Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 7 aprile 2008 e depositato il successivo 10 aprile, la signora B.B. chiedeva l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con cui era stata disposta l’archiviazione dell’esposto dal lei presentato nei confronti del controinteressato, in relazione a ritenuti illeciti da questo compiuti in occasione dello svolgimento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio avanti al Tribunale Civile di Pisa che riguardava un immobile di proprietà dell’esponente.
La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.
"1) Violazione di legge sub specie dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria".
Non erano stati preventivamente comunicati alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’esposto, impedendone così una effettiva partecipazione procedimentale.
"2) Violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 97 Cost. – sotto altro profilo Eccesso di potere sub specie di difetto assoluto di motivazione".
Il provvedimento di archiviazione conteneva una motivazione tautologica e meramente apparente, limitandosi ad affermare l’assenza di elementi per procedere all’apertura di un procedimento disciplinare, violando così apertamente l’art. 3 l.n. 241/90 e attuando comunque anche una condotta ostruzionistica sulla richiesta di accesso documentale proposta dalla medesima ricorrente, richiesta avanzata proprio per la tutela di interessi giuridici, in quanto tali prevalenti su quelli alla riservatezza.
"3) Eccesso di potere sub specie di errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e carenza di motivazione".
Il provvedimento impugnato, comunque, si palesava censurabile anche nella parte in cui escludeva comportamenti scorretti di deontologia professionale del controinteressato, in quanto costui, quale c.t.u., aveva operato sotto la diretta sorveglianza del Giudice istruttore. Il Consiglio dell’Ordine aveva così ritenuto che a terzi (il Giudice istruttore) spettasse la potestà disciplinare, propria, invece, di tale organo, indipendentemente dall’esito di eventuali istanze di ricusazione, nel caso di specie rigettata, in sede giurisdizionale.
La ricorrente, poi, concludeva la sua esposizione evidenziando la tempestività della sua impugnativa in relazione alla data di effettiva conoscenza del provvedimento.
Si costituiva in giudizio il Consiglio dell’Ordine intimato, rilevando l’infondatezza delle censure in ordine al mancato rispetto del diritto di accesso, invece osservato nei termini di legge.
Con successiva memoria, depositata il 19 gennaio 2011, il Consiglio in questione eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto l’impugnazione in materia disciplinare è consentita -comunque davanti al Consiglio Nazionale competente – solo al diretto interessato o dal Procuratore della Repubblica presso quel Consiglio e avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e non nei confronti di decreti di archiviazione, potendo i terzi interessati comunque direttamente rivolgersi all’a.g.o. in relazione ai propri interessi eventualmente lesi da altri provvedimenti adottati dai Consigli degli Ordini professionali.
Il Consiglio intimato, inoltre, eccepiva anche la tardività del ricorso in quanto la ricorrente aveva avuto conoscenza dell’archiviazione dal 18 dicembre 2007, data di ricezione della relativa comunicazione, contenente tutti gli estremi essenziali necessari per individuare la lesività del provvedimento. Nel merito, il Consiglio evidenziava comunque l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio, nell’esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla parte intimata, ritiene condivisibile quella di tardività del ricorso.
Non concorda infatti con quella tendente a rilevare il difetto di giurisdizione di questo Giudice, in quanto la ricostruzione operata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa – come richiamata dalla giurisprudenza ivi evidenziata – lascerebbe privo di tutela il terzo leso nel suo interesse (legittimo) a vedere aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un soggetto iscritto all’Ordine.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata, nei sensi del rispetto dell’art. 24 Cost,, della normativa applicabile al caso di specie, precedente all’entrata in vigore della Carta Costituzionale – di cui all’art. 2 d.lgs.p. n. 6/46 in relazione agli artt. 13, 14 e 16 R.D. n. 2537/1925 – porta a ritenere che il terzo, quale utente, riveste una posizione di interesse legittimo nei confronti dell’Ordine professionale competente ad aprire procedimenti disciplinari nei confronti dei suoi iscrittiassociati, i quali sono, dal canto loro, gli unici legittimati, unitamente al Procuratore della Repubblica, ad impugnare davanti al Consiglio Nazionale i provvedimenti che irrogano o meno sanzioni disciplinari nei loro confronti
Quindi, se nei confronti degli associati si individua una posizione soggettiva peculiare tutelabile avanti ad una giurisdizione tipica, quale è considerabile il Consiglio Nazionale, così che i terziutenti sono esclusi dalla possibilità di impugnare direttamente provvedimenti che riguardano i rapporti tra gli iscrittiassociati, tra cui rientrano anche le irrogazioni di sanzioni disciplinari, non può escludersi però che i medesimi terziutenti possano impugnare avanti al giudice naturale, quale è il giudice amministrativo, i provvedimenti lesivi dei propri interessi legittimi, quale è un’archiviazione di un esposto presentato.
Chiarito ciò, il Collegio però rileva che il ricorso è irricevibile per tardività.
Risulta infatti dalla documentazione depositata in giudizio, che in data 3 dicembre 2007 il Consiglio dell’Ordine aveva già informato la ricorrente della disposta archiviazione e che tale notizia era conosciuta da quest’ultima almeno al 18 dicembre 2007, data della nota di richiesta di accesso alla documentazione in cui si richiama esplicitamente tale comunicazione.
Ebbene, il Collegio rileva, proprio per quanto sopra evidenziato in merito alla giurisdizione, che la lesione per il terzoutente è individuabile per costui già al momento della conoscenza della notizia della disposta archiviazione, perché questa, in quanto tale, è direttamente lesiva della sua posizione giuridica soggettiva, ferma la proposizione di eventuali motivi aggiunti una volta conosciuta la motivazione specifica.
Il Collegio, in argomento, ritiene condivisibile la conclusione giurisprudenziale secondo la quale ai fini del decorso del termine per proporre ricorso giurisdizionale, la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che il destinatario sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo (Cons. Stato, Sez. IV., 26.1.10, n. 292; C.G.A.R.S., 29.9.05, n. 635; Cons. Stato, Sez. VI 8.4.04, n. 2006 e Sez. V 6.10.03, n. 5873).
E’ vero che la più recente giurisprudenza, richiamata anche dal difensore della ricorrente alla pubblica udienza, ha sottolineato che detti elementi essenziali devono tuttavia essere tali da consentire all’interessato di poter valutare se l’atto è illegittimo o meno e che, in difetto, deve ritenersi che il destinatario abbia una mera facoltà, e non un onere, di impugnare subito l’atto per poi proporre i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell’atto per poter, una volta avuta completa conoscenza del contenuto dell’atto, quindi dell’effetto lesivo dello stesso, valutare se impugnarlo o meno (Consiglio Stato, Sez. V, 4.1.11, n. 8 e Sez. VI, 8.2.07, n. 522), ma, nel caso di specie, si ritiene che la piena conoscenza della lesività per la ricorrente – che ambiva ad ottenere un esame del comportamento disciplinare su determinati fatti del professionista oggetto dell’esposto – era individuabile già con la comunicazione dell’archiviazione che tale esame non avviava nemmeno, per cui l’illegittimità del provvedimento, contenente gli estremi essenziali quali Autorità emanante, data e contenuto dispositivo, era individuabile già dalla data del 18 dicembre 2007, da cui decorreva il termine di decadenza di sessanta giorni, con la conseguenza che la data di notificazione del ricorso del 7 aprile 2008 è tardiva.
Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Condanna la ricorrente a corrispondere le spese del giudizio all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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