T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 964 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor M.B. si ritiene leso dalla determinazione 8.6.2010, n. 7986 con cui il comune di Levanto ha negato l’assenso alla domanda di permesso di costruire, per cui ha notificato l’atto 30.7.2010, depositato il 30.8.2010, con cui lamenta:

violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 3 e 5, 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31 punto 2 e 43 del PUC di Levanto, con riferimento alla violazione dell’art. 1 del d.lvo 24.3.2004, n.99, dell’art. 3 del d.l 3.2.1970, n. 7, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 comma 3 e 5 e 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31.2 e 43.6.1 del PUC di Levanto, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione, sviamento.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 comma 3 e 5 e 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31.2. e 43 6.1. del PUC di Levanto, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione, per irrazionalità e contraddittorietà intrinseca manifesta. Sviamento.

violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 3 e 5, 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31 punto 2 e 43.6.1 del PUC di Levanto, dell’art. 1 del d.lvo 24.3.2004, n. 99, dell’art,. 7 del d.l 3.2.1970, n. 7 con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 3 e 5, 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31 punto 2 e 43.6.1 del PUC di Levanto, dell’art. 1 del d.lvo 24.3.2004, n. 99, dell’art,. 7 del d.l 3.2.1970, n. 7 con riferimento all’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione. Sviamento.

Con ordinanza 24.9.2010, n. 402 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dall’interessato.

Il comune di Levanto si è costituito in giudizio con atto depositato il 21.10.2010, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Con ulteriore atto debitamente notificato il ricorrente ha chiesto darsi esecuzione all’ordinanza cautelare, e il comune di Levanto si è opposto all’istanza.

Con ordinanza 14.1.2011, n. 36 il tribunale ha respinto la domanda per l’ottemperanza del provvedimento cautelare.

Le parti hanno depositato documenti e memorie.

L’impugnazione ha per oggetto il diniego opposto dal comune di Levanto relativamente alla domanda presentata dall’interessato per la ristrutturazione con ampliamento dei fabbricati ubicati sul fondo di proprietà in località sant’Anna.

L’atto si incentra sulla non conformità del progetto allo strumento e alle norme vigenti, in quanto l’area colturale che l’interessato dichiara di voler adibire alla coltivazione sarebbe insufficiente a giustificare la presenza di più di un coltivatore.

A confutazione della tesi che regge il provvedimento gravato sono state prodotte due relazioni dell’agronomo dottor Giovanni Lagomarsini, che ha descritto l’azienda agricola di proprietà del ricorrente, e ha valutato che la coltivazione del fondo secondo quanto è possibile nel terreno di pertinenza abbisogna di almeno due uomini stabilmente addetti: ciò integrerebbe la condizione prevista dal puc per consentire la realizzazione del fabbricato in progetto.

Il tribunale rileva che non di meno il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza ha da tempo individuato una formula decisoria secondo cui un provvedimento deve essere contestato in tutti i presupposti che hanno indotto alla sua adozione, in difetto di che si verifica l’inoppugnabilità del provvedimento stesso, che potrebbe sempre reggersi sulla giustificazione non contestata (da ultimi, tar Toscana, 13.10.2010, n., 6457 e tar Campania, Napoli, 2.7.2010, n. 15564).

Nella specie l’amministrazione ha adottato un provvedimento con cui si quantifica la superficie agraria che l’interessato potrà coltivare, e si osserva che quasi la metà del fondo di pertinenza è coperto dal bosco. Tale situazione limita comprensibilmente la necessità di ore lavoro, posto che non è sufficiente ad opinare in senso contrario la mera previsione circa il futuro sfruttamento agricolo del sedime boscato che si ritrae incidentalmente dalla prima relazione del dottor Lagomarsini.

Va rilevato infatti che il bosco, in Italia e in Liguria, gode di una protezione normativa che non ne rende automatico lo sfruttamento agricolo, solo perché ciò discende dalla volontà del titolare del diritto dominicale; ma anche se ciò non fosse vero manca in atti una manifestazione di volontà dell’interessato, che sia giuridicamente coercibile da parte della pubblica amministrazione, volta al futuro utilizzo agricolo dei terreni ora coperti dagli alberi.

Ne consegue che la parte della motivazione del provvedimento che riguarda l’estensione del fondo di pertinenza del ricorrente, e per conseguenza il numero di ore di lavoro annue necessarie ai sensi del PUC – e delle norme sull’assicurazione dei lavoratori agricoli- per la sua coltivazione non risulta essere stata contestata in alcuna parte del ricorso; ne deriva che anche nel caso in cui tutti i motivi proposti fossero fondati, l’atto manterrebbe la connotazione di inoppugnato per quella parte che non è stata contestata nel senso indicato.

Deriva da ciò che le censure proposte non possono essere esaminate partitamente, in quanto l’orientamento giurisprudenziale ricordato che viene condiviso dal collegio esclude la possibilità di disporre l’annullamento di un provvedimento amministrativo che si regge anche su un solo profilo non censurato.

A differente conclusione non può indurre neppure la lettura della norma introdotta dall’art. 73 comma 3 del c.p.a., che ha peraltro accolto precedenti determinazioni giurisprudenziali in argomento. Si osserva infatti che la questione della natura del terreno di proprietà dell’interessato è sempre stata posta nel corso del procedimento, e la parte privata ha omesso di affrontarla in questa lite.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, mentre le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la diversa opinione maturata nel collegio che conobbe della domanda cautelare.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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