Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23357 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 28/07/2009 il G.I.P. del Tribunale di Bassano del Grappa, revocata la (precedente)declaratoria di nullità della perizia nella parte medico-legale, ha disposto che il Pubblico Ministero proceda, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., alla nomina di consulente tecnico entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero formuli, qualora ne ravvisi l’opportunità, entro il termine di trenta giorni richiesta di perizia medico-legale da espletarsi nelle forme dell’incidente probatorio.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione B.R. personalmente e concludeva chiedendone l’annullamento con le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 600 c.p.p., lett. b e c in relazione agli artt. 409, 360, 392 e 130 c.p.p., oltre che all’art. 111 Cost. per violazione di legge e conseguente abnormità strutturale del provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente 1’impugnato provvedimento sarebbe abnorme, non solo perchè il G.I.P. si è surrogato al P.M., ordinandogli uno specifico atto di indagine da compiere sebbene in via alternativa, ma anche perchè il Giudice può correggere l’errore materiale ex art. 130 c.p.p. soltanto in caso di difformità puramente esteriore tra il pensiero del Giudice e la sua espressione. Se invece l’errore concerne la formazione del giudizio, come nella odierna fattispecie, il rimedio approntato dall’ordinamento processuale deve essere individuato non nella revoca, bensì nell’impugnazione, peraltro puntualmente proposta da B.R..

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c ed e in relazione all’art. 191 c.p.p. per violazione di legge oltre che per mancanza di motivazione. Sul punto osservava il ricorrente che l’ordinanza impugnata del 28.07.09, pur revocando gran parte del contenuto dell’ordinanza precedente dell’11.07.2009, tra cui anche la declaratoria di nullità della perizia medico-legale posta a base della richiesta di archiviazione, ha comunque tenuto ferma e riconfermato la declaratoria di inutilizzabilità della perizia stessa, senza peraltro indicare quali sarebbero stati i divieti di legge non rispettati nell’acquisizione al giudizio di quanto viene dichiarato inutilizzabile.

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il provvedimento impugnato, risolvendosi in un atto di impulso, alla stregua del principio di tassatività delle impugnazioni non è autonomamente ricorribile. Nè può ritenersene l’abnormità dato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 25957 del 26.03.2009, Rv.

243590) va escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell’esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l’impossibilità da parte del P.M. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento.

Ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 4 al giudice dissenziente sulla richiesta di archiviazione compete di commettere al Pubblico Ministero ulteriori indagini. L’odierno provvedimento dunque, quale che sia in ipotesi la sua correttezza giuridica è stato emesso nell’esercizio di quel potere di controllo sull’attività del Pubblico Ministero, che costituisce precipua attribuzione del giudice in funzione di garanzia dell’osservanza del precetto di cui all’art. 112 Cost..

In tali condizioni quindi, poichè il provvedimento risulta espressione di un potere riconosciuto al giudice dall’ordinamento anche se esso sia stato male esercitato, la dedotta abnormità fa difetto giacche in ogni caso il detto cattivo esercizio del potere può semmai sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.

Ciò posto, dall’inoppugnabilità dell’odierno provvedimento e, per le stesse ragioni, di quello precedente dell’11.07.2009 con cui il giudice, disattendendo la richiesta di archiviazione, aveva già disposto indagini coattive, discende l’infondatezza della seconda censura proposta dall’odierno ricorrente circa l’adottata revoca di quest’ultimo con riferimento alla declaratoria di nullità della perizia nella parte medico-legale, giacchè ogni provvedimento non impugnabile è comunque revocabile.

Il proposto ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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