Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 30 giugno 1992 e depositato il 10 luglio successivo, è stato impugnato il silenzio rifiuto fatto formare per l’inutile decorso del termine di 60 giorni, indicato dall’art. 13 l. n. 47 del 1985, per l’esame della domanda di concessione edilizia prodotta -ai sensi dell’art. 13 cit. ed assunta al protocollo gen. n. 3373 del Comune di Barano d’Ischia in data 28 aprile 1992- per la "sanatoria" di un manufatto di mq. 96,00 abusivamente realizzato in contrada "Casa Conte" del territorio cittadino.
Nella prospettazione attorea il silenzio dell’amministrazione è illegittimo per violazione dell’art. 13 della l. 47 del 1985 e degli artt. 2 e 3 della l. 241 del 1990, essendo stato violati gli obblighi, da dette norme (asseritamente) scaturenti, di pronunciarsi espressamente sulla prodotta istanza.
3- L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4 Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
5- In via preliminare, va precisato che il gravame è pervenuto a decisione a seguito di istanza di rituale istanza di (ri)fissazione di udienza prodotta in data 5 maggio 2010 ai sensi dell’art. 9, comma 2, l. 205 del 2000.
6- Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve essere respinto non potendo esser condivisa l’unica doglianza che regge l’impugnativa, secondo la quale l’amministrazione non poteva sottrarsi all’obbligo di fornire risposta espressa e motivata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, quale avanzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l. 47 del 1985.
7- Questo Tribunale ha già infatti avuto modo di affermare, in linea con la prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sezione quarta, nn. 1710 e 598 del 2006, entrambe relative a fattispecie verificatesi nella regione Campania), che il silenzio fatto formare sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 non ha valore di silenzioinadempimento, ma di silenziorigetto, con la conseguenza che, all’atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito: da impugnare con onere, in capo all’interessato, di dimostrare la compatibilità dell’opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (Tar Campania – Napoli, questa sesta sezione, 4 giugno 2010, n. 12324, 17 marzo 2008, n. 1364 e 7 settembre 2007, n. 7958; sezione settima, 24 giugno 2008, n. 6118 e 3501 del 7 maggio 2008, n. 3501; ma cfr. anche Tar Liguria, sezione prima, 24 giugno 2007, n. 1114; Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 21 marzo 2006, n. 642; Tar Piemonte – Torino, sezione prima, 8 marzo 2006, n. 1173; Tar Sicilia – Catania, sezione prima, 17 ottobre 2005, n. 1723).
8- Il che qui non è avvenuto, così segnando la sorte del gravame: quale qui oggi da definirsi dal Collegio.
9- In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
9a- Non vi è luogo a statuizione sulle spese di giudizio in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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