Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Premette la società S.I. S.r.l. di avere presentato offerta di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza per la manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (mac) e per la manutenzione evolutiva (mev) del software applicativo per il trattamento giuridico ed economico del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Impugna, con il ricorso in epigrafe, gli atti della procedura deducendo, al riguardo:
1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis prevista per lo svolgimento della gara de qua; eccesso di potere per sviamento del fine pubblico perseguito; illegittimità dei provvedimenti derivati.
La Commissione di gara, in spregio dei principi giuridici regolanti anche le procedure in economia, ha stravolto i criteri di valutazione per l’aggiudicazione, decidendo, peraltro solo dopo essere venuta a conoscenza del nominativo delle ditte offerenti, di assegnare un massimo di 60 punti su 100 all’offerta tecnica da ripartirsi secondo una innovativa tabella inserita nel verbale di gara n. 1 del 4.04.2007, ancorché tali criteri non fossero stati indicati nella lex specialis, con cui si era previsto di assegnare la commessa all’offerta più vantaggiosa per l’Ente, tenuto conto, in ordine decrescente di importanza, del valore tecnico e del prezzo.
2) Difetto assoluto di istruttoria; violazione dei principi del giusto procedimento; travisamento, illogicità e incongruenza manifesta.
La Commissione ha erroneamente valutato i requisiti di cui all’offerta tecnica della società aggiudicataria con particolare riferimento al punto c) "presentazione della società con indicazione delle principali forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione di date destinatari dei servizi, pubblici e privati", avendo la medesima ditta documentato importi dei servizi fatturati in relazione ad un periodo più ampio (quadriennio 20032006, invece degli ultimi tre anni richiesti), con conseguente incomprensibilità dell’iter logico osservato in merito a tale valutazione, in presenza di dati di riferimento non uniformi rispetto a quelli degli altri concorrenti.
Ancora, in relazione alla valutazione del criterio "MAC" e "MEV", e nello specifico del subcriterio di entrambi – "Modalità di esecuzione degli interventi" – non è evincibile l’iter logico osservato dalla Commissione nell’assegnazione del punteggio massimo alla controinteressata (5), a fronte di un punteggio inferiore (4) attribuito alla ricorrente.
E’ illogica e contraddittoria, infine, la valutazione numerica osservata dal seggio di gara per il criterio di valutazione "Eventuali condizioni/proposte migliorative", rispettivamente di punti 5/8 per la ricorrente e di punti 7/8 per la controinteressata, ancorché la prima avesse offerto la presenza in sede di un maggior numero di unità di personale.
3) Violazione dei principi di non discriminazione, pubblicità e trasparenza.
La valutazione delle offerte è stata condotta in violazione dei principi di derivazione comunitaria di parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, per essere state aperte le buste relative alle offerte economiche in seduta riservata e senza previa comunicazione ai partecipanti dei risultati della valutazione del merito tecnico delle offerte.
Conclude la società ricorrente chiedendo l’annullamento degli atti della procedura ed il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a causa ed in conseguenza dell’illegittimo operato della stazione appaltante, anche a titolo di danno per perdita di chance.
Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Consiglio Nazionale delle Ricerche – Cnr, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Si è costituita, altresì, la pure intimata società ISED – Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.a., aggiudicataria del servizio in controversia, per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2009 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
E’ oggetto di controversia la procedura in economia, nella forma del cottimo fiduciario, con cui il resistente Cnr ha affidato il servizio di assistenza per la manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (Mac) e per la manutenzione evolutiva (Mev) del software applicativo per il trattamento giuridico ed economico del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La società S.I. S.r.l, la cui offerta si collocata in seconda posizione, impugna gli atti della procedura negoziata, culminati con l’aggiudicazione del servizio alla società controinteressata I. – Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.a..
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente si duole della indicazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte del seggio di gara, successivamente alla ricezione delle offerte, in modo da stravolgere quanto predeterminato con la lex specialis, ove era prevista solo l’assegnazione di un massimo di 60 punti su 100 all’offerta tecnica.
La censura non può trovare accoglimento.
La procedura di cui si tratta è regolata dal "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia", di cui al dPCNR n. 14196 del 3 febbraio 1997, su G.U. il 27 febbraio 1997, che, all’art. 4, lett. b), prevede, nei limiti degli affidamenti di importo non superiore a quanto indicato all’art. 1, che l’esecuzione in economia ha luogo a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone previa acquisizione di preventivi od offerte.
L’art. 7 del regolamento in esame stabilisce, al primo comma, che la scelta del contraente avviene in base al preventivo od offerta più vantaggiosa e deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità, della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza, prezzo; detti criteri devono essere indicati nelle lettere di invito.
Tanto chiarito, osserva il Collegio che la censura, così come formulata, è inammissibile, in quanto, in sostanza è diretta a censurare, tardivamente, la lettera di invito a presentare offerta che, nell’omettere l’indicazione dei criteri di valutazione, non avrebbe consentito di formulare l’offerta tecnica in aderenza alle richieste dell’Amministrazione appaltante, falsando la competizione.
