Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, con sentenza in data 17.12.2008, riconosceva P.M. colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis c.p. per furto, con introduzione negli appartamenti di S.A. e S.E. di oggetti di valore e denaro per un valore complessivamente pari ad Euro 800,00, condannandola, con l’aumento per la recidiva reiterata, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 13.1.2010, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, avendo escluso l’aumento per la recidiva reiterata, ritenuta dal Giudice di primo grado ma che non era stata contestata.

La responsabilità della P. veniva affermata sulla scorta della puntuale e circostanziata deposizione della teste S. A. che aveva riconosciuto la prevenuta, la quale si era persino fermata a parlarle per spiegare la loro presenza all’interno dell’edificio in concomitanza del suo rientro allorchè aveva sentito rumori provenire dalle scale e poco prima di avvedersi del furto perpetrato nell’abitazione dei genitori, sita al secondo piano e sovrastante la sua. Inoltre, anche altri testi avevano notato la donna nella stessa mattina sui luoghi e in un bar di un albergo di passo (OMISSIS).

La prevenuta era stata vista scendere le scale assieme ad altra donna con la quale si era poi allontanata a bordo di un’auto bianca.

Avverso tale ultima sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.M. denunziando il vizio motivazionale circa il riconoscimento di P.M. quale donna presente nella casa ove si trovavano gli appartamenti dei derubati, ribadendo che nè la ricorrente nè la coimputata P.C.L. (poi assolta) erano capaci di guidare e non erano mai state proprietarie dell’auto tg. "(OMISSIS) …"; in ordine alla commissione del furto da parte della P.M. (poichè, essendo la porta degli appartamenti, come di consuetudine, aperta, altri avrebbero potuto compiere il furto prima che le due donne giungessero a casa degli S.);

nonchè in ordine alla riduzione della pena per l’esclusione della recidiva reiterata che avrebbe dovuto comportare la riduzione nella misura fissa, rispettivamente, della metà o di 2/3, come prevista per gli aumenti dall’art. 99 c.p., comma 4.
Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione.

Invero, è palese la sostanziale aspedfidtà delle prime due censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequa mente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Infatti, la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come Indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008, n. 19951, Rv. 240109).

Peraltro la Corte ha fornito accurata e puntuale motivazione circa il riconoscimento dell’odierna ricorrente da parte della S. nella sostanziale contestualità dei fatti, attesi I rumori, provenienti dalla scale dell’edificio ove al secondo piano si trovava la sua abitazione, al piano sotto sottostante quella dei propri genitori, percepiti prima dell’incontro; del resto, la prevenuta aveva detto alla S. che "cercavano qualcuno per vendere delle cose", che "avevano bussato e nessuno aveva risposto e quindi erano entrate". Ed anzi è stato anche spiegato come l’imputata abbia ad arte intrattenuto la S. sulle scale per consentire alla complice – che la precedeva – di raggiungere l’autovettura con la quale poi arrivare per poter fuggire assieme comodamente prima che la vittima si accorgesse del furto.

E’ stato, altresì, evidenziato che a nulla rilevava che le due donne non avessero la patente, poichè ciò non escludeva che sapessero di fatto guidare e che comunque la prevenuta si trovasse, due ore prima del furto, a passo (OMISSIS).

E’ fondata, invece, l’ultima doglianza, dal momento che se l’aumento previsto per la recidiva reiterata è stabilito nelle misure di metà e due terzi a seconda dei casi contemplati dall’art. 99 c.p., comma 4 di certo la riduzione poi operata dal Collegio di Appello non si palesa corretta.

Infatti, il minimo edittale della pena prevista per il reato contestato è di un anno di reclusione ed Euro 309,00 di multa ma, non risultando alcun calcolo della pena nella sentenza di primo grado, non è possibile individuare la pena base adottata in quella sede: di certo, però, la pena inizialmente Inflitta era errata o illegale, poichè avrebbe dovuto essere almeno pari ad anni due di reclusione ed Euro 618,00 di multa.

Ne consegue che la riduzione di quattro mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa a seguito della riscontrata omessa contestazione della detta recidiva, appare effettuata in modo scorretto e comunque in misura incongrua se rapportata a quella che, come minimo legale, avrebbe dovuto essere la regolare pena con l’aumento per la ritenuta recidiva.

Consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano.

Il ricorso dev’essere, nel resto, rigettato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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