Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma 556/2009

Registro Sentenze:

Registro Generale:556/2009

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente

FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Giudice

ROBERTO PROIETTI Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 04 Febbraio 2009

Visto il ricorso 556/2009 proposto da PALLADINO SALVATORE, MASTROSANTI MASSIMILIANO e PICANO GIOVANNI rappresentato e difeso da: MINIERI AVV. ANTONELLA con domicilio eletto in ROMA – VIA XXI APRILE,12 presso il suo studio

contro

* MINISTERO DELLA DIFESA, n.c.;
* STATO MAGGIORE AERONAUTICA, n.c.;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

dell’atto amministrativo n. RTM4-011/2129/F4-5 del 12/11/08, preceduto dal foglio protocollo M_D.ACLCMLOG.04/92008.0114583 datato 4 settembre 2008 con il quale si dispone l’annullamento degli atti dispositivi di attribuzione dell’indennità di trasferimento prevista dalla legge 29 marzo 2001 n. 86, articolo 1, comma 1, che comunque era già stata concessa ed elargita ai ricorrenti; dell’atto amministrativo n. RTM4-8/3189/F4-5 del 05/12/08, notificata al Maresciallo Palladino, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento di recupero somme relative al trattamento economico di trasferimento nei confronti del personale in forza presso Enti costituenti un unico comprensorio operativo il quale prevede il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento economico di trasferimento e quantificati in € 8.819,23 con decorrenza gennaio 2009; del provvedimento amministrativo n. RTM4-8/31187/F4-5 del 05/12/08 notificato al Maresciallo Mastrosanti, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento di recupero somme relative al trattamento economico di trasferimento nei confronti del personale in forza presso Enti costituenti un unico comprensorio operativo” il quale prevede il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento economico di trasferimento e quantificati in € 8.808,36 con decorrenza gennaio 2009; del provvedimento amministrativo n. RTM4-8/31191 F4-5 del 05/12/08, notificato al Maresciallo Picano, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento di recupero somme relative al trattamento economico di trasferimento nei confronti del personale in forza presso Enti costituenti un unico comprensorio operativo” il quale prevede il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento economico di trasferimento e quantificati in € 8.813,02 con decorrenza gennaio 2009; dei provvedimenti foglio prot. n. M_D.ACLCMLOG.01 14583 datato 4 Settembre 2008 trascritto nel provvedimento prot. n. RTM4-011/8129/F4-5 datato 06 Novembre 2008; nonché dell’annullamento dell’atto amministrativo prot. RMRTM4-8/23293/F-4-5 del 15 Settembre 2008; di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali, con i quali il Reparto tecnico Amministrativo dell’Aeronautica Militare ha applicato l’art. 1 della L. 86/2001, disponendo nei confronti dei ricorrenti, il recupero delle somme già corrisposte e riconosciute attraverso trattenute della retribuzione pari ad un quinto dello stipendio mensile netto, per una durata pari a 19 mesi con decorrenza gennaio 2009;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Nominato relatore per la Camera di Consiglio del 4 febbraio 2009 il dr. Roberto PROIETTI e uditi i procuratori delle parti costituite come da verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e dato avviso circa l’eventualità di definire la controversia con sentenza succintamente motivata;

Ritenuto che ricorrono i presupposti indicati all’art. 26 co. 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per decidere con sentenza succintamente motivata;

Considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con il ricorso in esame, i ricorrenti – trasferiti d’autorità da Pratica di Mare nella nuova sede di servizio di Borgo Piave – chiedono accertarsi il proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di trafserimento ex art. 1 della legge 29 marzo 2001 , n. 86.

Essi fondano la propria pretesa economica sulla circostanza che tra le due sedi di servizio c’è una distanza di olrte 60 Km e che le stesse si trovano in due province diverse. Deducono vizi procedimentali (mancata comunicazione avvio procedimento ed omessa insutaurazione del contraddittorio procedimentale nonché eccesso di potere) e sostanziali (violazione della legge n. 86/2001 e della legge n. 418/1978).

I vizi procedimentali e quelli inerenti l’esercizio della funzione sono infondati. La questione sottoposta all’esame impinge posizione di diritto soggettivo patrimoniale ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si è dunque fuori dal procedimento amministrativo in quanto l’amministrazione non ha fatto uso, nella fattispcie, di poteri autoritativi ponendo in essere, invero, meri atti paritetici.

E’, invece, fondata la pretesa sostanziale.

Spetta ai ricorrenti l’indennità di cui si tratta sulla base del principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156; sez. IV, 4637/2008), per il quale l’indennità in questione. per quanto non direttamente disciplinato, deve intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, nel quale si colloca l’elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento. Appare peraltro logico che la norma abbia ancorato il riconoscimento dell’indennità ad elementi obiettivi che possono anche non corrispondere all’auto-organizazione dei servizi e degli uffici da parte dell’amministrazione militare.

Ciò considerato, risulta irrilevante che gli uffici di appartenenza e quello di destinazione appartengano o meno allo stesso comprensorio, essendo l’indennità finalizzata a compensare il disagio per il trasferimento della residenza che il militare, nel rispetto delle vigenti disposizioni tra cui quelle che impongono la presenza in servizio, deve assumere nel nuovo Comune in cui ricade l’ufficio di destinazione posto a distanza superiore al limite di legge.

Il ricorso, va, pertanto, in parte qua accolto per l’assorbente, esposta ragione di diritto.

Infondate, invece, s’appalesano le rimanenti censure concernenti la illegittimità del recupero in quanto:

-deve ritenersi sussistente la buona fede in capo all’Amministrazione nella riscossione delle somme: buona fede che nel nostro ordinamento si presume e che nella circostanza non è stata confutata con idonee argomentazione ed allegazioni di fatto;

-del tutto in conferente è il dedotto vizio procedimentale di mancata comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di vicenda che impinge posizioni di diritto soggettivo a fronte di atti paritetici (e non provvedimentali) dell’amministrazione, in cui non hanno ragione di esistere, pertanto, le garanzie procedimentali attesa la parità di posizione tra le parti.

Per quanto sin qui argomentato, il ricorso in esame va accolto nei sensi e limiti sopra esposti mentre le spese di giudizio, liqidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, accoglie, nei sensi e limiti in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.

Condanna il ministero della difesa alle refusione delle spese processuali che liquida in €. 1.000,00 (mille/00).

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ bis nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2009.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

N.R.G. 556/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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