Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

composto dai signori:

Paolo Restaino presidente

Massimo Luciano Calveri consigliere rel.

Francesco Arzillo consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5023 del 2007, proposto

da

A.N.I.E.F. – Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione, A.N.P.- Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e Bullara Salvatore, Ciaccio Marilena, Passador Lucia, Anello Rosanna, Bocchi Giuseppe, Duse Luisella, Esposito Barbara, Impelluso Rosanna, Mori Aldo, Palazzi Delia, Renzi Roberta, Tramontano Raffaella, Contorno Vincenza, Giampaglia Anna, Sacchetti Alessia, Iovino Anna Carmela, L’Episcopo Roberta, Albanese Paola, Cugno Giuseppe, D’Amico Antonello, Morri Arianna, Pallone Caterina, Santopietro Fabiola, Varsalona Claudio, Zancan Monica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliati in Roma, nelal via Crescenzio n. 9, presso lo studio dell’avv. Lucio Stille;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge;

per l’annullamento

del decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, art. 1, comma 10, dispone che “… al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2005 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005”, ove interpretato nel senso di non consentire lo spostamento in un’altra classe di concorso del servizio maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti i motivi aggiunti, notificati in data 21 agosto 2007, proposti

da

Duse Luisella, Minto Chiara e Passador Lucia, rappresentati e difesi dagli stessi difensori di cui al ricorso principale,

contro

Ministero della Pubblica Istruzione e Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti del sig. Florio Laurence, non costituiti in giudizio, per l’annullamento

della graduatoria a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato per gli aa.ss. 2007/09, approvata dal dirigente dell’USP di Venezia con decreto del 19 luglio 2007, nella parte in cui non riconosce ai ricorrenti lo spostamento del punteggio di servizio, già dichiarato e valutato in una classe di concorso, in altra classe di concorso in cui sono ugualmente abilitati e per la quale, in data anteriore all’aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, hanno ugualmente prestato servizio;

Visti gli ulteriori motivi aggiunti, notificati in data 4 ottobre 2008, proposti

da

Albanese Paola, Tramontano Raffaella, Sacchetti Alessia, Renzi Roberta, Mori Aldo, Impelluso Rossana, Bullara Salvatore, Bocchi Giuseppe, rappresentati e difesi dagli stessi difensori di cui al ricorso principale;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti

rispettivamente: dell’U.S.P. di Treviso e di Stanca Mariangela (n.c.); dell’U.S.P. di Napoli e di Cannavacciuolo Umberto (n.c.); dell’U.S.P. di Pescara e di Pagliccia Fabio (n.c.); dell’U.S.P. di Modena e di Muzzioli Iara (n.c.); dell’U.S.P. di Arezzo e di Milani Alberto (n.c.); dell’U.S.P. di Roma e di Vicinanza Marina Liliana (n.c.); dell’U.S.P. di Palermo e di Cardullo Francesco Paolo (n.c.); dell’U.S.P. di Brescia e di Platto Carla (n.c.)

per l’annullamento

delle graduatorie per il personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato per l’a.s. 2008/2009, integrate secondo le disposizioni contenute nel D.M. n. 35 del 2007, approvate dai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sopra indicati, nella parte in cui, per effetto dell’illegittima interpretazione dell’art. 1, comma 10, del D.D.G. del 16 marzo 2007, non riconoscono ai ricorrenti il diritto a spostare e valutare il punteggio di servizio, maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso, in altra classe di concorso in cui gli stessi sono ugualmente abilitati.

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto da La Vecchia Fiorella e Farina Rita, rappresentati e difesi dagli stessi difensori di cui al ricorso principale;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO-DIRITTO

1.- I ricorrenti – che agiscono nel presente giudizio in via diretta e/o nella qualità di rappresentati dalle associazioni di categoria di cui in epigrafe (A.N.I.E.F. e A.N.P.) – sono docenti titolari di più abilitazioni per diverse classi di concorso, conseguite a seguito di corsi SSIS, o di laurea in Scienza della formazione primaria o di Didattica della musica, o infine di COBASLID, e iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del d.lgs. n. 297/1994.

