T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 525

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono dipendenti dell’Azienda Servizi Vari S.r.l., con le qualifiche, rispettivamente di amministrativo C1 e di tecnico amministrativo C1. L’avv. Daniele Bruno Del Monaco è stato anche nominato, con decreto del Presidente della Provincia di Frosinone, Direttore Amministrativo della Società, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.

Gli stessi parteciparono ad un bando di concorso indetto dalla Provincia di Frosinone nel 1997, denominato "Salvaguardia e cura dell’ambiente", che prevedeva l’affidamento, al termine di un anno di corso propedeutico e formativo da svolgersi direttamente all’interno degli uffici provinciali di competenza, di alcuni servizi in campo ambientale ad una struttura imprenditoriale costituita da dodici giovani selezionati dagli Uffici del Lavoro della Provincia di Frosinone, secondo i criteri previsti dall’art. 16 L n. 56/1987.

Infatti, la Provincia di Frosinone aveva approvato, con delibera G.P. n. 1377 del 12.12.1997 (doc. n. 5 del ricorso), un progetto di lavori di pubblica utilità per n. 12 lavoratori che fossero in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 280/97 (c.d. Pacchetto Treu), con la finalità di creare un supporto tecnicolegale all’appena istituito assessorato all’ambiente. Con la stessa delibera l’Amministrazione si impegnava "ad affidare, al termine del progetto, il servizio a struttura imprenditoriale, anche sotto forma di cooperativa, costituita ai sensi della vigente normativa".

A tal fine, l’Amministrazione provinciale ha bandito una selezione per giovani disoccupati tra i 25 e 32 anni per le seguenti figure professionali: n. 2 avvocati, n. 1 ingegnere, n. 1 biologo, n. 3 geometri, n. 3 periti chimici, n. 2 ragionieri.

Le attività dei dodici vincitori della selezione, retribuite con fondi INPS, sono iniziate il 28.4.1998 e concluse il 29.4.1999.

In attuazione del bando, i dodici lavoratori in data 18.11.1998 si sono costituiti in cooperativa (Ecoopro a.r.l.) e la Provincia di Frosinone, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 19.7.1999, ha affidato alla cooperativa stessa, ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 468/1997, i servizi in campo ambientale previsti nel progetto di cui alla del. di G.P. n. 1377/1997 (doc. n. 6 del ricorso).

Dalla sua costituzione l’Ecoopro Soc. Coop. a.r.l. ha svolto servizi in campo ambientale uguali, analoghi o connessi a quelli già oggetto del progetto di lavori socialmente utili di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1377 del 23.10.1997, con incarichi affidati ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 468/1997, in quanto si trattava di cooperativa di produzione e lavoro, la cui forza lavoro occupata era costituita in misura superiore al 40% (nella fattispecie il 100%) da lavoratori già impegnati nel predetto progetto.

In particolare, i ricorrenti, soci lavoratori della Ecoopro, hanno svolto per conto dell’Amministrazione Provinciale i seguenti servizi:

– istruttoria tecnicoamministrativa delle domande di autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, parte V;

– istruttoria e definizione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative in materia ambientale comprensive di notifiche, contenzioso, iscrizioni a ruolo e recupero crediti, compresa la rappresentanza in giudizio dell’Ente;

– istruttoria amministrativa e tecnica delle domande di autorizzazione alla costruzioni di elettrodotti L.R. 42/90;

– istruttoria amministrativa e tecnica delle domande in materia di vincoli idrogeologici ai sensi R.D. 3267/23, comprensiva anche di parere geologico e sopralluoghi tecnici;

– istruttoria e definizione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca comprensive di notifiche, contenzioso, iscrizione a ruolo, recupero crediti e relativa rappresentanza in giudizio dell’Ente;

– istruttoria amministrativa e tecnica, comprensiva di sopralluoghi, delle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ex TU 1775/33;

– istruttoria amministrativa e tecnica finalizzata al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/04.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 20.3.2009 (doc. n. 7 del ricorso), la Provincia di Frosinone ha costituito una società a capitale interamente pubblico, l’Azienda Servizi Vari S.r.l. (d’ora in poi ASV), "per la gestione – tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia – dei servizi in campo ambientale previsti nel progetto di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1377 del 23.10.1997, al fine di salvaguardare il patrimonio di idee, risorse umane e strumentali, della Ecoopro Soc. Coop. costituita al 100% da lavoratori di pubblica utilità", deliberando inoltre "di procedere alla stabilizzazione presso la costituenda Società in coerenza con l’art.2, commi 550 e 551, della legge 24.12.2007, n. 244, dei soggetti già impegnati nei progetti di lavori socialmente utili di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1377 del 23.10.1997 e successivamente impiegati quali soci lavoratori dalla Società Cooperativa "Ecoopro a r.l."". Con la deliberazione consiliare venivano approvati lo Statuto ed il Piano industriale della società.

