Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
imento impugnato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza, deliberata il 13 ottobre 2010 e depositata il 20 ottobre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Roma – per quanto qui rileva – ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato B.D., motivando: appare più opportuno concedere la più ristretta misura della detenzione domiciliare, piuttosto che quella invocata in via principale, "per la quale è necessario un contesto di maggiore affidabilità del soggetto". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mauro Frezza, mediante atto recante la data del 3 novembre 2010, col quale sviluppa due motivi.
2.1 – Con il primo motivo il difensore eccepisce la nullità del provvedimento, essendo stata immotivatamente e illegittimamente disattesa la istanza del condannato di essere autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione ove è ristretto agli arresti domiciliari in executivis e, comunque, di essere sentito personalmente.
2.2 – Con il secondo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo: ricorrono i presupposti e le condizioni di legge per l’affidamento in prova al servizio sociale; laddove il Magistrato di sorveglianza non ha concesso l’autorizzazione ad allontanarsi da casa per lavorare, il Collegio ha illogicamente negato la misura richiesta valutando negativamente la mancanza di attività lavorativa.
3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 1 marzo 2011, rileva: l’omessa audizione del condannato, il quale aveva chiesto, tramite il difensore, di essere sentito, "configura la nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)". 4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Assorbente è l’esame del motivo in rito.
Il ricorrente ha documentato, mediante pertinente produzione allegata al ricorso, di aver chiesto tramite il difensore di fiducia, con atto redatto il 29 settembre 2010, di essere autorizzato a intervenire alla udienza del 13 ottobre 2010, fissata davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, per la trattazione delle istanze di applicazione delle misure alternative.
In difetto della concessione della doverosa autorizzazione, alla celebrazione della udienza in camera di consiglio in absentia dell’interessato instante, agli arresti domiciliari in executivis, consegue la nullità generale del procedimento à sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
La partecipazione – ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 4, secondo inciso, – dell’interesso, che ha chiesto di essere sentito personalmente, alla udienza camerale partecipata del tribunale di sorveglianza, è equiparabile, infatti, all’intervento dell’imputato nel procedimento di cognizione.
Sicchè la lesione del relativo diritto comporta la nullità generale.
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
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