1.1.- Nel premettere che il d.m. n. 354/1998 ha stabilito che chi si abilita in una classe dell’ambito disciplinare risulta abilitato anche per le altre classi dello stesso ambito dell’ambito, i ricorrenti espongono di avere conseguito più abilitazioni per diverse classi di concorso e che nell’a.s. 2003/2004 hanno prestato servizio contemporaneamente in più discipline afferenti a diverse classi concorsuali.

In ragione del fatto che la disciplina legale sulle graduatorie permanenti consente di far valere un massimo di sei mesi di servizio per una sola disciplina, i docenti – in sede di aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006 – hanno scelto di riversare il punteggio su una sola classe di concorso.

In occasione poi dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009, i ricorrenti hanno maturato l’interesse a spostare il servizio già dichiarato e valutato in una classe di concorso, in altra classe di concorso in cui sono ugualmente abilitati e per la quale ritengono di essere collocati in posizione più vantaggiosa per ottenere supplenze annuali o addirittura, l’immissione in ruolo.

Sennonché il D.D.G. del 16 marzo 2007, disponendo all’art. 1, comma 10, che “… al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2005 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005”, sembrerebbe non consentire lo spostamento in un’altra classe di concorso del servizio maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso.

1.2.- Una siffatta interpretazione sarebbe gravemente lesiva della posizione soggettiva dei ricorrenti, i quali insorgono in giudizio, con ricorso notificato in data 11 maggio 2007, deducendo l’illegittimità del precitato decreto direttoriale, per il seguente articolato motivo di diritto:

Violazione e falsa applicazione della nota 19 del modello allegato alla domanda di iscrizione nelle graduatorie a esaurimento per gli aa. ss. 2007/2008 e 2008/2009. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.

L’impugnata previsione direttoriale, ove interpretata nel senso di non consentire lo spostamento in altra classe concorsuale del servizio maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso in occasione del precedente aggiornamento delle graduatorie permanenti, sarebbe del tutto illegittima alla luce di quanto disposto dalla nota 19 del modello 2 della domanda di iscrizione nelle graduatorie a esaurimento per gli aa. ss. 2007/2008 e 2008/2009.

Infatti, ai sensi della citata nota n. 19 “i servizi prestati contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituiti cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, possono essere indicati per una sola graduatoria ascelta dell’interessato”.

Orbene, tale nota esplicativa riproduce il contenuto della norma di cui all’art. 3, comma 3, del D.D.G. del 31 marzo 2005, ai sensi del quale “dall’anno scolastico 2003/2004, il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato”; norma che, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, “sia nel suo significato oggettivo sia nel combinarsi con le altre norme dello stesso testo normativo, esclude di ritenere che la scelta, fatta a suo tempo circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti sia immodificabile”. (Tar Siclia, Catania, IV, 21 ottobre 2005, n. 1846; Tar Toscana, I, 5 ottobre 2006, n. 4241).

Consegue, valorizzando la menzionata interpretazione giurisprudenziale, che nel nostro ordinamento vigerebbe un generale principio che riconosce ai docenti la possibilità di modificare le scelte già compiute circa le graduatorie ove far valere siffatto servizio; principio certamente applicabile alla fattispecie de qua, con conseguente illegittimità dell’impugnata disposizione direttoriale se interpretata nel senso sopra indicato.

1.3.- Con motivi aggiunti, notificati il 21 agosto 2007, i ricorrenti in epigrafe hanno esteso l’impugnativa avverso la graduatoria a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato per gli aa.ss. 2007/2009, approvata dal dirigente dell’U.S.P. di Venezia.

Riferiscono che, per effetto dell’illegittima interpretazione dell’art. 1, comma 10, del D.D.G. del 16 marzo 2007 – già fatta oggetto di impugnativa con il ricorso principale – il dirigente dell’U.S.P. di Venezia non ha riconosciuto ai ricorrenti lo spostamento del punteggio di servizio già dichiarato e valutato in una classe di concorso, in altra classe di concorso in cui sono ugualmente abilitati e per la quale, in data anteriore all’aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2006/2006 e 2007/2008, hanno ugualmente prestato servizio.

