Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 22851 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9.6.2010 la corte d’Appello di Napoli rigettava l’incidente di esecuzione con cui G.B. mirava a fare dichiarare non definitiva la sentenza emessa dalla stessa Corte il 28.4.2009, per difetto di notificazione dell’estratto contumaciale.

La corte territoriale rilevava che la notificazione dell’estratto contumaciale era avvenuto ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8, in quanto non avendo rinvenuto alcuno presso il domicilio, l’ufficiale giudiziario aveva depositato l’atto presso la casa comunale, dove peraltro non era stato ritirato, sicchè ne era seguita la compiuta giacenza con perfezionamento della notificazione.

2. Avverso detta pronuncia, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente per dedurre erronea applicazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 180 cod. proc. pen., in relazione all’art. 548 c.p.p., comma 2, art. 157 c.p.p., comma 8 bis, art. 161 c.p.p., comma 4. La difesa si duole che il G. non abbia mai ricevuto l’estratto contumaciale della sentenza, che a sua opinione andava notificato ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis. La notificazione dell’estratto contumaciale per compiuta giacenza, secondo le modalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, sarebbe nulla con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione non è decorso e che la sentenza solo apparentemente è passata in giudicato. Ancora, secondo la difesa, non sarebbe stato affisso alla porta dell’abitazione dell’interessato l’avviso ex art. 157 c.p.p., comma 8, con il che il prevenuto non avrebbe conseguito la conoscenza dell’atto. Viene quindi chiesto di dichiarare nulla l’ordinanza impugnata, che non avrebbe rilevato l’esistenza di atto nullo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, rilevando la ritualità della notificazione effettuata ex art. 157 c.p.p., essendosi perfezionata con la compiuta giacenza dell’atto presso la casa comunale, senza la necessità di ulteriori adempimenti, avendo l’imputato dichiarato un domicilio, circostanza che precludeva la notificazione ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis.

4. La difesa ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito sulla mancanza di certezza che il ricorrente abbia ricevuto l’avviso di compiuta giacenza, che per più di un evento potrebbe non essere mai arrivato a destinazione nelle mani del G., ragion per cui non si può ritenere la conoscenza dell’atto.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente aveva dichiarato domicilio, per cui la notificazione non poteva avvenire nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis: è stato infatti statuito in un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte che l’operatività della norma in parola è subordinata all’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, principio questo che trova il suo ancoraggio nella riserva iniziale contenuta nell’art. 157 cod. proc. pen. "salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen." (v. sul punto Sez. Un. 27.3.2008, n. 19602).

Pacifico quindi che la notificazione dell’estratto contumaciale andava eseguita nelle forme di cui all’art. 161 cod. proc. pen. e che in caso di impossibilità di consegna della copia all’interessato, o a persona convivente, o al portiere o a chi ne fa le veci, l’atto andava depositato – come in effetti avvenne – nella casa del comune dove l’interessato risiedeva, con affissione dell’avviso di deposito alla porta della casa di abitazione e comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo di lettere raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 8. La notifica, una volta esperiti detti adempimenti, andava ritenuta regolarmente eseguita, come opinato dal giudice a quo, atteso che gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con cui si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito dell’atto (Sez. 5^, 18.6.290101, n. 27151); al mancato ritiro dell’atto medesimo, da fare risalire alla esclusiva ed autonoma volontà dell’interessato, non può essere ricollegato alcun effetto in senso contrario. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente addebito delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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