Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall’ odierno appellante l’accertamento della natura di pubblico impiego di fatto dell’attività medico assistenziale da questi svolta dal 1981 al 1985 prima alle dipendenze dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", e successivamente alle dipendenze dell’Azienda Universitaria Policlinico della medesima università, e, conseguentemente, il riconoscimento del proprio diritto a percepire ai sensi dell’articolo 2126 c.c., tutte le differenze retributive maturate nei periodi indicati calcolate nelle differenze tra quanto percepito a titolo di gettone e quanto spettante secondo le retribuzioni dei pubblici dipendenti dell’amministrazione sanitaria con mansioni analoghe oltre agli accessori di legge, nonché il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale ed il conseguimento dell’indennità di buonuscita con la condanna delle amministrazioni, ciascuna per il periodo di competenza, al versamento delle corrispondenti somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli – ha respinto l’impugnazione evidenziando che tra gli elementi caratterizzanti un rapporto di pubblico impiego doveva essere necessariamente ricompreso anche l’orario di servizio, non potendosi affermare la sussistenza (neppure) di un rapporto nullo in presenza di prestazioni saltuarie e discontinue.
Il limite di tale prestazione doveva essere stato individuato in un servizio di 120 ore mensili, ossia per un periodo di tempo equiparabile a quello del "medico a tempo definito" (di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 348 del 25 giugno 1983), il cui orario settimanale era fissato in 28 ore e 30 minuti: l’odierno appellante aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1981 al 1985 ma la prestazione da questi svolta non era sufficiente per il riconoscimento di un rapporto d’impiego sia pure nullo.
L’originario ricorrente rimasto soccombente ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.
La predeterminatezza e fissità dell’orario di lavoro costituiva soltanto uno degli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego; era errato ritenere che la mancata prestazione di un certo numero di ore non potesse dar luogo al riconoscimento di un rapporto, ancorché nullo, posto egli comunque aveva svolto il proprio servizio con carattere di continuità; egli ha poi riproposto tutte le doglianze contenute del mezzo di primo grado e non esaminate dal primo giudice perché assorbite.
Con nota depositata in data 1 febbraio 2011 la difesa dell’appellante ha depositato una dichiarazione nella quale questi ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in appello.
Alla odierna pubblica udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del’odierno appello e lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio sostenute.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 6026 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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