Deducono illegittimità derivata riproponendo i profili di censura formulati con il ricorso principale.

1.4.- Resistendo all’impugnativa, l’amministrazione scolastica ha depositato relazione pluritematica controdeducendo – quanto al thema decidendum – che la mutata qualità giuridica delle graduatorie (da permanenti a esaurimento) motivava il fatto, condiviso anche dal C.N.P.I., che “i titoli già valutati non possono essere valutati di nuovo o attribuiti a classe di concorso diversa”.

1.5.- Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 21 agosto 2007, altri ricorrenti, fra quelli in epigrafe, estendono l’impugnativa avverso la graduatoria a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato per gli aa.ss. 2007/2009, approvati da distinti dirigente di Uffici Scolastici provinciali.

1.6.- Viene proposto anche atto di intervento ad adiuvandum.

1-7.- In ottemperanza all’ o.p. n. 221 del 12 marzo 2008 è stato tempestivamente depositato l’atto di integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami.

1.8.- Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Oggetto dell’impugnativa è il decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 marzo 2007 (“Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie a esaurimento. Trasferimenti da una all’altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie”) nella parte in cui, art 1 comma 10, dispone che “… al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2005 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005”, ove interpretato nel senso di non consentire lo spostamento in un’altra classe di concorso del servizio maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso.

Tale interpretazione, avverso la quale è incentrato il ricorso principale, è stata poi confermata in sede di approvazione delle graduatorie a esaurimento da parte dei dirigenti scolastici degli Uffici Scolastici Provinciali; graduatorie nelle quali risultano inseriti i ricorrenti e chi sono state gravate con i motivi aggiunti.

2.1.- Nella relazione difensiva depositata dall’amministrazione resistente, si afferma – con riferimento alla tematica dedotta nel presente giudizio – quanto segue:

“ … i titoli già valutati non possono essere valutati di nuovo o attribuiti a classe di concorso diversa…

In tal senso il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nell’adunanza del 13 febbraio 2007.

In premessa il CNPI “valuta positivamente la scelta dell’Amministrazione di stabilizzare i punteggi acquisiti per i titoli già riconosciuti e valutati nel precedente aggiornamento relativo al biennio 2005/2007 per i quali non si procederà ad alcuna revisione del punteggio attribuito, salvo la doppia valutazione del servizio nelle scuole di montagna secondo la recente sentenza della Corte Costituzionale. Tale valutazione positiva scaturisce dalla necessità di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento”.

2.2.- Quanto precede consente di percepire il percorso argomentativo seguito dall’amministrazione scolastica per pervenire alla determinazione qui contestata: l’impossibilità di operare lo spostamento del punteggio di servizio, già dichiarato e già valutato in un classe di concorso, in altra classe di concorso in cui il docente è ugualmente abilitato, troverebbe spiegazione logico-giuridica nella trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie a esaurimento, operata dalla legge finanziaria 2007.

2.3.- Tale ultima considerazione non è priva di suggestione tanto che, in sede cautelare in relazione a tematica analoga, il Collegio (ancorché in composizione diversa) ha ritenuto di aderirvi sul motivo che “la legge finanziaria (n. 296/2006) ha modificato la natura giuridica delle graduatorie provinciali – da permanenti a graduatorie ad esaurimento – cristallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione”.

2.4.- Un attento esame degli elementi valutativi su cui poggia il provvedimento impugnato porta però a un diverso approdo interpretativo, alla stregua di quanto segue.

2.4.1.- Nessun elemento testuale legittima l’interpretazione secondo cui, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti, non è possibile procedere allo spostamento del punteggio di servizio, già attribuito, da una graduatoria a un’altra.

Invero, come correttamente argomentato nei motivi aggiunti notificati in data 4 ottobre 2008, il comma 607 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel prevedere la ridefinizione, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, si limita a riconfermare l’aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all’art. 401 del testo unico sull’istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

2.4.2.- E’ peraltro da escludere che un fondamento positivo alla limitazione nello spostamento del punteggio de quo da una graduatoria all’altra, operata con la determinazione impugnata, possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, nella parte in cui si è stabilito che, a partire dall’entrata in vigore di detta legge, “le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.”

