Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Primo Referendario
Massimo Santini Referendario est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1099/2008 presentato dalla SAIM s.r.l., in personale del legale rappresentante sig. Santo Masilla, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Vergine presso il cui studio in Lecce al viale Otranto n. 117 è elettivamente domiciliata;
contro
il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato;
per l’annullamento
1. della nota n. 14518 in data 21 maggio 2008 del Comune di Manduria con cui si ordina di non effettuare l’intervento diretto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW;
2. della nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008, con la quale si dispone la sospensione temporanea di 60 gg. delle pratiche DIA in attesa della adozione del regolamento comunale di tali impianti;
3. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, resistente;
Viste le memorie rispettivamente prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, uditi altresì l’Avv. Vergine per il ricorrente e l’Avv. Passiatore per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha presentato in data 31 marzo 2008 denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un impianto fotovoltaica di potenza pari a 0,99 MW.
Il perfezionamento della DIA era comunque subordinato alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (anzi, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001, testo unico edilizia, il termine di trenta giorni non era neppure scattato), in quanto l’area di ubicazione dell’impianto è riconducibile all’ambito C del PUTT.
In data 21 maggio 2008 il Comune di Manduria ordinava di non effettuare l’intervento attesa la carenza della seguente documentazione:
1. DURC (documento unico di regolarità contributiva);
2. Copia titolo reale del richiedente in ordine all’immobile;
3. Copia documento identità sottoscritto dal proprietario per accettazione alla effettuazione delle opere in questione;
4. Titolo di proprietà dell’immobile;
5. Autorizzazione paesaggistica;
6. Relazione tecnica concernente la produzione del materiale di risulta.
Con la stessa nota si faceva altresì presente che, essendo in corso di predisposizione il regolamento comunale per la disciplina dei suddetti impianti di energia rinnovabile, tutte le relative pratiche erano temporaneamente sospese (ossia per 60 gg.) in applicazione della nota assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.
La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001, in quanto è stata adottata una inibitoria anche laddove il termine per la formazione del titolo edilizio, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non è mai scattato;
2. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, atteso che: dalla documentazione prodotta in allegato alla DIA si poteva ben evincere il possesso di un titolo idoneo alla realizzazione del suddetto impianto; il DURC deve essere presentato prima dell’inizio dei lavori; l’attestazione circa la produzione di rifiuti era comunque presente agli atti.
3. Eccesso di potere per illogicità, in quanto il provvedimento da un lato afferma che la DIA non ammette sospensioni procedimentali, e dall’altro lato richiama la nota di indirizzo assessorile con la quale le pratiche DIA sugli impianti di energia rinnovabile sono sospese per 60 gg.;
4. Violazione di legge, nella parte in cui il provvedimento impugnato richiama la delibera regionale n. 35 del 2007 al fine di adottare il suddetto regolamento comunale sugli impianti di piccola taglia: ciò in quanto la suddetta delibera regionale si riferisce agli impianti sottoposti ad autorizzazione unica, dunque di livello macro.
Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria eccependo che:
1. L’amministrazione può sempre agire in autotutela, a fronte di un titolo edilizio già formatosi per effetto del decorso del termine;
2. In caso di carenza documentale, come nella specie, il termine di trenta giorni previsto per la DIA non scatterebbe mai. Né potrebbero ammettersi integrazioni documentali nel termine di maturazione del titolo;
3. E’ inammissibile il gravame avvero la nota di indirizzo assessorile del 14 maggio 2008, dato che l’atto applicativo a valle, ossia la delibera n. 158 del 12 giugno 2008, non è stato ritualmente impugnato;
4. Il contratto di affitto del fondo non è stato mai registrato;
5. Il termine per il perfezionamento della DIA non è mai scattato, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica: non sussiste dunque l’interesse a ricorrere;
6. Difetta in capo alla ricorrente il nulla osta sull’assenza di interferenze con le linee di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, nonché l’assegnazione del punto di connessione da parte dell’ENEL, ai sensi della circolare 1° agosto 2008 della Regione Puglia;
7. Difetta il requisito dell’integrazione dell’impianto con altre strutture a carattere commerciale, industriale o di servizi, così come previsto dall’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008;
