Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
nte e l’avvocato dello Stato Brunetti per il Ministero intimato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente – che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A019 "Discipline giuridiche ed economiche"per effetto dell’idoneità conseguita nel concorso ordinario, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, indetto con D.M. 23.3.90 – è inserito nella graduatoria provinciale permanente definitiva 1.9.2001 del Provveditorato agli Studi di Venezia, redatta ai sensi della legge 3.5.99 n. 124, per la classe di concorso A019 "Discipline giuridiche ed economiche" dove è collocato nella posizione quarta con punti 77.
Nonostante la posizione di graduatoria più che favorevole, il ricorrente non è stato destinatario della proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato perché il contingente provinciale dei posti vacanti e disponibili per le nomine a tempo indeterminato è risultato complessivamente insufficiente per le immissioni in ruolo, essendo stata la gran parte dei sopra citati posti destinata alla mobilità professionale del personale docente già di ruolo (recte: già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Avverso i detti provvedimenti, ritenuti ingiusti ed illegittimi, il prof. Carlo Denora propone impugnazione, per i seguenti motivi:
1) violazione di legge (mancata applicazione dell’art. 399 del d.l.vo 16.4.94 n. 297, degli articoli 1 e segg. della legge 3.5.99 n. 124, del d.m. 27.3.2000 n. 123, del d.m. 18.5.2000 n. 146 e del d.m. 9.8.2001 n. 135). violazione di legge (mancata applicazione dell’O.M. 18.1.2001 n. 23).
2) violazione di legge (falsa applicazione dell’art. 6 del contratto collettivo decentrato 18.1.2001). eccesso di potere (sotto il profilo dell’errore e/o della falsità dei presupposti) in quanto, secondo i conteggi effettuati dal ricorrente sulla base dei contingenti di personale docente per i quali è stata autorizzata l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2001/2001, la disponibilità di diritto (posti vacanti) del Provveditorato agli Studi di Venezia era di 7 (sette) unità e non di 5 unità e quindi il numero dei posti da destinare alle nomine a tempo indeterminato per la classe di concorso AO 19 "Discipline giuridiche ed economiche" avrebbe dovuto essere di 4 (quattro) unità e non di 3 (tre): numero che avrebbe consentito la nomina in ruolo anche del ricorrente.
L’amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, concludendo nel merito per la reiezione del medesimo in quanto infondato.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Infatti, nella specie si verte nell’ipotesi di preteso diritto all’assunzione sulla base di una graduatoria già formata e secondo il recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione a sezioni unite, "in materia di graduatorie permanenti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, le Sezioni Unite si sono pronunciate per l’appartenenza al giudice ordinario delle controversie in tema di collocamento ed utilizzazione delle graduatorie stesse ai fini dell’assunzione in ruolo" (cfr. Cass., sez. un. 8 maggio 2006 n. 10419 e, da ultimo, Cass. sez. un., 10620/2010).
In senso analogo si è già pronunciato anche questo Tribunale (cfr. TAR Veneto sez. Il n. 382/2005 e il giudice d’appello (cfr. C.d.S. sez. 6^ n. 2646/2006) chiarendo che le questioni relative all’inserimento nelle graduatorie definitive dei docenti danno luogo a posizioni di interesse legittimo appartenenti alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto precedono la fase di costituzione del rapporto di lavoro vero e proprio, mentre la giustizia civile subentra quando, sul presupposto della definitività della graduatoria permanente, si contesti l’utilizzazione della stessa denunciando circostanze successive all’esaurimento del concorso (e ad esso estranee), ritenute ostative alla nomina di altri aspiranti alla detta qualifica, nei cui confronti si rivendichi una posizione preferenziale (cfr. anche Cass. civ. sez. un. sent. 3 febbraio 2004 n. 1989).
Il Collegio, dunque, nel declinare la giurisdizione, indica nel giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro il giudice competente, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della l. 16 giugno 2009, n. 69.
Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice competente – innanzi al quale potrà essere riassunto il giudizio- il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro competente per territorio.
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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