Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23077 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 27/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 15/01/2009, appellata da D.S.A., imputato, fra l’altro, dei reati di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a), e condannato alla pena di mesi cinque e gg. 10 di reclusione; pena sospesa, subordinatamente alla pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano "Il Mattino".

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare, il ricorrente esponeva:

1. che nella sentenza de qua non erano riportate le conclusioni delle parti, con conseguente nullità, ex art. 546 c.p.p.;

2. che, in riferimento alla sentenza di 1 grado, non erano stati depositati i verbali di udienza redatti con la stenotipia; il tutto in relazione all’epoca della proposizione dell’atto di impugnazione;

3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata, sia quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, sia quanto all’eccezione di rito sollevata nel corso del processo;

4. che era illegittima la statuizione inerente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza;

5. che i reati erano estinti per prescrizione.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/04/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, fatta eccezione per la sola statuizione inerente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza di condanna.

La Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato sulla responsabilità dell’imputato.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che D.S.A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva realizzato abusivamente un muro di contenimento in elevazione di circa 12 mt., con blocchetti di cell- block; materiale difforme da quello dichiarato dallo stesso nella DIA, sia dalle prescrizioni vigenti nel PTP (che prevedeva la pietra locale, ossia tufo giallo non squadrato); il tutto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 19 giugno 1958.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, come contestato in atti.

Le censure dedotte nel ricorso – fatta eccezione per quella attinente all’art. 165 c.p.. sono infondate.

Per quanto attiene alle eccezioni di rito, si rileva:

a) che l’omessa indicazione, nella intestazione della sentenza di 2 grado, delle conclusioni delle parti costituisce mera irregolarità non determinante alcuna nullità;

b) che il ritardo nel deposito del verbale stenotipico relativo alle udienze del giudizio di 1 grado, non costituisce motivo di nullità.

Detto ritardo, tutt’al più, autorizzava la difesa dell’imputato a chiedere rinvio della discussione e/o la proroga del termine per l’impugnazione. Facoltà di cui non si è avvalsa la difesa, che ha espletato per intero le sue facoltà, concludendo in primo grado e presentando tempestiva, ampia ed esaustiva impugnazione di Appello.

Quanto alle censure attinenti al merito della responsabilità dell’imputato, le stesse sono sostanzialmente ripetitive di quelle già esposte nel giudizio di 2 grado. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Sono errate in diritto poichè il muro di contenimento realizzato dal D.S., in difformità delle prescrizioni di cui al PTP, costituiva opera che incideva sull’assetto paesaggistico di una zona dichiarata di notevole interesse pubblico (sotto il profilo paesistico), in ordine alla quale era necessaria specifica autorizzazione, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 146.

Poichè i fatti in esame sono stati commessi sino al 05/04/07 (data dell’accertamento) il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) non è tuttora ancora maturato.

Va accolta, invece, la censura relativa alla norma di cui all’art. 165 c.p..

La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione dell’estratto della sentenza di condanna sul quotidiano "Il Mattino" costituisce statuizione illegittima. Invero, non è stato argomentato ed evidenziato dai giudici di merito alcun rapporto di pertinenza tra la pubblicazione della sentenza e la riparazione di eventuale danno conseguente alla violazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, come richiesto dalla norma ex art. 165 c.p.. Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza; subordinazione che va eliminata.
P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza; subordinazione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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