Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente ricorso, proposto a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la S.D. s.r.l. chiede l’annullamento del provvedimento prot. n. 14006 del 10.11.2009, recante ordine di ripristino delle opere eseguite in difformità dal permesso di costruire n. 9/2007, del provvedimento prot. n. 2734 del 18.2.2010, recante conferma dell’ordine di ripristino delle medesime opere e dell’art. 13, lett. B.2) delle n.t.a. del p.r.g., nella parte in cui dispone che, nelle zone A, "le finestre dovranno avere serramenti in legno e sistemi di oscuramento preferibilmente con persiane. I serramenti delle vetrine dovranno essere realizzati preferibilmente in ferro con tassativa esclusione di materiali lucidi".
Questi i motivi di ricorso:
I. il provvedimento del 10.11.2009, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi – sia per quanto attiene i serramenti sia per quanto attiene i balconi sporgenti – non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990;
II. il provvedimento del 10.11.2009 non indicherebbe il termine entro il quale eventualmente eseguire il ripristino, in violazione degli artt. 31, 33 e 34, d.P.R. n. 380/2001;
III. violazione degli artt. 22, 31, 32, 34 e 37, d.P.R. n. 380/2001, art. 52, l. reg. Lombardia n. 12/2005, dell’art. 43 del r.e.c. e dell’art. 13 delle n.t.a., nonché carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
IV. insussistenza di alcuna violazione dell’art. 13 delle n.t.a. con riferimento alle modifiche dei serramenti;
V. nell’ipotesi in cui si ritenesse che le opere modificative dei materiali dei serramenti comportino una variazione rispetto al progetto, tale modifica sarebbe al più annoverabile come variante minore in corso d’opera ex art. 22, c. 2, d.P.R. n. 380/2001 e soggetta a semplice d.i.a. e, dunque, l’unica sanzione applicabile sarebbe quella pecuniaria ai sensi dell’art. 37, d.P.R. n. 380/2001;
VI. con riferimento alla proiezione dei balconi, non si evidenzierebbero le difformità rispetto alle prescrizioni dettate dal titolo edilizio;
VII. in via subordinata, illegittimità dell’art. 13 delle n.t.a., non consentendo in alcun modo diverse tipologie di materiale dei serramenti; prevalenza dell’art. 43 del r.e.c.; violazione dell’art. 41 Cost. e 832 c.c.;
VIII. illegittimità del provvedimento del 18.2.2009 in via derivata, per violazione del principio dell’affidamento poiché non preceduto dal previo annullamento d’ufficio degli effetti della d.i.a. del 23.12.2009 che contemplerebbe serramenti in pvc color bianco, per omessa indicazione del termine entro cui intervenire ex artt. 31, 33 e 34, d.P.R. n. 380/2001;
IX. violazione degli artt. 22, 31, 32, 34 e 37, d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 52, l. reg. Lombardia n. 12/2005, dell’art. 43 del r.e.c. e dell’art. 13 delle n.t.a., nonché carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
X. contraddittorietà tra i due provvedimenti impugnati.
La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 150.000.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto le note impugnate sono atti prodromici, intesi a sollecitare una regolarizzazione in corso d’opera, privi di effetti lesivi.
All’udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
L’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, è fondata.
Con il provvedimento prot. n. 14006 del 10.11.2009, il Comune di Lesmo si è limitato a segnalare alla ricorrente due difformità nei lavori di realizzazione dell’immobile, rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire n. 9/2007 – una relativa al materiale dei serramenti esterni e l’altra alla sporgenza dei balconi – ed a chiedere il ripristino.
Con il provvedimento prot. n. 2734 del 18.2.2010, l’amministrazione ha replicato alla nota della ricorrente del 26.1.2010, prendendo atto dei chiarimenti forniti con riferimento alla sporgenza balconi ed ha confermato la necessità di ripristinare la difformità relativa ai serramenti.
Tali atti non costituiscono esercizio conclusivo del potere sanzionatorio previsto dagli artt. 27 e ss., d.P.R. n. 380/2001, essendo dei meri inviti alla parte ad una realizzazione dei lavori conforme a quanto previsto dal titolo edilizio.
Di ciò è conferma la mancata indicazione della norma applicata, di un termine entro il quale provvedere al ripristino, delle conseguenza in caso di inottemperanza, oltre che del termine per proporre ricorso e dell’autorità cui ricorrere, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. 241/90.
In considerazione della natura di atti endoprocedimentali, privi di un’autonoma lesività, i provvedimenti impugnati sono inidonei a produrre la definitiva lesione dell’interesse del ricorrente e non sono quindi autonomamente impugnabili.
Per principio generale e pacifico del processo amministrativo, per proporre un ricorso avverso un dato atto, è, difatti, necessario avervi interesse, ovvero è necessario che l’atto sia concretamente lesivo di una propria situazione giuridica soggettiva avente consistenza di interesse legittimo.
Tale carattere, di regola, difetta per gli atti endoprocedimentali perché sin quando il procedimento non è concluso è impossibile conoscerne l’esito, ed è quindi impossibile sapere se ci sarà o meno un atto e se esso sarà o meno lesivo: l’atto endoprocedimentale illegittimo sarà quindi impugnabile solo unitamente all’atto finale che ne avrà recepito il contenuto.
Ugualmente priva di interesse è, di conseguenza, anche l’impugnazione dell’art. 13, lett. B.2) delle n.t.a. del p.r.g. la quale esplica effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, conclusivo del procedimento.
Per le ragioni esposte, la domanda di annullamento è, dunque, inammissibile per carenza di interesse.
In considerazione della natura non lesiva degli atti impugnati, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di annullamento e respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna la società ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Lesmo, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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