Con contratto stipulato il 29.5.2009 (doc. n. 11 del ricorso) ed approvato in pari data con determina n. 28 (doc. n. 12 del ricorso) l’Amministrazione Provinciale ha affidato alla ASV il servizio di supporto amministrativo, tecnicolegale e operativo alla gestione di servizi istituzionali di propria competenza. Le attività affidate alla società, dettagliate dall’art. 6 del contratto rappresentano sostanzialmente quelle precedentemente svolte dalla Ecoopro.

La Provincia di Frosinone, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 2 agosto 2010 (doc. n. 3 del ricorso), ha annullato -tra le altre- la delibera n. 16 del 20.3.2009, di costituzione della ASV.

Contro tutte le deliberazioni del Consiglio Provinciale adottate nella seduta del 2 agosto 2010 hanno proposto ricorso a questo on. TAR (ric. N.R.G. 898/2010) i consiglieri di minoranza (Gian Franco Schietroma ed altri), perchè adottate in assenza di quorum strutturale.

Quindi, la Provincia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 27 ottobre 2010 ha nuovamente annullato in autotutela la delibera n. 16 del 20.3.2009 "per i gravi vizi ab origine (…) che incidono, eludendole, su norme che disciplinano la corretta gestione di una Pubblica Amministrazione, quali:

– l’art. 97 della Costituzione sulla imparzialità e buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione;

– le norme di rilevanza comunitaria (libertà di concorrenza nella partecipazione alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica);

– le espresse disposizioni di legge poste a garanzia dei suddetti principi generali (quale, ad esempio, l’art. 23 bis della Legge n. 133/2008)".

Nel frattempo, l’8 ottobre 2010 (prima, quindi, che fosse adottata la deliberazione di C.P. n. 32), l’Assemblea di ASV ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società, nominando Liquidatore il dott. Beniamino di Fazio.

In data 6 novembre 2010 i ricorrenti sono stati licenziati (doc. n. 13 del ricorso).

I ricorrenti, nell’udienza camerale del 16.12.2010, rinunciavano alla sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di carenza di giurisdizione e difetto di legittimazione attiva sollevate dalla Provincia di Frosinone, per essere respinte.

Infatti, la giurisdizione è senz’altro del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 119 c.p.a. secondo cui "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali".

Anche la legittimazione attiva, come interesse al ricorso, sussiste, posto che i ricorrenti sono lavoratori licenziati dalla società come conseguenza del provvedimento di estinzione qui impugnato.

Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti.

La delibera di C.P. n. 32 si diffonde lungamente sui presunti vizi che inficerebbero la delibera di C.P. n. 19 del 2008 di affidamento di servizi alla Multiservizi S.p.A. e stabilizzazione dei L.P.U. e lavoratori precari negli stessi precedentemente impegnati, mentre dedica pochissime parole alla presunta illegittimità della delibera di C.P. n. 16 del 2009 di costituzione della ASV.

In buona sostanza, secondo l’Amministrazione provinciale, quest’ultima delibera sarebbe illegittima:

– "per violazione dei principi comunitari di evidenza pubblica, trattandosi, per lo più, di attività suscettibili di essere gestite in forma remunerativa, per le quali esiste un mercato concorrenziale e che, quindi, non rientrano tra i servizi privi di rilevanza economica;

– per violazione, con riferimento alla s.r.l. Azienda Servizi Vari, del comma sesto dell’art. 23 bis della legge 133/2008 che prescrive, in caso di affidamento di una pluralità di servizi, – come nel caso di specie – esclusivamente la procedura ad evidenza pubblica;

– per mancato espletamento delle verifiche prescritte dall’art. 3, commi 2728 della legge 244/2007 (c.d. Legge finanziaria 2008) sul mantenimento delle partecipazioni societarie dalla Provincia nella S.p.A. Frosinone Multiservizi e sulla creazione della nuova Società Azienda Servizi Vari" (cfr. il preambolo della delibera impugnata, laddove si prende atto dei rilievi formulati dall’avv. Fiorini, incaricato dall’Ente).

