Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 01-06-2011, n. 22126 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 5.3.2001 nel centro abitato di Foggia, in corrispondenza di un incrocio si verificava un incidente tra l’autovettura Fiat Punto condotta dall’imputato R.C. e il motociclo condotto dal minore M.E., con a bordo S. S.; quest’ultimo riportava gravi lesioni che ne cagionavano il decesso.

2. Sulla base della istruttoria svolta (verbali di accertamento, consulenza tecnica e numerosi testi di entrambe le parti interessate) il Tribunale riteneva che l’incidente si fosse verificato a semaforo funzionante e che non vi fossero prove sicure del fatto che il R. non avesse rispettato le relative indicazioni semaforiche;

sotto tale profilo non era possibile dunque muovere alcun addebito al R.; accertava ancora il Tribunale che sull’asfalto non vi erano tracce di frenata, che i punti di urto tra i due veicoli evidenziavano che non era stato il ciclomotore ad impattare contro l’auto del R. che aveva già impegnato l’incrocio, ma la vettura ad impattare il ciclomotore (l’urto aveva interessato il lato destro anteriore della macchina ed il lato sinistro parte anteriore e centrale del ciclomotore); che vi era stata violazione da parte del R. del limite di velocità, in quel punto fissato a 50 km/h, dell’art. 141 C.d.S. in quanto non regolava la velocità (stimata dal consulente tra 57 e 61 km/h) in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone, nonchè della regola di comune prudenza di cui all’art. 140 secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia salvaguardata in ogni caso la sicurezza stradale. Riteneva che l’incidente fosse riconducile alla condotta negligente dell’imputato che non aveva posto in essere alcuna manovra per tentare di arrestare o evitare il veicolo che proveniva da destra; era emerso che la sua attenzione al momento dell’incidente era stata richiamata da un altro occupante dell’auto;

trattandosi di un incrocio ampio, con condizioni di manto regolari, illuminazione buona e fondo asciutto egli aveva violato quella basilare regola di attenzione che impone di tenere conto dei veicoli provenienti dalle altre strade che si incrociano, oltre ad aver violato i limiti di velocità. 3. La Corte di appello confermava tale valutazione ritenendo che il R. aveva violato i limiti di velocità e le norme di comune prudenza che impongono di tenere conto anche delle imprudenze altrui, purchè prevedibili, come era quella posta in essere dal conducente del motociclo che, in ora serale e in presenza di traffico ridotto, non aveva osservato l’obbligo di fermarsi imposto dal semaforo rosso.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo eccepisce la intervenuta prescrizione del reato. Con il secondo contesta la valutazione colposa della sua condotta di guida facendo presente che egli aveva impegnato il semaforo con il semaforo verde e che del tutto opinabile era l’addebito mossogli di eccessiva velocità, in presenza di contrastanti dichiarazioni testimoniali al riguardo; contesta altresì la ritenuta prevedibilità del comportamento del conducente del ciclomotore. Con il terzo motivo eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato trasfuse nella consulenza tecnica del consulente del Pubblico Ministero.
Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione, non riscontrandosi la sussistenza di alcun presupposto per una declaratoria più favorevole all’imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2.

Il reato di omicidio colposo di cui al presente procedimento risale al 5.3.2001 ed essendo state concesse all’imputato le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti è soggetto, a norma dell’art. 157 c.p.p. e ss., prima delle modifiche intervenute con la L. n. 251 del 2005, ad un termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo; termine che è allo stato decorso anche tenendo conto dei periodi di sospensione verificatisi quali risultano dalla impugnata sentenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato addebitato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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