Cass. pen., sez. VI 24-10-2008 (16-10-2008), n. 39926 Riferimento alla richiesta cautelare rigettata – Indicazione di punti e questioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 c.p.p., contro il provvedimento del 27 ottobre 2006 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 72 persone, indagate per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, negando altresì la misura in relazione al reato di sequestro di persona perchè commesso all’estero da cittadini stranieri e in difetto delle condizioni di procedibilità di cui all’art. 10 c.p. e accogliendo la richiesta solo per cinque indagati.
In particolare, secondo il Tribunale il Pubblico Ministero si è limitato, nell’atto di appello, a richiamare genericamente la propria richiesta di misure cautelari, che per sua natura non contiene alcuna indicazione circa le doglianze riferibili al provvedimento impugnato, sicchè l’impugnazione è risultata inidonea ad individuare le questioni devolute, quindi contraria alla disposizione generale di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che prevede che l’impugnazione debba indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a base della richiesta.
2. – Contro questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente il Tribunale sarebbe incorso in errore, in quanto l’impugnazione non si è limitata ad un generico rinvio al documento contenente la richiesta di misura cautelare, ma al contrario ha indicato le specifiche doglianze in relazione al provvedimento del G.i.p., consentendo di individuare le questioni devolute e lo stesso oggetto dell’appello per ciascun indagato.
Per quanto riguarda le posizioni di A.I., B. F., B.D.P.C., B.M., C. N., C.G., C.F.M., D. C., D.M.G., D.M., D. S., E.A., F.F.C.C., G.A., G.M.W., I.A., I.G., L.T.L., L.T.P., L. C., L.S.D., M.D., M. V., M.O., M.S.L., M.F., O.C., P.F., P.C., Pe.
F., P.S.R., P.B., R.V., Ri.Mi., Ro.Ma., S.G., So.Gi., S.D., S.F., T.P. e V.G. il Pubblico Ministero assume che attraverso il richiamo al documento contenente la richiesta di misure cautelari era evidente che si volesse rimandare agli elementi indizianti a carico degli indagati – negati nel provvedimento del G.i.p. -, per cui risultava individuata la questione devoluta al giudice dell’appello cautelare.
Riguardo alla posizione di S.D. si è messo in evidenza che nell’appello vi era un esplicito riferimento all’avvenuto arresto dell’indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, circostanza che rafforzava la tesi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
In relazione agli indagati stranieri C.L.E., Q.V.E., L.J.E., C.J. H. e S.D. il ricorrente ha criticato l’ordinanza impugnata per avere illogicamente escluso l’esistenza del pericolo di fuga sulla base della circostanza che gli stessi fossero stabilmente residenti all’estero; inoltre, per i primi tre ha rilevato come nell’appello si fosse criticato il provvedimento del G.i.p. che aveva evidenziato alcuni dubbi sulla corretta identificazione dei soggetti.
Inoltre, il pubblico ministero ha contestato la ritenuta inammissibilità dell’appello nei confronti di C.J. H., L.D. e Ri.Mi., rilevando che nell’impugnazione si era contestata l’applicazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3; nei confronti di A.A. e C. G., rilevando che nell’impugnazione si era fatto riferimento ai numerosi capi di imputazione contestati; nei confronti di B.S. in quanto nell’appello ci si era doluto del fatto che il G.i.p. avesse ritenuto applicabile nei suoi confronti la sospensione condizionale della pena; nei confronti di C. M., T.M. e R.M., considerando che l’atto di appello conteneva una critica rivolta al provvedimento del G.i.p. che aveva escluso la sussistenza del pericolo di recidiva; nei confronti di I.D. e P.S., in quanto nell’appello ci si era doluto del fatto che il G.i.p. avesse ritenuto applicabile nei loro confronti l’indulto.
3. – Nell’interesse di L.J.E. e di F.F. C.C., l’avvocato Roberto Lamacchia ha presentato due distinte memorie difensive, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Anche l’avvocato Fabrizio Valenzi, per M.V., ha depositato una memoria in cui, oltre a rilevare un vizio di notifica, chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Il ricorso è inammissibile sia per l’aspecificità e la genericità dei motivi, sia per la manifesta infondatezza degli stessi.