8. Troverebbe in ogni caso applicazione, nella specie, la legge regionale n. 31 del 2008.
Alla udienza del 17 dicembre 2008 i rispettivi procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
01. Giova premettere che le eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente in ordine a registrazione del contratto di locazione, nulla osta interferenze, punto di connessione ENEL e integrazione dell’impianto con altra struttura (commerciale, industriale, servizi), non possono trovare ingresso in questa sede giacché rappresentano profili non altrimenti evidenziati nel provvedimento gravato, configurandosi in tal modo come integrazione postuma della motivazione.
1. Premesso ulteriormente che al caso di specie deve applicarsi l’istituto della DIA e non quello dell’autorizzazione espressa, va poi osservato come l’intero ricorso sia da ascrivere ad un utilizzo quanto meno improprio del potere inibitorio di cui all’art. 23, comma 6, del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia).
Alla luce di una interpretazione in termini sostanziali, il provvedimento gravato è in effetti da riqualificare come richiesta di integrazione istruttoria (DURC, titoli abilitativi, relazioni istruttorie, etc.) piuttosto che come ordine di non effettuare l’intervento.
E ciò fondamentalmente per la carenza dell’autorizzazione paesaggistica che, ai sensi del comma 3 del citato art. 23, non ha consentito neppure la decorrenza del termine iniziale di trenta giorni per la formazione del titolo edilizio.
Ragione questa per cui non assume rilevanza, sul piano giuridico-amministrativo, l’inibitoria formalmente adottata dall’amministrazione (tanto che il ricorrente era ben consapevole di non poter avviare l’intervento senza la predetta autorizzazione), con ogni conseguenza in ordine alla mancata lesione della posizione giuridica vantata dal ricorrente.
Sugli effetti che la legge regionale n. 31 del 2008 potrà sortire nel caso di specie si esprimerà poi l’amministrazione, sulla base delle caratteristiche proprie dell’intervento.
2. Conseguentemente, è inammissibile la censura avverso l’effetto sospensivo della nota di indirizzo assessorile 14 maggio 2008: e ciò in quanto la dichiarata sospensione del procedimento, in questo caso, è tamquam non esset, ossia come in effetti mai avvenuta, non essendo scattato il termine per la maturazione del titolo DIA.
In questi termini sarebbe dunque da preservare la legittimità della nota di indirizzo assessorile, la quale non deve essere intesa come provvedimento soprassessorio ma – nella specie – quale semplice avviso di avvio di un procedimento regolamentare di cui il Comune è senz’altro titolare ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (cfr. T.A.R. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518).
Regolamento che, poiché intervenuto prima dello spirare dei termini per la formazione del titolo (delibera n. 158 del 12 giugno 2008), ben potrà spiegare effetti anche sulla vicenda in esame.
La specifica eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione comunale resistente è invece da respingere in quanto le censure gravano sul potere di sospensione della nota di indirizzo assessorile, e non sul potere di individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti de quibus.
3. Appare per altro verso legittima la richiesta di integrazione istruttoria del comune, per lo meno in relazione ai profili riguardanti la disponibilità dell’area. Al riguardo si consideri infatti che il responsabile del procedimento, a fronte di attestazione di disponibilità dell’area ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 380 del 2001, ben può (ed anzi deve) procedere ad approfondimenti istruttori onde accertare – entro limiti definiti – la esistenza del titolo di legittimazione indicato.
Nei termini suddetti il motivo è dunque infondato.
In linea generale si consideri poi che le integrazioni documentali prodotte dal richiedente non sono di per sé inammissibili, provocando esse soltanto la riapertura del termine di trenta giorni.
4. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso deve essere pertanto dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse a ricorrere (punti nn. 1 e 2 della parte motiva), e in parte infondato (punto n. 3).
Sussistono in ogni caso giusti motivi, data la complessità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese e le competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1099/2008, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008.
Aldo Ravalli – Presidente
Massimo Santini – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 gennaio 2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it