Invero, la nuova disciplina legislativa, nell’intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento.

Ha poi consentito che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un’abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

E’ coerente allora affermare, quanto al thema decidendum, che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se – in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall’amministrazione scolastica con l’impugnata determinazione.

Tale conclusione è peraltro smentita, ad avviso del Collegio, da elementi testuali significativamente presenti nel riferito ordito normativo.

Il riferimento è alla salvezza degli inserimenti nelle graduatorie a esaurimento, limitata alle categorie degli abilitati e degli abilitandi nella tassativa enumerazione prefissata dalla norma.

La locuzione usata fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie a esaurimento; essa però non può essere piegata – se non sulla base di un’arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti interni al sistema delle graduatorie provinciali; per i quali non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità del punteggio già acquisito (nella specie, il punteggio di servizio in questione) nell’ambito di distinte graduatorie.

2.4.3. – Va peraltro significativamente soggiunto – secondo la pertinente annotazione contenuta in ricorso – che la disposizione direttoriale qui contestata deve essere interpretata tenendo presente dalla nota 19 del modello 2 della domanda di iscrizione nelle graduatorie a esaurimento per gli aa. ss. 2007/2008 e 2008/2009, secondo cui “i servizi prestati contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituiti cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, possono essere indicati per una sola graduatoria a scelta dell’interessato”.

Si concorda sul fatto che tale nota esplicativa riproduce il contenuto della norma di cui all’art. 3, comma 3, del D.D.G. del 31 marzo 2005 (ai sensi del quale “dall’anno scolastico 2003/2004, il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato”), norma interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che il suo significato oggettivo nel combinarsi con le altre norme dello stesso testo normativo, “esclude di ritenere che la scelta, fatta a suo tempo circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti sia immodificabile”. (Tar Sicilia, Catania, IV, 21 ottobre 2005, n. 1846; Tar Toscana, I, 5 ottobre 2006, n. 4241).

In particolare, si è affermato nell’ora menzionata decisione del tar toscano – in senso contrario all’interpretazione fatta propria dall’amministrazione scolastica con i provvedimenti qui impugnati – che “… depongono una serie di elementi, tra cui la circostanza che il docente, come specificato al comma 5, nel chiedere l’aggiornamento, può presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, il che comporta il trasferimento in tutte le graduatorie in cui il docente è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito.

Pertanto, il docente può aver deciso di non presentare alcuni titoli, ancorché posseduti, e chiedere l’aggiornamento della propria posizione in graduatoria (che potrebbe esserne stravolta); può anche chiedere di essere trasferito, con il punteggio aggiornato, nella graduatoria di altra provincia. Ne consegue che non potrebbe essergli negato di modificare la scelta, a suo tempo fatta, circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, posto che l’art. 3, comma 3, non prescrive che debba trattarsi di scelta fatta per la prima volta (cfr. Tar Sicilia, Catania, IV, 21.10.2005 n. 1846).

2.3.4.- Si soggiunge infine, come fatto presente dalla difesa dei ricorrenti, che l’interpretazione da loro proposta ha trovato adesione sia in sede cautelare (cfr. CdS, ordd.ze nn. 260 e 1508 del 2008; Sez. III-bis ordd.za nn. 3361 e 3371 del 2008), sia in sede di merito (cfr. sent. Sez. III-bis 25 novembre 2008, n. 728).

3.- Alla stregua di tutte le le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento in parte qua del decreto direttoriale del 16 marzo 2007 e, per quanto di interesse, delle graduatorie a esaurimento impugnate con i distinti motivi aggiunti.

La novità e la peculiarità delle questioni dedotte nel giudizio spingono a compensare tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, l’accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009.

Il presidente dr. Paolo Restaino

Il consigliere est. dr. Massimo L. Calveri

Il presidente Il consigliere est.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *