Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23088 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 15 marzo 2010, la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 24 aprile 2008, con cui gli imputati erano stati condannati, in concorso tra loro e con il vincolo della continuazione, per i reati di cui all’art. 480 c.p. e D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e ha rideterminato, in diminuzione, le pene inflitte.

2. – Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento.

2.1. – M.P. e Ma.Si., in particolare, deducono: 1) l’erronea interpretazione della L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3, il quale – a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello – non richiederebbe, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, la produttività dell’azienda agricola, ma solo la disponibilità da parte della stessa di una determinata quantità di terreni; 2) la carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la simulazione dei contratti di affitto dei terreni oggetto di causa; 3) la violazione dell’art. 49 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione, perchè la sentenza impugnata non tiene conto del fatto che la simulazione dei contratti d’affitto dei terreni ha costituito il presupposto del rilascio di permessi di costruire illegittimi, con la conseguenza che tale simulazione integrerebbe un reato impossibile, quale è il falso in atti invalidi; 4) la violazione del’art. 65 c.p., perchè la Corte d’appello avrebbe integrato la motivazione della sentenza di primo grado, affermando che la pena base da questa individuata era comprensiva delle attenuanti generiche e, così facendo, avrebbe implicitamente violato il divieto della reformatio in peius e disatteso gli specifici gravami degli imputati sul punto; 5) quanto all’imputato Ma., la violazione dell’art. 135 c.p., per avere la Corte errato nel ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva; 6) quanto a M., la violazione dell’art. 81 c.p., perchè la pena base per la violazione più grave sarebbe stata aumentata, oltre che per ciascuna delle altre violazioni, di nuovo anche per la violazione più grave.

2.2. – Con il ricorso di Ma.Pa. e C.R. si deducono: 1) l’erronea interpretazione della L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3 e la carenza di motivazione, sul duplice rilievo che tale disposizione consentirebbe di realizzare costruzioni in presenza dell’impegno degli imprenditori agricoli ad adibirle ad abitazione per sè, i familiari o i collaboratori nell’impresa e che, nel caso di specie, un tale impegno vi sarebbe stato; 2) la manifesta illogicità della motivazione circa l’intrapresa di lavori di trasformazione urbanistica, lavori che, quanto all’immobile di cui al permesso di costruire n. 152 del 2004 non sarebbero mai stati iniziati; 3) la carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la simulazione dei contratti di affitto dei terreni oggetto di causa, con particolare riferimento alla mancata considerazione del fatto che le clausole sintomatiche della simulazione sarebbero comunque soggette a sostituzione automatica, trattandosi di clausole inderogabili, nonchè la mancata considerazione di prove decisive sul punto; 4) la carenza e manifesta illogicità della motivazione circa l’elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, in presenza di una normativa regionale (la L.R. n. 24 del 1985, art. 2) di difficile interpretazione; 5) la violazione dell’art. 49 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione, per ragioni analoghe a quelle riportate sub 2.1.3); 6) la violazione dell’art. 65 c.p., per ragioni analoghe a quelle riportate sub 2.1.4); 7) la violazione dell’art. 135 c.p., per ragioni analoghe a quelle riportate sub 2.1.5); 8) l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che la sentenza avrebbe escluso sul presupposto che la pena pecuniaria non sarebbe compatibile con tale beneficio.

2.3. – Con un secondo ricorso presentato unitamente con il suo difensore avv. Martellato, l’imputato M.P. deduce: 1) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, lett. c), perchè la Corte avrebbe confiscato un immobile di proprietà di terzi estranei ai fatti, senza motivazione sulla loro partecipazione alla lottizzazione abusiva; 2) motivi analoghi a quelli già dedotti da lui stesso con il primo ricorso e da altri ricorrenti.

2.4. – In prossimità dell’udienza, l’avv. Martellato, difensore di M.P., ha presentato istanza di rinvio della trattazione del processo, sostenendo di essere impegnato lo stesso giorno come difensore della persona offesa presso il Tribunale di Trani, sezione di Barletta.
Motivi della decisione

3. – Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza presentata dall’avv. Martellato, perchè la circostanza che il difensore sia impegnato in altro processo – posta a fondamento di detta istanza – non risulta sufficientemente provata.