Le censure sono fondate. Quanto ai primi due punti, è evidente l’errore in cui cade l’Amministrazione, che confonde istituti giuridici assolutamente diversi e regolati da distinte norme:

l’art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006 (decreto Bersani) che si occupa di società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e l’art. 23 bis D.L. 112/2008 conv. in L. 06.08.2008 n. 133 che, richiamato erroneamente dall’Amministrazione, si riferisce ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tuttavia l’Azienda Servizi Vari S.r.l. non è attributaria di servizi pubblici di rilevanza economica, ma di funzioni strumentali all’ente politico.

L’art. 23 bis D.L. 112/2008 conv. in L. 06.08.2008 n. 133 al co. 3 (sostituito dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 conv. in legge 20 novembre 2009, n. 166), come richiamato erroneamente dall’Amministrazione, si riferisce ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e stabilisce che "In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano".

L’art. 23 bis comma 3 introducendo la figura dell’in house providing nel settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, la individua come una possibilità derogatoria di carattere eccezionale rispetto alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2. Prosegue al comma 4 precisando che "Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole".

L’affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire soltanto in presenza delle seguenti tassative condizioni:

1. per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato;

2. a favore di società a capitale interamente pubblico;

3. partecipata dall’ente locale;

4. che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house;

5. nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

Tuttavia l’Amministrazione, nel voler ricondurre a legalità la delibera annullata in autotutela, ha fatto applicazione di una norma inapplicabile alla fattispecie di cui è causa, posto che la disposizione si riferisce espressamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, mentre la società resistente è un organismo di diritto pubblico affidatario di funzioni amministrative strumentali cui doveva essere applicato l’art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006. Il decreto Bersani, infatti, si occupa di società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e stabilisce che:

– devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (viene fissata, quindi, la regola dell’esclusività, in luogo di quella della prevalenza);

– non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti (ciò per evitare il fenomeno delle scatole concatenate);

– sono a oggetto sociale esclusivo.

Ciò che connota le società partecipate da capitale pubblico e le rende destinatarie delle disposizioni restrittive di cui all’art. 13 del d.l. n. 223/2006 è la loro strumentalità rispetto all’ente politico. Le società strumentali sono strutture costituite per svolgere attività e servizi rivolti essenzialmente alla stazione appaltante e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività, anche se occasionalmente fruiti dall’ente locale.

Infatti, l’ASV è società rigorosamente in house della Provincia di Frosinone. Essa è stata costituita "per la gestione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia" (art. 1 dello Statuto); ha capitale interamente pubblico, posseduto dalla Provincia di Frosinone, in qualità di socio unico (art. 2); le quote di capitale sociale non potranno essere trasferite a privati ad alcun titolo (artt. 2 e 6); la Provincia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (artt. 2, 4 e 23).

Quanto a quest’ultimo profilo, l’art. 4 dello Statuto dispone che il controllo analogo si esplicita: a) nell’obbligo di trasmissione alla Provincia e di preventiva approvazione da parte di questa dei documenti di programmazione; nella facoltà da parte della Provincia di modifica degli schemi tipo di Contratto di servizio; nel potere di verifica da parte della Provincia dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità; b) nella nomina e revoca da parte della Provincia dell’amministratore unico e del direttore amministrativo. L’Amministratore unico, peraltro, è nominato ai sensi dell’art. 19 dello Statuto obbligatoriamente tra i dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Provinciale.

L’art. 5 dello Statuto dispone che la Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte della Provincia di Frosinone ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497sexies cod. civ..

L’art. 23 dello Statuto, istituisce e disciplina un’apposita commissione per l’esercizio del controllo analogo, con il compito di verificare periodicamente l’attività svolta dall’organo amministrativo della società in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati dalla Provincia in sede di Relazione previsionale e programmatica, PEG ed ogni altro atto di indirizzo programmatorio. La Commissione, autonoma ed esterna alla società, riceve semestralmente dall’Organo Amministrativo una relazione sull’andamento dei costi e ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull’attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dalla Provincia. Alla Commissione devono essere sottoposte preventivamente (almeno 15 giorni prima dell’eventuale scadenza per l’approvazione) la proposta di bilancio, del piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell’azienda.

