Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 01-06-2011, n. 22112 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ACI Sante, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Catania, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 16 aprile 2009, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, proposta nell’interesse di M.V., ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con riferimento a due sentenze di condanna, Ivi compiutamente indicate.

2. – Il condannato propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’Indicata ordinanza, chiedendone l’annullamento, in quanto il giudice dell’esecuzione, nel disattendere l’istanza nonostante il parere favorevole del Procuratore Generale della Repubblica, non aveva valutato adeguatamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva compiutamente, a prescindere dalla sua condizione di tossicodipendenza – per altro neppure dedotta in sede di richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. – l’unicità del progetto delittuoso in cui dovevano ricondursi gli episodi delittuosi giudicati con le indicate sentenze, relativi entrambi a fatti di ricettazione di auto e libretti di circolazione ed alterazione del numero di telaio, commessi in un arco temporale limitato (poco più di un anno).
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione, è fondata e merita accoglimento.

Premesso, infatti, che l’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rldeterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen., e che tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. il 20/4/2000, Rv.

215937, imp. D’Onofrio), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge che il giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi la stessa in affermazioni astratte che non illustrano, in particolare, le effettive ragioni per cui la commissione dei reati oggetto dell’istanza – per altro neppure specificati nell’ordinanza, sia pure soltanto attraverso l’indicazione della sola norma incriminatrice violata – doveva ritenersi indicativa soltanto di una "generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali", senza denotare la esistenza di una deliberazione di un programma criminoso, e ciò nonostante la riconosciuta "prossimità temporale" e la "medesimezza del movente delle varie azioni criminali"; insufficienza argomentativa certamente non trascurabile ove si consideri che la rilevazione di una compresenza di plurimi elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso (natura omogenea dei reati; loro prossimità temporale;

identità del movente), anche in base ad elementari regole mutuabili dalla teoria delle probabilità, non può non esplicare un "effetto moltiplicatore" riguardo all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato da accertare.

2. – Presentando l’ordinanza Impugnata, nonostante il considerevole lasso temporale intercorso tra la discussione dell’istanza e la redazione della decisione, l’evidenziata insufficienza motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, per nuovo esame dell’istanza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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