafiosa nella medesima società.

Successivamente, a seguito dell’intervenuta modificazione della compagine sociale, la ricorrente, con atto notificato il 12 dicembre 2003, diffidava nuovamente l’Azienda e l’Università a provvedere all’esecuzione della decisione e proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato.

Con decisione del 27 luglio 2005, n. 473/1005, questo Consiglio rigettava il ricorso, ritenendo "sussistente il presupposto dell’inerzia da parte della stessa di atti comportanti elusione o violazione del giudicato, in quanto tali nulli di pieno diritto e suscettibili di mera disapplicazione "incidenter tantum" da parte del giudice dell’ottemperanza".

Con diffida del 4 novembre 2005, la ricorrente chiedeva all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato di cui alla citata decisione n. 192/2000, ponendo a fondamento dell’istanza, il rilascio, in data 26 ottobre 2005, di una nuova certificazione antimafia da parte del Prefetto di Messina.

Con deliberazione del 22 dicembre 2005, l’Amministrazione respingeva l’istanza in considerazione del "… perdurante carattere ostativo della certificazione negativa antimafia di cui alla comunicazione in data 19 luglio 2000, finché la stessa non venga rimossa con efficacia ex tunc, in via giurisdizionale o con atto di autotutela dell’autorità emanante …".

La ricorrente proponeva un nuovo ricorso per l’esecuzione del giudicato che veniva respinto da questo Consiglio con la decisione n. 512 del 12 settembre 2006.

Ad avviso di questo Consiglio nessuna valenza modificativa della certificazione antimafia negativa del 19 luglio 2000 poteva essere attribuita alla nota prefettizia dell’ottobre 2005.

Dopo la summenzionata decisione del 2006, sono, peraltro, intervenuti nuovi fatti che dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente non versava nel 2000 in alcuna condizione ostativa alla stipulazione del contratto.

In particolare, con sentenza del Tribunale di Messina in data 31 ottobre 2008, il sig. Ma. era prosciolto dall’accusa per i fatti che avevano dato luogo al diniego di rilascio, nel 2000, del certificato antimafia.

Non v’è, quindi, dubbio, ad avviso della ricorrente che la stazione appaltante debba compiere tutti gli atti necessari volti a ottemperare alla decisione di questo Consiglio n. 192 del 2000.

In particolare, sarebbe a suo carico l’obbligo di chiedere al Prefetto una nuova certificazione antimafia che revochi con efficacia ex tunc la precedente nota prefettizia del 19 luglio 2000.

2) Resistono al gravame le intimate Azienda universitaria Policlinico "G. Martino" e l’Università degli studi di Messina.

3) Il ricorso è inammissibile.

Come già rilevato dalle decisioni di questo Consiglio n. 473/05 e n. 512/06, la Cooperativa ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto coltivare l’impugnativa a suo tempo proposta nei confronti della certificazione antimafia negativa del 19 luglio 2000 e del conseguente, dovuto, provvedimento assunto dall’Azienda in data 26 luglio 2000, al fine di rimuoverne con efficacia ex tunc gli effetti pregiudizievoli. In difetto, risulta palesemente inammissibile la nuova iniziativa giurisdizionale intrapresa attraverso lo strumento del ricorso per esecuzione di giudicato, di per sé inidonee a vanificare gli effetti di statuizioni provvedimentali negative motivatamente assunte dall’Amministrazione, la cui eventuale illegittimità avrebbe se mai dovuto formare oggetto di censura in sede di ordinario giudizio di cognizione.

Va, inoltre, sottolineato, che la richiesta alla Prefettura di rilasciare alla ricorrente una nuova certificazione antimafia che revochi quella del 29 luglio 2000 non costituisce "effetto conformativo" del giudicato.

Dal giudicato, infatti, sorgeva per l’Amministrazione l’obbligo di porre in essere gli atti necessari per l’attribuzione dell’appalto, con esclusione dell’obbligo di eliminare cause ostative non dipendenti dalla sua sfera di attribuzioni.

4) In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Si ravvisano, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 16 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 31 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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