Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 54/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Primo Referendario

Massimo Santini Referendario est.

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1252/2008 presentato dalla sig.ra Alessia Crespi, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Gabellone presso il cui studio in Lecce alla Corte dei Lubelli n. 1 è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Matino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. M. Alberto Grimaldi presso il cui studio in Lecce alla via G. Oberdan n. 43 è elettivamente domiciliato;

per l’annullamento

della nota n. 7986 in data 19 maggio 2008 del Comune di Matino con cui si ordina di non effettuare l’intervento diretto alla realizzazione di un aerogeneratore di potenza inferiore ad 1 MW.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, resistente;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato alla pubblica udienza del 3 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, uditi altresì De Pascalis, in sostituzione dell’Avv. Gabellone, per il ricorrente, e l’Avv. Grimaldi per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 21 aprile 2008 denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un aerogeneratore di potenza pari a 900 KW.

In data 19 maggio 2008 il Comune di Matino comunicava l’ordine di non effettuare l’intervento in quanto per le edificazioni nella predetta area (zona omogenea E/4 semirurale estensiva) è necessario un piano esecutivo di secondo grado ai sensi del programma di fabbricazione. Inoltre l’amministrazione è sprovvista di piano regolatore degli impianti eolici (c.d. PRIE) per l’individuazione delle aree ove collocare tali strutture.

La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), in quanto il provvedimento inibitorio è stato notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla indicata disposizione affinché si formi validamente il titolo edilizio;
2. Violazione dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e difetto di motivazione, in quanto la zonizzazione in area agricola di detti impianti è direttamente prevista dalla legislazione sia statale, sia regionale (art. 27 della legge regione Puglia n. 1 del 2008);
3. Violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, il quale non subordina la realizzazione di tali impianti alla adozione del PRIE.

Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria eccependo, in particolare, che:

1. l’ordine di non effettuare l’intervento è stato tempestivamente adottato;
2. l’area non è propriamente qualificabile come agricola, essendo piuttosto destinata a residenze turistiche.

Alla udienza del 3 dicembre 2008 i rispettivi procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

01. Il ricorso è infondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che l’ordine di non effettuare l’intervento sia stato notificato tardivamente, oltre i trenta giorni previsti dall’art. 23 del DPR n. 380 del 2001, ossia allorquando il titolo edilizio doveva ritenersi già formato.

In particolare: la DIA è stata presentata il 21 aprile 2008; l’ordine di non effettuare l’intervento è stato adottato il 19 maggio 2008 (entro i trenta giorni); l’ordine è stato comunicato con protocollo di uscita del 21 maggio 2008 (ancora entro i trenta giorni); la notifica dell’ordine è infine avvenuta il 22 maggio 2008 (fuori i trenta giorni).

Occorre stabilire, al riguardo, se la scadenza del termine (perentorio) di trenta giorni previsti per l’eventuale intervento inibitorio della PA coincida con l’esito delle istruttoria (o meglio del processo decisionale) oppure con il momento in cui il relativo ordine sia effettivamente portato a conoscenza del privato istante: in altre parole, se il dies ad quem sia quello dell’adozione del provvedimento oppure l’altro della avvenuta notifica.

L’art. 23, comma 6, del DPR n. 380 del 2001, prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 (ndr: trenta giorni) sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”.

Sul piano letterale, è agevole osservare come il termine di trenta giorni entro il quale la PA si deve perentoriamente attivare riguardi il momento della decisione (ossia quello in cui deve riscontrare l’eventuale assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente) piuttosto che quello della notifica.

Allo stesso modo, anche sul piano logico e sistematico il collegio ritiene che alla PA, per ragioni di buon andamento, sia assegnato a tal fine (controllo dei requisiti di legge) un termine pieno, e non “monco” (ossia di fatto inferiore a trenta giorni) come quello che alla stessa sarebbe inevitabilmente riservato se, alla scadenza indicata dalla legge, si dovesse procedere sia alla istruttoria della pratica ed alla relativa (eventuale) decisione inibitoria, sia alla materiale notificazione della predetta decisione.