4.1. – Per quanto riguarda le censure rivolte all’ordinanza in relazione alle posizioni di A.I., B.F., B.D.P.C., B.M., C.N., C.G., C.F.M., D.C., D.M.G., D.M., D.S., E.A., F.F.C.C., G.A., W.G.M., I.A., I.G., L.T.L., L.T.P., L.C., L.S. D., M.D., M.V., M.O., M.S.L., M.F., O.C., P. F., P.C., Pe.Fa., P.S. R., P.B., R.V., Ri.Mi., Ro.Ma., S.G., So.Gi., S.D., S.F., T.P. e V.G., deve rilevarsi che correttamente il Tribunale di Torino ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione proposti dal pubblico ministero per avere fatto un generico rinvio alla richiesta della misura cautelare.
In materia di misure cautelari personali per poter ritenere ammissibile l’appello, occorre che siano stati anche enunciati i motivi del gravame che, avendo la funzione di determinare l’oggetto del giudizio di impugnazione, devono avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti; infatti, l’obbligo della specificità riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice attraverso l’individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez. 5, 27 giugno 1997, n. 3277, Lambiase). Sulla base di tali principi deve escludersi che possa soddisfare alla suddetta condizione di specificità, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., il generico rinvio operato dal pubblico ministero impugnante alla richiesta della misura cautelare, non contenendo essa indicazione alcuna del contenuto delle doglianze con riferimento al provvedimento impugnato, nè essendo idonea ad individuare le questioni devolute al tribunale, al fine di determinare l’oggetto dell’appello (in questi termini, Sez. 6, 23 novembre 1993, n. 3226, Perre). L’appello previsto dall’art. 310 c.p.p. a differenza del riesame, ha conservato la fisionomia tradizionale del mezzo di gravame, per cui i motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, in quanto hanno la funzione di determinare e delimitare l’oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del tribunale della libertà ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura, come, del resto, è dimostrato anche dal mancato richiamo, nel suddetto art. 310 c.p.p., dell’art. 309 c.p.p., comma 9.
D’altra parte, se con riferimento al ricorso per cassazione si è affermato che i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare, in quanto requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 5, 9 dicembre 1999, n. 2896, La Mantia), allo stesso modo deve negarsi che l’appello cautelare possa rinviare, come nel caso di specie, al documento contenente la richiesta di misure cautelari: in entrambi i casi la carenza del requisito della specificità non può che rendere l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
4.2. – Per quanto riguarda le doglianze riferite agli indagati stranieri C.L.E., V.E.Q., L.J.E., C.J.H. in ordine alla motivazione con cui il G.i.p. ha escluso la sussistenza del pericolo di fuga, si rileva come il Tribunale non abbia minimamente avallato le ragioni esposte dal G.i.p. – censurabili su questo punto – ma ha affermato l’inammissibilità del ricorso con riferimento ad altri motivi, ritenendo quelli sul pericolo di fuga "travolti" dalla inammissibilità stessa.
Infatti, il Tribunale ha considerato del tutto generici i motivi di appello con cui si contestava il provvedimento del G.i.p. che aveva rilevato dubbi sulla identificazione degli indagati sopra menzionati e ha anche precisato come i provvedimenti incidenti sulla libertà delle persone non possano avere alcun margine di incertezza, così giustificando la scelta del G.i.p. in relazione alle posizioni di C., V. e L..
In ordine alla posizione di C. l’inammissibilità del ricorso è stata, invece, deliberata per la assoluta genericità con cui il ricorrente ha fatto riferimento all’art. 297 c.p., comma 3.
4.3. – Il ricorso proposto in ordine alla posizione di D. S. deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse, in quanto per questo indagato il Tribunale non aveva ritenuto inammissibile l’appello.
4.4. – Inammissibile è il ricorso anche con riferimento alle posizioni degli altri indagati.
In particolare, è inammissibile il ricorso nei confronti:
di L.D. e Ri.Mi., in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la assoluta genericità del motivo attinente l’applicazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3;
di A.A. e Ce.Gi., in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità del motivo riguardante il riferimento al numero dei capi di imputazione contestati;
di B.S. in quanto il Tribunale ha correttamente ritenuto la genericità del motivo riguardante la valutazione del G.i.p. sulla applicabilità della sospensione condizionale della pena;
di C.M., T.M. e R.M., in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità del motivo riguardante la valutazione del G.i.p. sulla esclusione della sussistenza del pericolo di recidiva;
di I.D. e P.S. in quanto il Tribunale ha correttamente ritenuto i rispettivi motivi generici, in quanto il Pubblico Ministero si è limitato a censurare la valutazione del G.i.p. in ordine alla concedibiltà dell’indulto senza addurre alcun elemento critico.
5. – In conclusione, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *