T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5102 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna l’ordinanza n. 11 del 7.2.11 con cui il Comune di Fiumicino ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente nell’ampliamento in muratura di 21 mq. realizzato in adiacenza ad altra unità immobiliare;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge in quanto l’atto impugnato avrebbe dovuto essere preceduto dal parere dell’ufficio tecnico erariale e della commissione edilizia e dalla comunicazione di avvio del procedimento e, inoltre, sarebbe stato emesso da soggetto diverso dal dirigente senza menzione della delega e con sottoscrizione illeggibile;

Considerato che il motivo è infondato in quanto nessuna norma prevede che l’esercizio della potestà di repressione dell’abuso edilizio, avente natura vincolata, sia subordinato all’acquisizione dei pareri menzionati nell’atto introduttivo;

Considerato, inoltre, che la prospettata violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 non comporta, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2° del medesimo testo normativo, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;

Considerato che, in relazione a tale ultimo profilo, la sanzione demolitoria risulta giustificata dall’incontestata carenza di titolo edilizio abilitativo (permesso di costruire);

Considerato, poi, che il soggetto che ha sottoscritto l’atto risulta competente all’adozione dello stesso, in virtù della delega menzionata dall’ente intimato e non contestata, laddove la prospettata illegibilità della sottoscrizione non comporta l’illegittimità del provvedimento potendosi desumere, comunque, l’identità del funzionario sottoscrittore dal timbro ivi apposto;

Ritenuta, poi, infondata la seconda censura con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato perché lo stesso non sarebbe stato preceduto dall’ordine di sospensione dei lavori e non terrebbe conto della possibile realizzazione dell’opera in base alla l. r. n. 21/09 e della connessa domanda di ampliamento presentata dalla ricorrente in data 25 marzo 2011;

Considerato, infatti, che la sospensione dei lavori attiene ad un potere di natura cautelare e, come tale, diverso da quello – vincolato – cui inerisce la demolizione la cui irrogazione non è, pertanto, condizionata dalla sospensione stessa (TAR Campania – Napoli n. 27997/10);

Considerato, poi, che nella fattispecie non è applicabile la l. r. n. 21/09 che presuppone la "previa" (art. 6 comma 1° l. r. n. 21/09) acquisizione del titolo edilizio abilitativo ai fini della realizzazione dell’ampliamento, requisito che non ricorre nell’ipotesi in esame;

Ritenuta, poi, inaccoglibile la terza censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato che non recherebbe alcuna specificazione delle diverse quote proprietarie dei ricorrenti;

Considerato, infatti, che nell’ordinanza di demolizione i ricorrenti sono stati correttamente individuati come destinatari dell’atto in qualità di responsabili dell’abuso;

Rilevato, poi, che la contitolarità nel diritto di proprietà in quote diverse non produce alcun effetto ai fini dell’individuazione dei destinatari della prescrizione demolitoria nel senso che tutti i proprietari, per ciò solo ed indipendentemente dalla misura del loro diritto, hanno l’obbligo di eseguire la sanzione ripristinatoria;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Fiumicino, le spese del presente giudizio, il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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