L’istante si è, infatti, limitato a inviare per fax a questa Corte la copia di un decreto di citazione diretta a giudizio, dal quale risulta che egli è difensore della persona offesa in un procedimento davanti al Tribunale di Trani, la cui prima udienza era fissata per il 22 febbraio 2011, senza produrre copia del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data odierna. Tale rinvio risulta solo riportato in una comunicazione informale giunta all’istante per e mail da altro studio legale; comunicazione evidentemente inidonea a costituire prova dell’effettiva fissazione dell’udienza di fronte al Tribunale.

4. – Nel merito: i ricorsi di Ma.Pa., M. S. e C.R. sono infondati e devono essere rigettati;

il ricorso di M.P. è solo parzialmente fondato.

5. – Deve premettersi che i reati di falso e lottizzazione abusiva accertati dalla sentenza censurata sono consistiti nell’avere simulato contratti d’affitto di fondi rustici allo scopo di realizzare le condizioni – fissate per gli imprenditori agricoli dalla L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3 – per beneficiare della possibilità di edificare case di abitazione in zona rurale, e nell’avere in parte realizzato detta edificazione.

Le condizioni previste dal citato art. 3 sono, in sintesi, le seguenti: a) che l’edificazione sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all’azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa; b) che l’edificazione costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d’uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico; c) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le superfici minime, con gli indici di densità edilizia analiticamente elencati e disciplinati dallo stesso articolo.

5.1. – I motivi sub 2.1.2) e 2.2.3), relativi alla carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la simulazione dei contratti di affitto dei terreni oggetto di causa, sono infondati.

La simulazione in questione è stata ritenuta sussistente sia in primo sia in secondo grado in base a numerosi elementi univoci e concordanti, quali, in sintesi; a) l’inesistenza di un interesse imprenditoriale del C., precedente affittuario del fondo rustico di proprietà del M., a suddividerne il godimento con i due Ma. a fronte di un canone d’affitto veramente esiguo; b) l’implausibilità del fatto che la medesima esigenza abitativa nel Comune di Mussolente si tosse manifestata contemporaneamente per tutti e tre gli affittuari, con riguardo a fabbricati della stessa tipologia e volumetria; e) la singolarità del fatto che Ma.Pa. e Ma.Si., rispettivamente padre e figlio, avessero stipulato due distinti contratti di affitto anzichè uno solo, intestato al più giovane ( Si.), nonostante che il padre si limitasse ad aiutare il figlio nella conduzione dell’azienda di quest’ultimo; d) l’inesistenza di un’esigenza abitativa del C. in funzione della coltivazione del fondo a uliveto, avendo egli dichiarato a M.G. (fratello dell’imputato) che il suo reale interesse era invece quello di intraprendere una nuova attività di agriturismo intestata alla figlia; e) l’assenza di un reale interesse del C. e dei due Ma. a curare la coltivazione dell’oliveto, ricavabile dalla deposizione del teste Campagnolo che aveva messo a dimora le piante e provveduto alla loro potatura a fronte della presenza del tutto saltuaria sul fondo degli affittuari apparenti; f) l’assunzione degli oneri economici relativi alla urbanizzazione dell’area e alla costruzione dei tre fabbricati da parte del solo M., nonostante i fabbricati dovessero essere vincolati all’esclusiva destinazione abitativa dei conduttori dei fondi agricoli, con i quali non era stata neppure abbozzata la stipulazione dei relativi contratti di locazione immobiliare; g) la mancanza di qualsiasi segno esteriore di suddivisione e delimitazione in tre lotti, corrispondenti ai tre distinti contratti di affitto, dei mappali costituenti il foglio 8 destinato a uliveto, che si presentava indiviso e privo di recinzioni interne; h) la pattuizione di un canone di affitto identico per ciascun lotto, peraltro neppure corrisposto dai conduttori nè sollecitato dai proprietari fino alla lettera dell’avv. Lago inviata soltanto dopo la perquisizione eseguita dalla PG, nonostante le diversità di superficie (il terreno affittato al C., in particolare, aveva un’estensione superiore di circa un quarto a quello concesso in affitto a Ma.

