Cass. pen., sez. I 08-10-2008 (02-10-2008), n. 38333 Pene cumulate – Specificazione delle pene inflitte per diversi reati con un’unica sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 16.11.2007 la Corte d’assise di Palermo dichiarava la propria incompetenza a decidere sull’istanza di R. G. volta ad ottenere, in vista dei benefici penitenziari, la determinazione delle pene per i singoli reati di cui alla sentenza 10.12.2003 della predetta Corte che l’aveva condannato all’ergastolo, con isolamento diurno per anni due, per reati di omicidio volontario, associazione mafìosa ed altro. Con tale ordinanza gli atti erano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, indicato come competente, sul rilievo che solo alla magistratura di sorveglianza spettasse l’eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari.
2. Con ordinanza in data 15.05.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ritenuta a sua volta la propria incompetenza funzionale, sollevava conflitto negativo di competenza rimesso per la decisione a questa Corte regolatrice. Rilevava invero detto Tribunale che, se è vero che l’eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari è di competenza della magistratura di sorveglianza, tuttavia la determinazione delle singole pene, oggetto specifico dell’istanza del R., operazione logicamente precedente, non può che essere di competenza del giudice dell’esecuzione, e dunque dell’anzidetta Corte di Palermo.
3. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Rileva dapprima questa Corte come non possa essere ritenuta ammissibile una richiesta di specificazione delle singole pene – in ipotesi che la sentenza di condanna non le articoli in modo completo e dettagliato – in senso generico e non volta ad una precisa e specifica finalità. Ed invero una siffatta istanza finirebbe per essere generica e diretta a provocare un provvedimento meramente virtuale e sostanzialmente inutile, se non specificamente finalizzato. E’ di contro ammissibile un’istanza di tal genere ove concretamente volta ad ottenere uno o più benefici consentiti dall’Ordinamento penitenziario, evidentemente da richiedere in modo puntuale e specifico. In tale prospettiva spetta all’Organo deputato alla valutazione di tali benefici, la Magistratura di Sorveglianza, di valutare i termini di concedibilità (in precisa relazione alla misura richiesta), tra cui i limiti temporali in riferimento alle pene in espiazione. In tal senso spetta ancora a detta Magistratura individuare, in via incidentale e solo a tali fini, le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare, e dunque specificare le pene per i singoli reati (ove in sentenza tale indicazione sia mancante). In tal senso è invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 4208 in data 07.06.2000, Rv. 216625, Mammoliti) alla quale, ribadendone la validità, si deve qui far richiamo.
Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *