Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2004 la RIPLEY’S FILM s.r.l. conveniva dinanzi al tribunale di Torino la LEGO&CART s.r.l. per ottenerne la condanna al risarcimento del danno da abusiva distribuzione del film "Totò al giro d’Italia", previa inibizione di ogni ulteriore sfruttamento indebito del film.

Esponeva di essere titolare esclusiva dei relativi diritti di utilizzazione economica, in forza di acquisto fattone con atto pubblico registrato e trascritto.

Costituitasi ritualmente, la LEGO&CART s.r.l. eccepiva l’inidoneità dei titolo derivativo ex adverso allegato: sia perchè restava indimostrata la titolarità della società dante causa, sia perchè era già maturata l’estinzione del preteso diritto, per scadenza del termine trentennale di protezione di cui all’art. 32 della Legge sul diritto d’autore; restando inapplicabile lo jus superveniens dei nuovi termini.

Con sentenza emessa il 12 luglio 2005 il Tribunale di Torino accoglieva la richiesta di inibitoria e rigettava le ulteriori domande attrici.

In accoglimento del successivo gravame della LEGO&CART s.r.l. la Corte d’appello di Torino, con sentenza 22 dicembre 2006, rigettava le domande della RIPLEY’S FILM s.r.l., che condannava alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la decisione, non notificata, la RIPLEY’S FILM s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 16 marzo 2007 e articolato in quattro motivi.

La LEGO&CART s.r.l., con controricorso illustrato da successiva memoria, resisteva al ricorso, eccependone, in via pregiudiziale di rito, l’inammissibilità ex art. 366 bis cod. proc. civ., e nel merito l’infondatezza.

All’udienza del 10 giugno 2011 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che il requisito della formulazione dei quesiti di diritto si applica ai ricorsi proposti, come nella specie, avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006 (senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare), esso resta tuttora vigente, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima dell’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un termine finale di vigenza, da correlare con la maturazione degli elementi essenziali della fattispecie disciplinata); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio n. 40 del 2006: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è tuttora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119;

Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nella specie, il ricorso è dunque inammissibile, privo com’è del quesito di diritto richiesto in conclusione di ogni singolo motivo di doglianza: inteso come sintesi logico-giuridica della questione, idoneo a far comprendere alla corte di legittimità l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, con la prospettazione alternativa della regola da applicare (Cass., sez. lavoro,7 aprile 2009, n. 8463.

Le spese seguono soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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