S.); g) la contrarietà a qualsiasi logica economica della mancata previsione di un corrispettivo nell’atto di vincolo inaedificandi stipulato e trascritto dai consorti Lago, Toso, Zancanaro, Guarise e S.I.R. snc sui terreni di loro proprietà in favore di quelli del M., nonostante il forte deprezzamento derivatone al valore venale dei beni vincolati, per giunta dichiaratamente acquistati a fini di investimento; h) l’evidente disinteresse manifestato dai consorti Lago, Toso, Zancanaro, Guarise e S.I.R. snc per la gestione e la sorte dei contratti di affitto del fondo a uliveto di loro proprietà; i) l’estraneità della coltivazione degli ulivi all’attività agricola usuale dei consorti Ma., operanti nel settore dell’allevamento dei bovini; 1) le vicende del permesso di costruire 151/04 e del fabbricato in corso di edificazione sul terreno di relativa pertinenza (i cui lavori erano stati affidati nel giugno 2005 all’impresa Edil 2000 di F. D.), fabbricato che dopo il frazionamento catastale, il rilascio del permesso in variante 97/05 e la realizzazione delle fondamenta era stato alienato in data 11.1.06 dal M. ai coniugi F.I. (fratello del titolare della ditta appaltatrice dei lavori) e D.L., senza peraltro menzionare nell’atto di vendita il vincolo di destinazione d’uso gravante sull’immobile L.R. n. 24 del 1985, ex art. 3 in favore del conduttore del fondo ( Ma.Si.), col quale gli acquirenti non avevano pattuito alcun canone di locazione nonostante il rilevante investimento economico da essi operato e pur essendo il F. dichiaratamente a conoscenza, anche in virtù delle sue qualità professionali, che la fattispecie ricadeva nella disciplina vincolistica della L.R. n. 24 del 1985.

Tali elementi sono stati analiticamente vagliati, con risultati sostanzialmente coincidenti, sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella di secondo grado, che hanno circostanziatamente escluso ogni ipotesi di ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti, anche in punto di prova.

Quanto, in particolare, alla mancata considerazione del fatto che le clausole sintomatiche della simulazione sarebbero comunque soggette a sostituzione automatica, trattandosi di clausole inderogabili, i ricorrenti si sono limitati a generiche contestazioni, prospettando che i corrispettivi dei contratti e la loro durata sarebbero predeterminati dalla legislazione vigente. Tali contestazioni non inficiano la ricostruzione della simulazione operata dalle sentenze di merito, perchè potrebbero al limite riferirsi all’ipotesi – diversa da quella di specie – della contrarietà del contratto dissimulato a norme inderogabili, in una fattispecie di simulazione relativa (ad esempio, qualora le parti simulassero un comodato per dissimulare un affitto in violazione di legge). Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, invece, che la simulazione accertata nel caso di specie è una simulazione assoluta, con la quale gli imputati hanno inteso ingenerare un falso convincimento dell’autorità pubblica proprio in relazione ad elementi inderogabili del contratto di affitto simulato – quali, ad esempio, la durata o il canone – che dovevano essere, nella loro intenzione, conformi alla legge solo in apparenza.

Trovano applicazione, dunque, i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purchè tutti gravi, precisi e concordanti (Cass. civ., sez. 2, 28 ottobre 2002, n. 15160) e il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza o meno della simulazione – la quale può avere ad oggetto anche contratti regolati da discipline inderogabili di legge – costituisce un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3899).

5.2. – I motivi di impugnazione sub 2.1.1) e 2.2.1) possono essere trattati congiuntamente. Si contesta, in particolare, l’interpretazione della L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3, sul rilievo che tale articolo non richiederebbe, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, la produttività ("vitalità") dell’azienda agricola, ma solo la disponibilità da parte della stessa di una determinata quantità di terreni e consentirebbe di realizzare costruzioni in presenza dell’impegno degli imprenditori agricoli ad adibirle ad abitazione per sè, i familiari o i collaboratori nell’impresa.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Come già osservato al precedente punto 5.1., i contratti di affitto posti in essere dagli imputati sono simulati e non possono, pertanto, costituire un valido presupposto per il rilascio del permesso di costruire. Ne consegue che ogni considerazione circa il regime giuridico degli ulteriori requisiti per il rilascio di detto permesso appare superflua, in mancanza della giuridica disponibilità dei terreni oggetto di lottizzazione in capo ad affittuari imprenditori agricoli.

