Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-06-2011, n. 23199 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Catania ha presentato ricorso avverso la sentenza 4.3.10 del giudice di pace di Biancavilla con la quale F.F. è stato assolto dai reati di minaccia e percosse in danno della moglie V.L.. Il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni della persona non siano credibili perchè prive di riscontri e contrastanti con quelle della madre.

Infatti quest’ultima ha confermato che la figlia sia stato spinta contro il muro dal F., ma ha aggiunto di essere stata spinta anch’ella contro il muro. Secondo il giudice, viene meno la credibilità delle accuse della V., che non aveva riferito della presenza della madre e della spinta da questa subita.

Secondo il ricorrente, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sono inesatte, in quanto la V. riferisce delle due suindicate circostanze nell’atto di querela.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto la sentenza si pone senza dovuta argomentazione in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo che riconosce alla vittima di un reato, pari credibilità rispetto ad altre fonti conoscitive.

La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili, caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato fatto in maniera incompleta dal giudice di pace, che da un lato, ha attribuito al silenzio della V., sulla presenza della madre al fatto denunciato un effetto demolitore della sua credibilità, senza tener conto che tale circostanza era stata indicata nella querela;

dall’altro, ha dato, senza alcuna giustificazione, al silenzio su un dato potenzialmente rafforzativo della propria tesi (la presenza di un teste oculare presumibilmente favorevole) il Significato di elemento dimostrativo della faziosità della teste e della sua inaffidabilità, il giudicante non ha preso alcuna iniziativa – pur prevista dal codice di rito – funzionale alla verifica della credibilità della teste, esaminandola sulla ragione di questa omessa rievocazione della circostanza; ha invece disconosciuto in maniera immediata e presuntiva la credibilità della vittima, giungendo così a una non giustificata assoluzione dell’imputato.

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Biancavilla.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Biancavilla.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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