Registro Sentenze:
Registro Generale: 1963/2009
nelle persone dei Signori:
SILVESTRO MARIA RUSSO, Presidente, relatore,
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere,
STEFANO TOSCHEI, Consigliere,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
nella Camera di Consiglio del 25 Marzo 2009
Visto il ricorso 1963/2009 proposto da:
DI MARTINO GIUSEPPE
rappresentato e difeso da:
ANELLI AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in ROMA, alla via Sebastiano Ziani n. 44,
CONTRO
CONSORZIO G1 ASTE INDIVIDUALI
rappresentato e difeso da:
LEOZAPPA AVV. PATRIZIO
con domicilio eletto in ROMA, alla via Bocca di Leone n. 78
SOC SCIP SOC PER CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL
AGENZIA DEL TERRITORIO
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA, alla via dei Portoghesi n. 12,
PER L’ANNULLAMENTO
* del provvedimento di determinazione del prezzo dell’immobile di via delle Lucarie n. 64;
* di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
AGENZIA DEL TERRITORIO
CONSORZIO G1 ASTE INDIVIDUALI
Udito il relatore Pres. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresì, per le parti, solo gli avvocati ANELLI e BOCCACCI (per delega dell’avv. LEOZAPPA);
Visti gli artt. 19 e 21, u.c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e l’art. 36 del RD 17 agosto 1907 n. 642;
Ritenuto in fatto che il sig. Giuseppe DI MARTINO dichiara d’esser conduttore d’un immobile ad uso non residenziale (negozio) sito in Roma, alla via delle Lucarie n. 64, attualmente di proprietà della SCIP s.r.l.;
Rilevato che il sig. DI MARTINO fa presente d’aver riceuto da parte di detta Società, in data 7 maggio 2005, l’offerta di vendita dell’immobile in parola, nel quadro delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, per un prezzo pari a € 139,370,00 oltre IVA;
Rilevato altresì che il sig. DI MARTINO ritenne tal prezzo eccessivo e fuori mercato per la zona in cui era sito l’immobile alienando, onde ne chiese alla SCIP s.r.l. una nuova e più congrua valutazione, ottenendo dal CONSORZIO G1 Aste individuali, quale procuratore della SCIP s.r.l. e sulla scorta d’un nuovo accertamento da parte dell’Agenzia del territorio, l’abbassamento fino a € 128,370,00;
Rilevato inoltre che il sig. DI MARTINO, non reputando congruo neppure tale nuovo prezzo, scrisse ancora al CONSORZIO G1 ribadendogli sia il proprio interesse all’acquisto dell’immobile, sia una propria offerta, a suo dire ben più sostanziosa di quella ritraibile in caso di vendita aggregata dell’immobile stesso;
Rilevato ancora che, con lettera raccomandata AR del 17 aprile 2008, il CONSORZIO G1 ha statuito il mancato esercizio del diritto d’opzione per detto immobile e la sottoposizione di questo a vendita a terzi, dapprima frazionata e poi aggregata;
Rilevato pure che il sig. DI MARTINO ha allora incaricato il suo avvocato di contestare, con missiva del 23 maggio 2008, il comportamento del CONSORZIO G1 e d’affermare sia il mantenimento del proprio stato d’oblato, sia la necessità d’un più realistico prezzo di vendita;
Rilevato quindi che, non avendo il CONSORZIO G1 dato risposta alcuna al riguardo ed essendo stato l’immobile de quo alla procedura di vendita a terzi, il sig. DI MARTINO si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando la determinazione del prezzo di vendita ed il relativo bando di gara;
Considerato in diritto che, all’idienza camerale del 25 marzo 2009 e sussistendo nella specie i presupposti ex art. 21, X c. della l. 1034/1971, il ricorso in epigrafe è assunto dal Collegio per esser deciso in forma succintamente motivata nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.;
Considerato altresì che va anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sulle vicende del diritto d’opzione per cui è causa, essendo jus receptum (cfr. Cons. St., IV, 30 gennaio 2006 n. 306) che, in sede di dismissione di immobili pubblici, la SCIP s.r.l. svolge un’attività che, sia per le sue oggettive caratteristiche che per i vincoli posti al suo esercizio, risulta strettamente funzionalizzata al perseguimento di finalità di pubblico interesse, onde tutti gli atti della procedura di vendita, in quanto espressione di attività pubblicistica provvedimentale, sono soggetti al sindacato di questo Giudice;
Considerato inoltre che non ha alcun pregio l’altra eccezione, sollevata dal Consorzio intimato in ordine al difetto della propria legittimazione a resistere avverso il ricorso in epigrafe, giacché essa svolge nella specie le funzioni di soggetto aggiudicatore della vendita, frazionata o aggregata non importa, dell’immobile de quo da data ben anteriore non solo alla notificazione del ricorso in epigrafe, ma pure dell’entrata in vigore (1° marzo 2009) della restituzione dei beni già di proprietà della SCIP agli enti di provenienza, come sancita dall’art. 43-bis, c. 2 del DL 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009 n. 14;
Considerato tuttavia che, per quanto attiene all’impugnazione della determinazione del prezzo di vendita, il ricorso in epigrafe s’appalesa comunque manifestamente inammissibile e tardivo, in quanto di tal evento, che conformò in senso sfavorevole la sfera giuridica del sig. DI MARTINO in ordine sia al prezzo in sé, sia all’ invocata prelazione, questi ebbe piena conoscenza fin dal momento della ricezione della lettera raccomandata del 17 aprile 2008 e, perlomeno, dalla missiva, a suo nome, di risposta e nuova offerta del successivo 23 maggio;
Considerato di conseguenza che a nulla vale, ai fini d’una qualsivoglia rimessione in termini del ricorrente, la di lui odierna impugnazione dell’asta per la vendita aggregata di vari lotti precedentemente invenduti, tra cui quello relativo all’immobile de quo, giacché tal provvedimento è non già la statuizione lesiva, bensì l’atto consequenziale della decadenza attorea della prelazione, a cagione, tra l’altro, del reiterato rifiuto del prezzo offerto che, com’è evidente, costituisce parte integrante e necessaria dell’offerta di vendita;
Considerato quindi che scolorano tutte le questioni sulla congruità, o meno, del prezzo di tal immobile, giacché la tardività dell’impugnazione della determinazione di quest’ultimo e dell’intervenuta decadenza attorea della prelazione imprime agli interessi in gioco un assetto definitivamente sfavorevole alla posizione del ricorrente;
Considerato poi, per ciò che concerne il gravame avverso l’asta aggregata, che al Consorzio intimato non era opponibile sul punto ogni diverso assunto del ricorrente — appunto a causa della predetta decadenza— e che, inoltre, il continuo riferimento del ricorrente al «reale prezzo di mercato» s’appalesa nulla più che una mera petizione di principio, non suffragata da seri e verificabili elementi di valutazione;
Considerato ancora che rettamente il Consorzio intimato ha sottoposto l’immobile de quo a procedura selettiva aggregata, stante il fatto che quest’ultimo è rimasto inoptato e, come tale, ben può esser venduto, in esito a procedura competitiva, al miglior offerente;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 1963/2009 e lo respinge per la restante parte.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2009.
Il Presidente estensore
N. 1963/2009 R.G.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it