5.3. – Le considerazioni appena svolte valgono anche ad escludere la fondatezza del motivo sub 2.2.4), relativo alla carenza e manifesta illogicità della motivazione circa l’elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, in presenza di una normativa regionale ambigua.

Da quanto appena sopra osservato, emerge, infatti, che gli imputati hanno voluto simulare la stipula di contratti di affitto dei fondi oggetto di lottizzazione, con ciò manifestando una volontà evidentemente diretta a far apparire sussistente il principale dei presupposti indicati dalla legge per l’ottenimento del titolo abilitativo, a nulla rilevando l’eventuale difficoltà di interpretazione della legislazione regionale quanto agli altri presupposti.

5.4. – I motivi sub 2.1.3) e 2.2.5) – con cui si denunciano la violazione dell’art. 49 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la sentenza impugnata non terrebbe conto del fatto che la simulazione dei contratti d’affitto dei terreni ha costituito il presupposto del rilascio di permessi di costruire illegittimi, con la conseguenza che tale simulazione integrerebbe un reato impossibile, quale è il falso in atti invalidi – sono anche essi infondati.

Trova infatti applicazione, nel caso in esame, il principio affermato da questa Corte, secondo cui, qualora la falsa documentazione prodotta dalle parti consenta il rilascio di una concessione che non avrebbe potuto essere rilasciata nei termini nei quali era stata richiesta, inducendo in errore il pubblico ufficiale nell’ambito della sua attività di controllo con lo strumento urbanistico, il privato deve rispondere di falsità ideologica mediata in atto pubblico ex artt. 48 e 479 c.p. (Sez. 5, 3 aprile 1998, n. 6017; Sez. 5, 4 giugno 2009, n. 38332).

5.5. – Con il motivo sub 2.2.2), si denuncia la manifesta illogicità della motivazione circa l’intrapresa di lavori di trasformazione urbanistica, lavori che, quanto all’immobile di cui al permesso di costruire n. 152 del 2004 non sarebbero mai stati iniziati.

Il motivo è genericamente formulato.

Infatti, ricorrenti contestano quanto ritenuto dal giudice d’appello, limitandosi ad affermare che "nessuna opera (…) di trasformazione è mai stata iniziata, quanto meno, in relazione all’immobile posto a sud, e di cui al permesso di costruire n. 152/04", senza indicare elementi a sostegno di tale affermazione.

5.6. – I motivi sub 2.1.4) e 2.2.6) – con cui si deduce la violazione del’art. 65 c.p., perchè la Corte d’appello avrebbe integrato la motivazione della sentenza di primo grado, affermando che la pena base da questa individuata era comprensiva delle attenuanti generiche e, così facendo, avrebbe implicitamente violato il divieto della reformatio in peius e disatteso gli specifici gravami degli imputati sul punto – sono infondati.

Nella sentenza impugnata si legge, infatti, sul punto, che le pene base, comprensive delle diminuzioni per le attenuanti generiche, indicate nella sentenza stessa sono, per ciascun imputato, congrue e calibrate "alla valutazione congiunta dei parametri di cui agli artt. 133 e 62-bis c.p., in considerazione specialmente della particolare intensità del dolo che non consente di attestarsi sui minimi edittali".

Deve rilevarsi che – contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti – una tale motivazione non viola il divieto della reformatio in peius, perchè non conduce all’applicazione di pene superiori rispetto a quelle irrogate in primo grado, e appare sufficiente ed esente da vizi logici, perchè rende conto in modo completo e coerente dell’elemento in base al quale le pene sono state determinate al di sopra dei minimi edittali.

5.7. – Con i motivi sub 2.1.5) e 2.2.7), gli imputati Ma.

P., Ma.Si. e C.R. denunciano la violazione dell’art. 135 c.p., per avere la Corte errato nel ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva.

I motivi sono infondati.

La Corte d’appello ha individuato il valore giornaliero della pena, nell’ambito dei limiti fissati dalla L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 1, nella somma di Euro 40,00, quasi coincidente con la somma indicata dall’art. 135 c.p., che è di Euro 38,73.

