Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3-2-2010 la Corte di Appello di Catania pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo in data 16-10-2008, con la quale S.S. e F. L. erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110, 582 e 612 c.p. – commesso in data (OMISSIS) – ai danni di B. G., e F.C., nonchè D.M.V. – alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, e per l’effetto dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato estinto per prescrizione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo – con il primo motivo, la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159 e 160 c.p., rilevando che i Giudici avrebbero dovuto ritenere il reato estinto per prescrizione già all’epoca del giudizio di primo grado, essendo in tale data 16-10-2008 – decorso il termine di anni cinque indicato dalla vecchia legge,nonchè il termine di anni sei previsto dalla nuova formula dell’art. 157 c.p., dato che l’ultimo atto interruttivo del termine di prescrizione- remissione del decreto di citazione – era risalente al 12-9-2002 – non risultando ulteriori sospensioni del suddetto termine, ed essendo stata pronunziata la sentenza di primo grado il 16/10/2008.

In tal senso la difesa evidenziava che in primo grado si era ordinata la riunione di tre procedimenti, e che il decreto di citazione emesso per ultimo era quello innanzi menzionato.

2 – Con altro motivo la difesa deduceva carenza di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale aveva confermato le disposizioni di primo grado, per non aver tenuto conto delle deduzioni della difesa, nei motivi di gravame, risultando in tal senso una motivazione puramente apodittica.

In tal senso concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte evidenzia preliminarmente che i motivi di impugnazione possono ritenersi dotati di fondamento limitatamente alla censura concernente l’erronea applicazione dell’art. 157 c.p. e segg., dovendosi invece rilevare l’infondatezza delle ulteriori doglianze della difesa, non ravvisandosi a favore degli attuali ricorrente i presupposti per il proscioglimento indicati dall’art. 129 c.p.p..

Infatti, la motivazione dei giudici di merito esclude di poter desumere l’esistenza delle cause che impongono la pronunzia assolutoria, dato l’accertamento della condotta illecita degli odierni imputati (al pari della inesistenza di elementi a carico delle vittime delle lesioni, per i quali la Corte territoriale riteneva di condividere il giudizio assolutorio), in base a specifiche deposizioni testimoniali.

Conseguentemente, questa Corte, rilevando che ai fini della prescrizione, va applicata la disposizione enunciata nell’art. 157 c.p. nella formula antecedente alla riforma del 2005, e che detto termine pari ad anni cinque era maturato alla data della sentenza di primo grado, deve pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Vanno inoltre revocate le statuizioni civili della impugnata sentenza,stante l’avvenuta declaratoria di estinzione del reato, da intendersi maturata all’epoca del giudizio di primo grado.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione alla data del 12.9.2007 e revoca le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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