In questa direzione, è sufficiente che nel termine perentorio di trenta giorni l’ordine sia stato adottato e, tutt’al più, inviato, mentre la notifica (ossia la materiale conoscenza dell’ordine da parte del privato istante) può ragionevolmente avvenire, in considerazione degli ordinari tempi tecnici, anche successivamente a tale termine.

Tale impostazione è peraltro coerente con quanto stabilito dalla Corte costituzionale a proposito della notifica di atti giudiziari, ove si è affermato che

la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario anziché a quella, successiva, di ricezione dell’atto da parte del destinatario antecedente.

Sarebbe infatti palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario, l’agente postale oppure il messo comunale, come nella specie), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

Gli effetti della notificazione (ritiene il collegio anche laddove si tratti di atti amministrativi con effetti restrittivi della sfera giuridica del destinatario) devono dunque essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare al soggetto a ciò preposto (cfr. in termini, Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477).

Alla luce di quanto testè affermato, l’ordine di non effettuare l’intervento deve dunque ritenersi tempestivamente adottato, atteso che la decisione è stata prima adottata il 19 maggio, e poi inviata il successivo 21 maggio, ossia entro i trenta giorni previsti dalla legge.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

02. In ordine ai due ulteriori motivi di ricorso, anche a voler ritenere fondato il motivo concernente l’assenza di obbligo, nel caso di specie, circa l’adozione del PRIE (l’art. 3, comma 1, del regolamento regionale n. 16 del 2006 prescrive, in effetti, che esso “si applica agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW”), è in ogni caso condivisibile l’assunto dell’amministrazione comunale secondo il quale l’area non è da ritenersi propriamente agricola.

2. Si rammenta, al riguardo, che ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché dell’art. 27, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2008, ratione temporis applicabile, gli impianti di produzione di energia rinnovabile, tra cui anche le torri eoliche come quelle in esame, “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.

In virtù di tale disposizione la ricorrente sostiene che, trattandosi di zona agricola (in particolare, zona omogenea E/4 semirurale estensiva), l’amministrazione non aveva motivo di opporre alcun ostacolo, ossia la necessaria attivazione della procedura di lottizzazione dell’area, rinvenendosi tale idoneità urbanistica direttamente dalla legge.

Occorre al riguardo stabilire se nella specie si tratti o meno di area effettivamente destinata ad attività agricole.

A ben vedere, si ritiene di condividere la tesi della difesa comunale secondo cui la necessità di approvare, preliminarmente alla realizzazione dell’impianto in questione, un piano esecutivo di secondo livello (piano particolareggiato), è dettata dalla peculiare destinazione urbanistica dell’area, finalizzata per lo più allo sviluppo turistico e dove già di fatto esiste un diffuso tessuto edilizio costituito da residenze estive.

Sussistono infatti una serie di elementi in base ai quali la suddetta area non può essere qualificata come zona agricola in senso proprio.

Al riguardo, l’art. 21 delle NTA definisce come zona agricola quella: a) formata dalle superfici residue a tutte le altre destinazioni indicate nel territorio; b) destinata alla pratica di colture produttive ed alla zootecnia; c) ove l’indice di fabbricabilità è pari a 0,03 mq/m2.

Al contrario l’art. 20 delle stesse NTA, applicabile all’area in questione (semirurale estensiva), prevede: a) l’assenza di residualità, in quanto la disciplina d’uso è puntuale e specifica; b) la possibilità di realizzare villette unifamiliari in modo del tutto scollegato dall’esercizio di attività agricole; c) un indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,20 mq/m2, ossia sette volte superiore (0,03) rispetto a quello previsto dal DM 1444/1968 per le zone agricole propriamente dette.

In conclusione può ritenersi che l’area ha una destinazione residenziale del tutto svincolata dall’esercizio delle pratiche agricole, trattandosi in sostanza di zona destinata a residenze rurali ad espressa valenza turistica.

La specifica censura non può dunque trovare ingresso.

3. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1252/2008, lo rigetta.

Liquida le spese di giudizio in euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre IVA e CPA, da porre integralmente a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 15 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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