Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, è entrato in Italia il 13/3/07 ed ha presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ha quindi ottenuto il permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico".
Con provvedimento dell’11/12/07 la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma ha respinto la sua richiesta.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi al Tribunale Civile di Roma (procedimento RG. 18024/08, iscritto al ruolo in data 11 marzo 2008).
In seguito al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il Questore di Milano con provvedimento del 19/2/08 ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno "per richiesta asilo politico" ed ha intimato al ricorrente di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di 15 giorni, sebbene fosse stata varata da poco tempo la circolare del Ministero dell’Interno del 9/1/08 che sospendeva i provvedimenti di espulsione verso il Bangladesh in considerazione dell’emergenza derivante dal ciclone Sir.
Il ricorrente non potendo tornare nel Bangladesh, ha proposto al Prefetto di Roma l’istanza diretta ad ottenere – nelle more della decisione del Tribunale – l’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.
Con il provvedimento del 28 marzo 2008, il Prefetto di Roma ha respinto la sua domanda.
Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce il seguente motivo di impugnazione:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 303/2004 in riferimento all’art. 38 del D.Lgs. n. 25/08 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L. 241/90 (Eccesso di potere per carente ed insufficiente motivazione).
Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica del 12/5/11 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre rilevare che il provvedimento impugnato non è diretto a riconoscere, seppur a titolo provvisorio, il complesso dei diritti e prerogative connesso allo status di rifugiato politico, ma si risolve in pura e semplice autorizzazione amministrativa a permanere sul territorio nazionale durante il periodo necessario a definire il ricorso giurisdizionale avverso il diniego di riconoscimento, il cui eventuale esito positivo consentirà l’attribuzione del suddetto status.
Tale autorizzazione ex art. 17 del D.P.R. 303/04 sottende una valutazione discrezionale del Prefetto di compatibilità dell’istanza dello straniero con finalità di natura pubblicistica, che esclude la configurabilità di un diritto soggettivo, e quindi, la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. 27/2/08 n. 5089).
Il ricorso è quindi ammissibile; è però infondato nel merito.
Dispone l’art. 17 del D.P.R. 303/2004 che "1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale può chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell’articolo 1ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente è trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 del testo unico.
2. La richiesta dell’autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l’incolumità o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L’autorizzazione è concessa qualora sussista l’interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d’attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all’esecuzione".
Pertanto, la norma regolamentare condiziona il rilascio della speciale autorizzazione del Prefetto di durata pari a sessanta giorni (rinnovabile), alla prova di fatti sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione Territoriale:
– che comportino gravi e comprovati rischi per l’incolumità o la libertà personale;
– che sussistano gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza sul territorio dello Stato;
– che non vi sia il concreto pericolo che il periodo di attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all’esecuzione.
Il Prefetto di Roma – facendo applicazione della suddetta disposizione – ha respinto la domanda presentata dal ricorrente in considerazione della mancata prova di fatti sopravvenuti rispetto a quelli già esaminati dalla Commissione Territoriale.
Deduce il ricorrente l’illegittimità dell’atto in quanto adottato in applicazione di una norma regolamentare già ritenuta illegittima dalla giurisprudenza e dunque disapplicata nel relativo giudizio (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 569/07).
Rileva, poi, che l’onere della prova richiesto all’interessato sarebbe "diabolico", in quanto essendo residente in Italia, non sarebbe in grado di acquisire la documentazione probatoria dal paese di origine; inoltre, la norma regolamentare contrasterebbe con la fonte primaria costituita dall’art. 1 ter sesto comma del D.L.416/89, convertito in legge con modificazioni dalla L. 39/90, come modificato dalla L. 189/02, che nel prevedere la possibilità di richiedere al Prefetto di rilasciare l’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale, non prevedrebbe ulteriori condizioni al riguardo.
La censura non può essere condivisa.
Occorre innanzitutto considerare che la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia richiamata nel ricorso è stata emessa quando era ancora vigente la precedente la disciplina relativa ai procedimenti di riconoscimento dello status di rifugiato ( L. 39/90) che non era meno garantista rispetto a quella attuale, disciplina ora espressamente abrogata per effetto dell’art. 40 del D.Lgs. 28/1/08 n. 25 di attuazione della direttiva comunitaria 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
In seguito all’entrata in vigore della nuova normativa è cambiato anche il regime delle impugnazioni avverso i decreti delle Commissioni Territoriali, essendo oggi prevista, in caso di rigetto della domanda di asilo, l’automatica sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in seguito alla proposizione del ricorso giurisdizionale (art. 35 comma 6 del D.Lgs. 25/08) ed in altri casi la possibilità di richiedere al giudice la sospensione degli effetti dell’atto (art. 35 comma 7).
Ne consegue che – al momento dell’adozione del provvedimento del Prefetto e di presentazione del ricorso dinanzi al giudice ordinario – era già in vigore il nuovo regime che attribuiva in sede giurisdizionale tutte le garanzie necessarie per garantire il diritto di difesa dell’interessato.
Pertanto le garanzie difensive del ricorrente risultano già soddisfatte dalla disciplina recata dal D.L. 25/08 non essendogli più precluso di poter acquisire le prove a suo favore in pendenza del ricorso dinanzi all’A.G.O.
Del resto, la mancata proposizione nel presente giudizio della domanda cautelare, conferma l’inesistenza di pregiudizi immediati nella sfera giuridica del ricorrente.
La norma dell’art. 17 del D.P.R. 303/04 assolve ad una diversa funzione rispetto a quella rappresentata dal ricorrente: la disposizione intende tutelare il richiedente asilo nell’ipotesi in cui i fattori di rischio siano intervenuti dopo la pronuncia della Commissione, e come tali non possano aver avuto ingresso nel procedimento amministrativo, in quanto le vicende pregresse sono state già esaminate dalla Commissione Territoriale e sono sottoposte al sindacato giurisdizionale con tutte le garanzie – anche di tipo cautelare – previste dall’ordinamento.
In altre parole, l’intervento discrezionale del Prefetto è limitato a quei casi in cui o per motivi di salute o di famiglia, o per ragioni relative all’incolumità personale sopravvenute, possa sussistere un grave rischio per l’interessato tale da comportare – in presenza degli altri presupposti di interesse pubblico richiesti dalla norma – la necessità di consentire in via del tutto eccezionale la permanenza nel territorio dello Stato.
Poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver fornito elementi di tale natura in sede amministrativa, il provvedimento deve ritenersi immune dai vizi denunziati ed il ricorso deve essere pertanto respinto.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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