Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
OSSERVA
Con sentenza del 6/3/2006 il Tribunale di Livorno, sezione staccata di Portoferraio, ha condannato C.F. alla pena di giorni 14 di arresto ed Euro 400,00 di ammenda ed ordinato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 532,00 di ammenda a seguito di richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. disponendo la sospensione condizionale della pena.
Il C. propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza lamentando la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 444, 446 e 448 c.p.p. e art. 163 c.p. per essere stata disposta la sospensione condizionale della pena quando il difensore aveva chiesto in sede di patteggiamento l’esclusione del beneficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
Alla stregua delle norme che regolano l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta e della "ratio-legis" che dalle stesse è dato trarre, il cosiddetto accordo tra le parti, indispensabile perchè il giudice possa operare ai sensi dell’art. 444 c.p.p., costituisce un limite invalicabile al potere giurisdizionale, nel senso che la relativa sentenza non può che rispecchiare il contenuto e solamente il contenuto dell’accordo medesimo, sicchè al giudice non è consentito che accogliere in pieno quanto emerge dall’accordo delle parti, ovvero rigettarlo a procedere oltre, magari, con rito ordinario. E evidente lo stretto legame di dipendenza logicofunzionale che avvince i termini dell’accordo al contenuto decisionale del giudice che opera ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Siffatto principio risulta confermato anche dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 251 del 6 giugno 1991, ha sostanzialmente affermato che il rito speciale in argomento trova il suo fondamento primario nella convergente richiesta del P.M. e dell’imputato sul merito dell’imputazione e che il profilo di negozialità, che spiega il rito, rende lo spazio cognitivo del giudice contenuto a precisi limiti di controllo. Fissato, così, che il tema dell’accordo delle parti assume valore pregiudiziale ed assorbente nel giudizio in esame, devesi necessariamente escludere che il giudice possa, di sua iniziativa concedere il beneficio, apparendo evidente che l’insistenza legislativa sulla essenzialità dei termini dell’accordo tra imputato e P.M. fa ritenere improponibile la possibilità di una pronuncia "ultra petita".
A tal punto, devesi, però, affermare che la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena non può ritenersi contenuta alla sola ipotesi del citato art. 444 c.p.p., comma 3, apparendo evidente, dal contenuto letterale della norma, che la subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione costituisce soltanto uno dei modi attraverso i quali può estrinsecarsi l’accordo delle parti su tale punto.
Difatti, deve ammettersi che, anche nel caso in cui la domanda di sospensione condizionale della concordata pena costituisca, pur essa, oggetto di consenso della controparte e, perciò, elemento dell’accordo negoziale, possa essere concesso il beneficio, non risultando, in siffatti casi, vulnerato il principio che vuole che il giudice non possa rompere il patto negoziale intervenuto tra le parti e trovando la relativa sentenza, anche in essi, il suo fondamento primario nella concorde volontà delle parti. Sembra evidente che, in questi casi, il giudice, ove dovesse ritenere di non poter accogliere la domanda di sospensione, dovrà, soltanto, rigettare la stessa – esplicitandone le ragioni – e non dovrà disporre per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, come, invece, è tenuto a fare nelle ipotesi di cui all’art. 444 c.p.p., comma 3.
In conclusione deve affermarsi che, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltrechè nella ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione, specificamente prevista dall’art. 444 c.p.p., comma 3, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti.
Poichè l’imputato non ha chiesto l’applicazione del beneficio della sospensione della pena nel procedimento ex art. 444 c.p.p. la sua applicazione deve ritenersi illegittima.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla statuizione in questione che viene eliminata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.