Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 12 giugno 2009, in esito a giudizio abbreviato, assolveva D.M.F. dal reato di cui all’art. 644 c.p. con la formula perchè il fatto non costituisce reato.
Secondo l’imputazione, il D.M., nella qualità di esaminatore del Servizio Sviluppo Crediti dell’Istituto di credito Banca Antoniana Veneta, in concorso con altri svolgenti varie funzioni all’interno dello stesso Istituto, statuiva e/o modificava, attraverso una Delib.
17 novembre 2000, in vigenza di rapporto di conto corrente, relativamente ad alcuni conti intestati alla Sipra spa, tassi di interesse superiori a quelli fissati dalla legge provocando superamenti del tasso soglia – calcolati tenendo conto della commissione di massimo scoperto – in misura oscillante. Il Tribunale riteneva di dover escludere la consapevolezza del carattere usurario della controprestazione richiesta, poichè al tempo del commesso reato e per tutta la durata del rapporto le autorità amministrative a ciò deputate e sulla base delle informazioni fornite dalla Banca d’Italia avevano escluso la computabilità della commissione di massimo scoperto nella rilevazione del tasso effettivo globale.
Ha proposto appello il difensore di D.M., qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 5 ottobre 2010, chiedendo l’applicazione della più favorevole formula assolutoria "per non avere commesso il fatto", poichè, con riferimento alla posizione di D.M. la questione non era tanto quella della liceità del contenuto della delibera contestata quanto piuttosto quella dell’effettiva partecipazione all’iter di approvazione della delibera stessa. A tal fine il ricorrente rileva che sia la trasmissione della proposta di delibera che la delibera stessa avvennero quando non era più esistente il Servizio Sviluppo Crediti e il D.M. era stato trasferito ad altro incarico. L’equivoco sarebbe sorto a causa del mancato aggiornamento del sistema informatico.
Il difensore di D.M. rileva, inoltre, a testimonianza dell’omissione di qualsivoglia, approfondimento degli elementi dedotti a favore dell’imputato, che la sentenza parla di insostenibilità dell’accusa in giudizio, mentre si è tratta di decisione in esito ad un giudizio abbreviato, contestualmente alla decisione resa in sede di udienza preliminare per le posizioni degli altri imputati.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso non sono consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono non solo ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ma introduce anche in questa sede elementi di fatto e circostanze che non risultano dal testo della sentenza impugnata e che non possono essere oggetto di autonoma valutazione in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.
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