L’art. 25 dello Statuto prevede che l’Organo di revisione della Società è rappresentato dal Collegio dei Revisori dei conti della Provincia, sia in ordine alla composizione che alla durata.

Quanto infine alle limitazioni imposte dall’art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, l’art. 2, comma 5, dello Statuto dispone che la società "può svolgere la propria attività (…) esclusivamente con la provincia di Frosinone, in quanto destinata a soddisfare solo le necessità dell’ente pubblico socio".

Relativamente al preteso mancato espletamento delle verifiche prescritte dall’art. 3, commi 2728, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), valgano le seguenti considerazioni.

I due commi citati della finanziaria per il 2008, anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, fissano limiti alla costituzione e partecipazione in società delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 27 dispone che "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente (o indirettamente) partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". Il comma 28 prevede che "L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".

Orbene, la delibera n. 16/2009, di costituzione della ASV, è stata adottata dall’organo competente (il Consiglio Provinciale, competente ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) D.Lgs. n. 267/2000) e dà ampiamente conto, in motivazione, della sussistenza dei presupposti previsti al comma 27 della finanziaria per il 2008.

Peraltro, quest’ultima circostanza è confermata dalla stessa Amministrazione oggi resistente, che riconosce, nel preambolo del provvedimento impugnato (del. n. 32/23010, primo capoverso di pag. 5), che "l’Organo consiliare dava atto della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dal legislatore con l’art. 3 comma 27 e seguenti della Legge 24.12.2007 n. 244".

Infatti, sia nel preambolo della delibera, sia nel deliberato (punto 6) sia nello statuto della società, approvato con la stessa ed allegato per formarne parte integrante (cfr. il punto 14 del deliberato), si precisa che la ASV è costituita "per la gestione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia".

D’altronde, è sufficiente scorrere l’elenco dei servizi affidati, così come riportati nel preambolo della delibera, nell’art. 2 dello statuto e nel piano industriale, anch’esso approvato ed allegato alla delibera, per verificare che si tratta di servizi strettamente connessi alle attività istituzionali della Provincia ("istruttoria tecnicoamministrativa alle domande di autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte V; istruttoria e definizione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative in materia ambientale……..").

Con la delibera n. 16/2009, la Provincia ha confermato la volontà di mantenere in house anche l’esercizio dei servizi affidati nel tempo alla Multiservizi e di garantire la stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti impegnati in quei servizi, peraltro così onorando l’impegno assunto con le delibere di approvazione dei vari progetti per LPU in passato presentati e finanziati con fondi regionali e del Ministero del Lavoro.

Per la verità, l’Amministrazione Provinciale, nella delibera n. 32/2010, non muove censure precise sul punto, limitandosi ad affermare apoditticamente nel solo preambolo della delibera impugnata che "la procedura di "traslazione" dei lavoratori della Multiservizi alla nuova Società Servizi Vari come disciplinata con la citata deliberazione n. 16/2009 e cioè: "con formale lettera di passaggio, sentiti i sindacati" – (sarebbe) non rispondente alla vigente normativa (diritto del lavoro, commerciale e societario)".

Anche questo assunto appare del tutto inconsistente.

Nel diritto civile ("del lavoro, commerciale e societario") vige il principio dell’autonomia contrattuale ( art. 1321 Cod. Civ.). Pertanto nulla vieta alle parti di un contratto (Provincia e Multiservizi) di pattuire la risoluzione del contratto stesso al verificarsi di un preciso evento (lo squilibrio economicofinanziario della società contraente) con conseguente passaggio dei lavoratori, impegnati nei servizi revocati, ad altra società totalmente controllata da una delle parti del contratto stesso (la Provincia).

Sotto il profilo del diritto sindacale, la tutela degli interessi dei lavoratori è garantita dalla previsione della necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali. Quanto ai profili pubblicistici involgenti l’assunzione del personale da parte di Società a capitale totalmente pubblico, è il caso di sottolineare che -come la Provincia stessa riconosce nella narrativa della delibera n. 32/2010- i lavoratori che transiterebbero alle dipendenze della ASV sono stati tutti assunti all’esito di procedura concorsuale.

