Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 28 gennaio 2010 la Corte d’appello di Catania respingeva l’istanza avanzata da M.G., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra il reato di rapina ai danni di un istituto di credito, oggetto della sentenza della Corte d’appello di Palermo dell’8 febbraio 2000 (irrevocabile l’11 dicembre 2000), e i sedici reati oggetto della sentenza della Corte d’appello di Catania in data 16 febbraio 2002 (divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2007), sottolineando la diversa natura dei reati, le loro differenti modalità organizzative e di consumazione, il diverso contesto anche territoriale in cui gli illeciti erano maturati.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso personalmente M., il quale lamenta: a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione; b) violazione dell’art. 81 cpv c.p. e art. 671 c.p.p..
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 c.p.p. (Sez. 6, 8.5.2000, sent. n. 00225, ric. P.G. in proc. Mastrangelo e altri, riv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, 20.4.2000, sent. n. 01587, ric. D’Onofrio, riv. 215937).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicchè i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale.
Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, sent. n. 01060, ric. Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, sent. n. 02229, ric. Caterino, riv. 198420; Sez. 1^, 30.1.1995, sent. n. 05518, ric. Montagna, riv. 200212).
Il provvedimento della Corte d’appello di Catania è conforme a tali principi giuridici, in quanto ha analiticamente valutato il contenuto delle diverse sentenze, oggetto dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 c.p.p., ha evidenziato i punti di difformità, ha ricostruito, sulla base delle stesse, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, l’elemento soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, le causali dei vari reati, il contesto in cui essi si collocano.
All’esito di questa disamina ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ritenuto di non ravvisare l’unicità del disegno criminoso, considerati la diversità dei beni giuridici, le diverse modalità organizzative del reato di rapina rispetto a tutti gli altri delitti (estorsione e traffico di sostanze stupefacenti), le differenti modalità concorsuali, la lontananza dei contesti territoriali. La contestualità cronologica non è di per sè indizio dell’esistenza di un pregresso programma criminoso a fronte di elementi di segno contrario, indicati nell’ordinanza e non confutati dal ricorrente (modalità organizzative e complici diversi, luoghi diversi da quelli operativi dell’associazione). nell’ordinanza e non confutati dal ricorrente (modalità organizzative e complici diversi, luoghi diversi da quelli operativi dell’associazione).
Infine, l’esistenza di un retroterra mafioso non è nè prova nè indizio dell’esistenza di unicità del disegno criminoso, l’esistenza di una connessione associazione-reati scopo non implica l’esistenza tra gli stessi di un medesimo progetto criminoso e, di conseguenza, appare irrilevante il fatto che nel generico programma dell’organizzazione vi fosse – come sostiene il ricorrente – anche quello di commettere rapine.
L’ultimo motivo relativo alla richiesta di applicazione dell’indulto oltre ad essere aspecifico, non trova alcun valido fondamento neppure nella domanda originaria.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
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