Tale ragguaglio, essendo operato in misura sostanzialmente corrispondente al minimo consentito dal citato art. 53, comma 1, non necessita di particolare motivazione. Trova, infatti, applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta, come nel caso di specie, in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (ex plurimis, Sez. 4, 5 novembre 2009, n. 6687; Sez. 4, 14 luglio 2010, n. 36358).

5.8. – L’imputato M. (motivo riportato sub 2.1.6) denuncia la violazione dell’art. 81 c.p., perchè, nell’applicazione della continuazione, la pena base per la violazione più grave sarebbe stata aumentata, oltre che per ciascuna delle altre violazioni, di nuovo anche per la violazione più grave.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La sentenza di appello ha confermato, sul punto, la sentenza di primo grado, la quale aveva determinato la pena per M. in un anno di reclusione, così procedendo: a) pena base di quattro mesi (per il reato di falso: non si specifica quale dei tre commessi dall’imputato); b) aumento di un mese, per il reato di falso in concorso con Ma.Pa.; c) aumento di due mesi, per il reato di falso in concorso con Ma.Si.; d) aumento di due mesi, per il reato di falso in concorso con C.; e) aumento di tre mesi per il reato di lottizzazione abusiva.

Risulta evidente che il Tribunale e la Corte d’appello hanno erroneamente considerato per due volte il falso più grave commesso dall’imputato: una prima volta ai fini della determinazione della pena base; una seconda volta ai fini dell’aumento per la continuazione. Tale reato di falso, in mancanza di una precisa indicazione sul punto, può essere identificato in uno dei due reati che hanno portato al maggiore aumento per la continuazione (due mesi); aumento che deve essere escluso.

In parziale accoglimento del ricorso di M.P., la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio nella parte in cui determina la pena complessiva per l’imputato in un anno anzichè in dieci mesi di reclusione.

5.9. – Con il motivo sub 2.2.8), si denunciano l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che la sentenza avrebbe escluso sul presupposto che la pena pecuniaria non sarebbe compatibile con la sospensione condizionale.

Il motivo è manifestamente infondato.

Dalla semplice lettura della sentenza censurata si evince, infatti, che la Corte di secondo grado non afferma affatto che la pena pecuniaria non è compatibile con la sospensione condizionale. Si limita, invece, ad affermare, in modo circostanziato e argomentato e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, le specifiche ragioni per cui a M. viene applicata la pena detentiva sospesa, mentre agli altri viene applicata la pena pecuniaria non sospesa.

5.10. – Con il motivo sub 2.3.1., l’imputato M.P. deduce l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, lett. c), perchè la Corte avrebbe confermato la confisca di un immobile di proprietà di terzi estranei ai fatti, senza motivazione sulla loro partecipazione alla lottizzazione abusiva.

Deve farsi richiamo, sul punto, al principio affermato da questa Corte, secondo cui l’acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benchè compartecipe del medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza essersi reso conto cioè – pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Questa Corte ha, infatti precisato a contrario che, quando l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza – la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria e indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità dell’operazione (Sez. 3, 22 maggio 1990, Oranges; Sez. 3, 26 gennaio 1998, Cusimano; Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 8981).

Venendo al caso in esame, deve rilevarsi che, sul punto della conoscenza, da parte dei coniugi terzi acquirenti, dell’abuso effettuato dagli imputati, la sentenza di appello richiama e fa proprie le affermazioni della sentenza di primo grado dalle quali risulta che: a) il marito, F.I. è il fratello del titolare della ditta appaltatrice dei lavori di costruzione dell’immobile; b) il vincolo di destinazione agricola a favore del conduttore del fondo Ma.Si. non era menzionato nell’atto di compravendita;

c) nessun canone di locazione era stato pattuito tra gli acquirenti e Ma.Si.; d) F. era dichiaratamente a conoscenza, per le sue qualità professionali, del fatto che la fattispecie ricadeva nell’ambito di applicazione della L.R. n. 24 del 1985.

Tali essendo gli elementi posti a base della decisione dai giudici di entrambi i gradi, la disposta confisca appare sufficientemente e coerentemente motivata con riferimento ai principi giurisprudenziali sopra enunciati.

Ne consegue l’infondatezza del relativo motivo di ricorso.
P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso di M.P., annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, limitatamente alla pena, che determina in mesi dieci di reclusione.

Rigetta i ricorsi di Ma.Pa., Ma.Si., C.R. e li condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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