E comunque, tutto volendo concedere, anche qualora questa parte della delibera n. 16/2009 fosse viziata, il suo annullamento non potrebbe travolgere la delibera nella parte in cui costituisce la ASV ed affida alla stessa i servizi in precedenza svolti dalla Ecoopro con conseguente stabilizzazione dei socilavoratori di quest’ultima.

Con il secondo motivo di ricorso deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies della Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.

In buona sostanza si deduce la carenza dell’altro presupposto: la sussistenza di ragioni di interesse pubblico.

La censura è fondata: l’Amministrazione non indica, in alcun modo, nel provvedimento impugnato, le ragioni di pubblico interesse che l’avrebbero indotta ad esercitare il potere di autotutela.

E’ insegnamento costante della Giurisprudenza Amministrativa, recepito dalla L. n. 15 del 2005, che ha inserito nel corpo della L. n. 241/1990 la disciplina dell’annullamento d’ufficio, che l’esercizio del potere di autotutela è espressione di discrezionalità amministrativa e richiede la valutazione della sussistenza di ragioni di pubblico interesse attuali e concrete diverse dal mero ripristino della legalità, prevalenti rispetto agli interessi dei beneficiari del provvedimento da annullare. Di tale valutazione comparativa dell’interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti, l’Amministrazione è tenuta a fornire un’adeguata motivazione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 1.10.2010 n. 7273).

Tale motivazione avrebbe dovuto essere ancor più congrua e stringente nel caso in esame, rappresentando il provvedimento annullato "la naturale conclusione di (un) percorso, volto a creare occupazione stabile, come previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1.12.1997, iniziato in data 20.4.1998 e proseguito nel 1999, in relazione al progetto di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1377 del 23.10.1997" ( del. n. 16/2009).

La delibera n. 16/2009 ripercorre la normativa che ha inteso dal 1997, fino alla finanziaria per il 2008, promuovere la stabilizzazione dei L.P.U. e dei lavoratori precari, anche mediante la costituzione di società a capitale interamente pubblico o misto cui affidare i servizi in cui questi lavoratori erano impegnati.

La stessa delibera dà conto dei vantaggi di economicità ed efficienza per la gestione dei servizi che derivano dall’affidamento in house a società interamente partecipata dalla Provincia di Frosinone, anche per l’obbligo imposto dall’art. 2, comma 7 dello Statuto, all’Organo di revisione dell’Ente di verificare, prima dell’affidamento di ciascun servizio, che i costi sostenuti siano inferiori rispetto alla gestione in proprio e/o all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il Piano industriale, approvato con la delibera n. 16 ed allegato alla stessa per farne parte integrante, dettaglia i costi dei servizi affidati alla ASV dimostrando come gli stessi siano inferiori a quelli storicamente sostenuti dall’Amministrazione.

La delibera annullata dalla Provincia evidenzia che il provvedimento in questione consente di acquisire all’Amministrazione "il patrimonio di idee, risorse umane e strumentali della Ecoopro Soc. Coop.".

La deliberazione n. 32/2010, invece, nulla dice in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero la rimozione della deliberazione n. 16/2009 ed il licenziamento dopo dodici anni di sette persone.

Con il terzo motivo di ricorso deducono i ricorrenti violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento e di imparzialità nella P.A. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento posto che l’Amministrazione, annullando la precedente delibera, ha poi provveduto ad affidare a soggetti estranei all’amministrazione, le stesse attività con maggiore dispendio di risorse. La censura non può essere in questa sede esaminata posto che non costituiscono oggetto di impugnativa gli altri atti indicati.

Con l’ultimo motivo di ricorso deducono i ricorrenti illegittimità della delibera di C.P. n. 17 del 2.8.2010 per difetto del quorum strutturale; illegittimità della delibera dell’Assemblea della ASV dell’8.10.2008 di scioglimento e liquidazione della società derivata dalla illegittimità delle delibere di C.P. n. 17 e 32 del 2010. Le censure sono assorbite ex art. 21 octies L. 241/90 dall’accoglimento del ricorso nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in E. 2.000, sono poste a carico della provincia di Frosinone.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna la Provincia di Frosinone al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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