Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza emessa in data 16.12.2009 dal giudice monocratico del Tribunale di Trieste con la quale M.B. è stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda ed Euro 1.000,00 di ammenda, con attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 4.920,00 di ammenda e con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Deduce che, come si evince dalla motivazione, erano stati contestati 2 reati: quello che compare nell’epigrafe della sentenza, di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 2 bis, (lett. c), e quello, omesso in epigrafe, di cui all’art. 116 C.d.S..
Limita, quindi, il ricorso a tale ultima imputazione assumendo che era stata inflitta una pena inferiore al minimo edittale, in quanto il Tribunale era partito da una pena base (Euro 1.200,00) inferiore a tale minimo.
Il ricorso è fondato.
In effetti, solo dalla motivazione si evince che il M. era imputato e riconosciuto colpevole in ordine a due reati e cioè quello di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla causazione di un sinistro stradale (art. 186 C.d.S., commi 2 e 2 bis, commesso il (OMISSIS)) che è riportato in epigrafe della sentenza e quello, omesso, di guida senza patente (art. 116 C.d.S.), essendo stato espressamente rilevato che non era munito di abilitazione alla guida.
Anche le pene sono state distintamente calcolate in motivazione (in corrispondenza con quanto riportato in dispositivo) in mesi 3 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda (per il primo reato) ed Euro 1.000,00 di ammenda (p.b.: Euro 1.200,00 di ammenda diminuita per le attenuanti) per la seconda imputazione.
In effetti la pena prevista per il reato di cui all’art. 116 C.d.S. è l’ammenda da Euro 2.257,00 ad Euro 9.032,00, sicchè è palese la violazione del minimo edittale assunto in Euro 1.200,00.
Consegue l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 116 C.d.S. con rinvio al Tribunale di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., con rinvio al Tribunale di Trieste.
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