Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. D.G.N. è stato imputato del reato p. e p. dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1 e art. 21, comma 2 perchè, in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori della Ditta denominata "Cardone Costruzioni srl" con sede legale in (OMISSIS), non adottava tutte le misure prescritte per garantire la sicurezza dei lavoratori; in particolare, non ha provveduto a verificare con opportune, azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte dell’impresa esecutrice, delle disposizioni spettanti, contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento redatto in fase di progettazione, come descritto nel verbale di accertamento e sopralluogo eseguito dal Servizio Ispezione del Lavoro di Potenza in data 2.10.2007 (accertato in (OMISSIS)).
Il D.G. è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Potenza che con sentenza del 22.01.2010 lo dichiarava colpevole e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 1.040,00 (millequaranta/00) di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa nei termini ed alle condizioni di legge.
2 Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che l’adeguamento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza unitamente al pagamento, seppur in ritardo della somma determinata al fine dell’oblazione, comporta comunque l’estinzione del reato.
2. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Questa Corte (Cass., Sez. 3, 5/05/2010 – 12/07/2010, n. 26758) ha già affermato – e qui ribadisce – che l’omessa indicazione, ad opera dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell’azione penale.
Deve aggiungersi che, ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal precedente art. 21, sicchè l’eventuale pagamento tardivo con consente di ritenere integrata la fattispecie estintiva.
Nella specie peraltro il ricorrente neppure sostiene di aver adempiuto alle prescrizioni impartite (art. 24, comma 1, cit.), sicchè in realtà non si pone neppure il problema della rilevanza del solo mero ritardo nel pagamento della somma fissata a titolo di oblazione.
In ogni caso il tardivo pagamento comunque avrebbe consentito ex art. 24, comma 3, di giovarsi dell’oblazione ex art. 162 bis nella stessa misura ridotta di un quarto che nella specie l’imputato non risulta aver chiesto.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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