Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21758 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello di A.C. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Ufficio, il quale aveva rilevato che l’ A. aveva registrato, per l’anno 1996, nella contabilità della propria azienda una serie di finanziamenti di rilevante entità – da lui stesso eseguiti – che non trovavano giustificazione nel reddito d’impresa dichiarato, e, pertanto, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ne aveva imputato l’importo a ricavi non contabilizzati.

Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso, poichè il termine di impugnazione della sentenza, depositata il 21 luglio 2005, scadeva il 21 ottobre 2006, per cui il ricorso, notificato il 18 ottobre 2006, è tempestivo.

Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi generali in materia di contenzioso tributario", lamentando che "non essendo stata mai prospettata in giudizio la questione della mancata valutazione della incidenza dei costi, la CTR nel ridurre correlativamente la pretesa fiscale ha evidentemente oltrepassato i limiti della domanda".

La censura è fondata.

Il giudice a quo, premesso che, non avendo il contribuente provato una diversa provenienza dei versamenti rilevati sui conti aziendali, era legittima la presunzione che essi costituissero reddito d’impresa, ha osservato che ciò era peraltro accaduto "senza considerare eventuali percentuali di ricarico e comunque senza considerare l’incidenza percentuale dei costi. La realizzazione del reddito per l’impresa, infatti, presuppone l’esistenza di un costo a cui corrisponde l’investimento che ha generato il ricavo"; ed ha conseguentemente ritenuto di applicare "una percentuale media" di abbattimento "sugli apporti del titolare".

Tuttavia, come risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata e dallo stesso controricorso, nel quale sono riprodotti i motivi d’appello, il contribuente non aveva mai posto la questione della mancata deduzione dei costi dai ricavi presuntivamente accertati.

Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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