T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13.1.2011, tempestivamente depositato, il deducente, cittadino marocchino, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Frosinone gli ha respinto l’istanza di regolarizzazione ai fini di emersione del lavoro irregolare dal medesimo inoltrata, sul rilievo che: "lo straniero, risulta condannato per reato ostativo al rilascio del N.O. all’emersione – art. 14 d. lgs 286/98"

A sostegno della introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto vizi di eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione di legge, non potendosi giustificare l’impugnato diniego sul mero presupposto di una precedente condanna per reati per i quali era contemplato l’arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p.

Con ordinanza n. 128, emessa nella camera di consiglio del 10.3.2011, la sezione accoglieva la proposta domanda cautelare.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Alla udienza pubblica del 26.5.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il decreto del Questore della Provincia di Frosinone del 30.9.2010 cat. A.121 MM, con cui è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, a suo favore, dal datore di lavoro, in quanto condannato per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter del d.lgs. n. 286/98, deducendo difetto di istruttoria.

Sotto quest’ultimo profilo il ricorso appare fondato.

Osserva al riguardo il collegio che in base all’indirizzo consolidato, secondo cui: la condanna per violazione dell’art. 14, comma 5 ter del D. Lgs. n. 286/98 non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per regolarizzazione, perché l’art. 1 ter del D.L. n. 78/09, convertito nella L. n. 102/09 stabilisce tale conseguenza per gli stranieri espulsi ai sensi dell’art. 13, 1° e 2° comma lett. c) del predetto testo unico e dell’art. 3 del D. L. 27.7.2005 n. 144, convertito con modificazioni nella L. n. 155/2005, ipotesi fra cui la fattispecie in questione non è compresa (cfr. CDS VI Sez. 2 settembre 2009 n. 4066).

La suindicata ipotesi non rientra, infatti, fra le condanne per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. perché, da un lato, la pena edittale è propria di quelli per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, mentre, invece, la norma in discussione prevede l’arresto obbligatorio, il quale è disposto per reati per cui la pena edittale è largamente superiore o per reati espressamente nominati, per i quali può essere anche inferiore, fra i quali però quella inflitta al ricorrente non è compresa.

L’effetto ostativo automatico, ricollegato automaticamente dall’atto impugnato al reato in parola, non appare coerente con le previsioni contenute nella direttiva europea n. 115 del 2008.

Va, invero, sotto tale ultimo profilo, ulteriormente considerato che il predetto atto comunitario è da ritenersi immediatamente operativo nell’ordinamento nazionale, essendo scaduto il termine per il suo recepimento, essendone chiari i principi e le disposizioni e considerando l’effetto verticale nel rapporto fra P.A. e individuo, e che esso appare opporsi alla disciplina legislativa nazionale ove fosse intesa nel senso del carattere automaticamente ostativo del pregresso soggiorno irregolare sul territorio nazionale, in specie a fronte del tenore dell’art. 7 della direttiva e delle garanzie procedimentale che essa assicura ai soggetti interessati.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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