Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22205 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – S.C. propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, del 16 febbraio 2010, che ha respinto la domanda, dallo stesso avanzata, di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 14.11.05 al 9.5.2006, negli ultimi mesi in regime di arresti domiciliari, essendo stato raggiunto da provvedimento di custodia cautelare perchè imputato del delitto di furto aggravato in concorso, dal quale è stato successivamente assolto.

La corte d’appello ha rigettato l’istanza, avendo ritenuto che il richiedente, con la sua condotta gravemente colposa, aveva contribuito a dar causa al provvedimento restrittivo.

Avverso tale decisione viene, dunque, proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla individuazione, in capo al ricorrente, di comportamenti gravemente colposi, ritenuti ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione.

L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

2 – Il ricorso è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione al giudice del merito spetta, anzitutto, di verificare se chi l’ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave. A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, allo scopo di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all’adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo. Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di custodia cautelare. Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Nulla vieta al giudice della riparazione di prendere in considerazione gli stessi comportamenti oggetto dell’esame del giudice penale, sempre che la valutazione di essi sia eseguita dal primo non rapportandosi ai canoni di giudizio del processo penale, bensì a quelli propri del procedimento riparatorio, che è diretto non ad accertare responsabilità penali, bensì solo a verificare se talune condotte abbiano quantomeno concorso a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.

Orbene, nel caso di specie, la corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, sulla base di quanto desunto dalla lettura della stessa sentenza assolutoria, che la condotta dello S. aveva sostanzialmente contribuito ad ingenerare, sia pur in presenza di errore dell’autorità inquirente, la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta.

E’ stato, in particolare, ricordato che dagli atti del procedimento era emerso che lo S. era stato fermato dalla polizia stradale, nei pressi del casello autostradale di (OMISSIS), mentre si trovava seduto accanto al conducente di un trattore stradale. Tale veicolo era condotto da Sp.Li. che aveva in precedenza agganciato un semirimorchio sul quale si trovava un container sottratto poco prima nei pressi del porto di (OMISSIS). Il tempestivo intervento degli agenti era stato possibile perchè il proprietario del veicolo sottratto aveva visto i ladri compiere il furto, li aveva inseguiti ed aveva segnalato l’accaduto alla polizia stradale. Dalla sequenza degli avvenimenti era emerso che l’odierno ricorrente si trovava in compagnia dello Sp. al momento del furto, era stato anche accertato che lo S. aveva in diverse occasioni, e fino al giorno precedente il furto; condotto il trattore in questione. Proprio l’abituale frequentazione dello Sp., soggetto gravato da numerosi precedenti penali specifici e la determinazione dello S. di proseguire il viaggio con lo stesso pur dopo la consumazione del furto, sono stati legittimamente ritenuti dalla corte territoriale manifestazione di una condotta che, seppur priva di rilievo penale, si presentava fortemente negligente ed integrante gli estremi della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione;

una condotta, quindi, che aveva quantomeno contribuito alla formazione di un quadro indiziario certamente significativo, che ha determinato l’adozione del provvedimento restrittivo.

Correttamente, inoltre, i giudici della riparazione hanno segnalato l’atteggiamento processuale del richiedente che ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere.

Condotta legittimamente segnalata dagli stessi giudici quale ulteriore esempio di colpa grave che ha contribuito al perdurare della condizione detentiva. Se è vero, infatti, che l’imputato o la persona sottoposta ad indagine ha il diritto al silenzio, alla reticenza ed anche alla menzogna, è tuttavia altrettanto vero che tale comportamento, di per sè certamente legittimo, può, in sede di giudizio riparatorio, ritorcersi contro l’interessato. Ciò non perchè possa essere censurata la scelta difensiva, ma per l’omessa tempestiva allegazione di spiegazioni e chiarimenti idonei ad eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti in sede di indagini. Dunque, nella sede riparatoria rilevano, secondo quanto già affermato da questa Corte, non il silenzio, la reticenza o la menzogna in quanto tali, ma "il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell’allegazione di fatti favorevoli che, se non può essere da solo posto a fondamento dell’esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l’esistenza di un comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazìone globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa" (Cass. n. 16370/03).

Orbene, nel caso di specie, all’iniziale e rilevante – nel senso inteso dall’art. 314 cod. proc. pen., comma 1 – condotta dell’istante, che ha originato l’intervento degli agenti, ha fatto seguito un comportamento altrettanto censurabile, caratterizzato dal sostanziale rifiuto di chiarire i termini della vicenda e di indicare elementi a discolpa; condotta che legittimamente il giudice della riparazione ha ritenuto avere contribuito all’applicazione ed al protrarsi della misura restrittiva.

Il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento che rigetta o accoglie la richiesta di riparazione è, d’altra parte, limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla decisione;

mentre resta di esclusiva pertinenza di quest’ultimo la valutazione dell’esistenza e dell’incidenza della colpa o dell’esistenza del dolo. Anche in ragione di ciò, l’ordinanza in esame non merita di essere censurata, essendo la decisione impugnata del tutto coerente rispetto alle circostanze emerse in sede processuale, correttamente valutate dalla corte territoriale e perfettamente in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di riparazione.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; sussistono validi motivi, riconducibili alla particolarità della vicenda oggetto d’esame, per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra Ministero e parte istante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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