Ma, a prescindere da tale considerazione, ritiene il Collegio che nessun appunto può essere mosso al seggio di gara che, correttamente, ha fissato dei sotto criteri di valutazione, in coerenza con le linee guida predisposte dalla fonte regolamentare, prima di esaminare le offerte tecniche, in modo da consentire, ex post, di percepire la logica intrinseca delle scelte operate.
Ritiene il Collegio che nelle procedure per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata mediante l’attribuzione di un mero punteggio numerico solo ove siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l’individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta.
In tal modo ai singoli punteggi corrispondono altrettanti parametri tecnici e qualitativi precostituiti, idonei ad evidenziare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla Commissione giudicatrice.
Di tali parametri si è guarnita la Commissione di gara in momento anteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche, nel rispetto della par condicio delle imprese in competizione, di cui, ovviamente, già conosceva il nominativo, trattandosi di procedura ad invito.
E’ principio pacifico che nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è da stigmatizzare la rielaborazione dei criteri e sub criteri, quando le offerte ormai sono rese pubbliche, in quanto in tal caso i criteri potrebbero essere modulati, in astratto, in ragione della conoscenza delle offerte stesse.
Pertanto, mentre è legittima l’indicazione dei sub criteri se fatta prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, non si può procedere – in presenza di offerte delle concorrenti ormai note in tutti i loro contenuti – ad una rideterminazione postuma dei criteri valutativi generali e particolari e all’assegnazione dei punteggi, ostandovi gli ordinari principi di trasparenza e di rispetto della par condicio tra i concorrenti.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità della valutazione dell’offerta della società controinteressata, con particolare riferimento al punto c) "presentazione della società con indicazione delle principali forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione di date destinatari dei servizi, pubblici e privati", per avere questa, invece, documentato le forniture del quadriennio 2003/2006.
La censura è smentita in fatto dalla considerazione che la controinteressata ha documentato i dati economici come evincibili dai bilanci di esercizio già consolidati, mentre i dati relativi all’anno 2006, al momento della presentazione dell’offerta non potevano essere ancora considerati definitivi, di talché la Commissione ha valutato il parametro alla stregua di quanto richiesto a tutte le ditte invitate.
Sul punto è appena il caso di osservare che gli unici documenti contabili che consentano di ricostruire il "fatturato" in maniera non arbitraria od opinabile sono quelli riferibili ai bilanci di esercizio debitamente certificati.
Nemmeno sono apprezzabili i rilievi mossi alla attribuzione dei punteggi in relazione a talune voci componenti l’offerta tecnica della società controinteressata.
E’ noto che le valutazioni delle Commissioni di gara, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono connotate da ampia discrezionalità tecnica; pertanto, l’attribuzione del punteggio agli elementi costituenti l’offerta tecnica, purché in linea con i criteri a tali fini predeterminati, non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze.
Nel caso di specie, dalla lettura del verbale n. 2 emerge che la Commissione non si è limitata ad attribuire i punteggi in relazione alle singole voci prefissate, ma ha corredato l’esame delle offerte tecniche presentate anche di una motivazione, da cui sono evincibili le ragioni che hanno condotto ad una valutazione più favorevole dell’offerta della società controinteressata.
Ed invero, quanto alla sottovoce "modalità esecuzione interventi" dei criteri "Mac" e "Mev" la Commissione si è espressa in modo meno favorevole relativamente all’offerta della ricorrente, così da risultare pienamente coerente l’attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato alla ditta aggiudicataria; quanto al criterio "Eventuali condizioni/proposte migliorative", il giudizio riservato all’offerta della società I. evidenzia che la medesima ha offerto livelli di servizio migliori rispetto a quelli specificati nel capitolato tecnico, di talché è pienamente giustificato il miglior punteggio dalla medesima ottenuto.
Pertanto, una volta verificata la coerenza tra le valutazioni con i parametri di riferimento, deve arrestarsi il sindacato di legittimità, che altrimenti trasmoderebbe in un inammissibile sindacato del merito delle scelte riservate alla stazione appaltante.
Con il terzo ordine di censure, infine, lamenta la società ricorrente la violazione dei principi di trasparenza, non essendo stata aperta la busta contenente le offerte economiche in seduta pubblica.
Come sopra accennato, la procedura de qua trova puntuale disciplina nel regolamento n. 14196/1997, che all’art. 7, comma 3, prevede: "L’apertura dei preventivi od offerte richiesti deve essere effettuata dal dirigente competente alla presenza di due testimoni, scelti fra gli impiegati applicati presso l’ufficio."
Dal verbale n. 3 emerge che, in momento anteriore alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica, il seggio di gara, in coerenza con le pertinenti coordinate applicative, ha convocato a presenziare a tale formalità due persone esterne, di talché è smentita, in punto di fatto, la dedotta violazione.
La complessiva valutazione delle censure dedotte induce il Collegio a respingere il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza giusta quanto in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) in favore del Cnr resistente ed in euro 1.000,00 (mille/00) in favore della società controinteressata I. S.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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