Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 3-11-2009 il Giudice monocratico del Tribunale di Latina confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo in data 11-12-2007 appellata da C.M., ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi ai danni di M.M., e condannata alla pena di Euro 1.548,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1- l’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d) per erronea valutazione degli elementi di prova.
Sul punto rilevava che il Giudice non aveva valutato la contraddittorietà tra la versione fornita dalla querelante – parte civile – e le dichiarazioni rese dal teste T. che aveva negato di essere stato presente al momento in cui erano state pronunziate le espressioni ingiuriose.
Pertanto la difesa riteneva che il Giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputata ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2. 2- Analogamente veniva censurata la valutazione della deposizione di C.G., evidenziando contraddittorietà delle risultanze ed insufficienza di prove, non essendo state valutate con rigore le dichiarazioni della persona offesa.
3- Veniva altresì censurata l’omessa applicazione dell’esimente prevista dall’art. 599 c.p., asserendo che la dinamica dell’azione rendeva evidente che si era trattato di una condotta avvenuta in seguito ad una provocazione da parte della persona offesa, in un contesto caratterizzato da litigiosità tra parenti per questioni di natura civilistica.
Tale versione si riteneva desumibile anche da quanto aveva ammesso la persona offesa nell’atto di querela, nella quale aveva ammesso di avere fatto numerose telefonate alla imputata ed ai suoi congiunti, ed aveva anche ammesso di avere instaurato in area condominiale, una disputa con la imputata che riguardava una superficie di sette metri quadri.
Per tali elementi la difesa ricorrente evidenziava che vi erano i presupposti per ritenere applicabile l’esimente di cui all’art. 599 c.p..
5- Con il quinto motivo deduceva l’inosservanza ex art. 606 c.p.p. della legge penale in riferimento alla inidoneità oggettiva della condotta contestata ad integrare la fattispecie di cui all’art. 612 c.p., rilevando che l’espressione usata sarebbe stata riferita alla volontà di non desistere e proseguire per vie legali al fine di ottenere giustizia.
Per tali elementi la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata, ed infine dichiarava anche di impugnare l’ordinanza con la quale il giudice aveva disposto l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali, in assenza del consenso delle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero deve rilevarsi che all’imputata vengono addebitate le frasi offensive e minacciose riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata che rende adeguata e logica motivazione circa la prova della responsabilità della imputata, dopo aver illustrato la dinamica dell’episodio(avvenuto nel corso di un incontro tra le due parti presso l’immobile di proprietà di una zia – C. G. – onde ridefinire i confini della proprietà, adiacente a quella della madre della M. tale contesto si era dunque verificata la condotta illecita, e in sentenza si indicavano i testi presenti ai fatti, ossia C.G., M.G. e T.A..
Il Giudice di appello aveva anche evidenziato la pluralità delle deposizioni che avevano attestato la effettiva pronunzia delle espressioni ingiuriose e minacciose da parte dell’imputata, valutando anche l’attendibilità della persona offesa, e l’esistenza di riscontro nella testimonianza resa da M.G..
Orbene tale valutazione della prova testimoniale si rivela adeguata e conforme ai canoni giurisprudenziali, essendo stata correttamente valutata anche l’attendibilità della persona offesa, individuando peraltro riscontri.
In tal senso non possono condividersi le censure difensive articolate nel primo motivo di ricorso.
D’altra parte si rivela priva di fondamento la censura riguardante l’acquisizione di informazioni rese dalle parti, senza il consenso della difesa, atteso che dal verbale di udienza tenuta dal Giudice di pace si rileva che la difesa aveva dato il proprio consenso, onde resta inammissibile tale deduzione ai fini del giudizio di legittimità.
Parimenti devono ritenersi prive di fondamento le deduzioni relative alla mancata applicazione dell’esimente prevista dall’art. 599 c.p., della quale non si ravvisano i presupposti alla stregua delle risultanze menzionate in sentenza, nè la difesa ha evidenziato dati processuali sottoposti a tal fine al giudice di appello, onde la sentenza non può ritenersi carente sul punto.
Nè avrebbe dovuto il giudice di appello motivare sulla mancata applicazione della esimente non provata.
– devono inoltre ritenersi inammissibili le censure circa la pretesa contraddittorietà ed illogicità della motivazione avendo la difesa prospettato argomentazioni in fatto tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze processuali.
Quanto alla fattispecie di cui all’art. 612 c.p. essa risulta correttamente applicata, restando puramente generiche le deduzioni della difesa circa la inconsistenza della minaccia, e la provenienza della stessa da persona non in grado di ingenerare timore, e avendo la difesa ipotizzato altra finalità della imputata, ossia quella di riferirsi alla volontà di non desistere e di proseguire per vie legali al fine di ottenere giustizia.
Tali argomenti devono ritenersi anche ininfluenti, al cospetto del contesto descritto in sentenza, in base a quanto riferito dalla persona offesa, e avvalorato da altre deposizioni testimoniali (indicate a bfl. 4 della sentenza).
In ordine all’art. 612 c.p. va altresì evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale (v. Cass. Sez. 5^, 18-12-2003-6-2- 2004, n. 4633, CED228064).
Per tali motivi la Corte deve rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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