Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 14-06-2011, n. 23797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 13 luglio 2010 A.A., ristretto al regime di cui all’art. 41 bis O.P., ha chiesto al Tribunale del riesame di Catania l’immediata propria scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Sull’istanza si è provveduto in calce, in data 15 luglio 2010, disponendo che la questione fosse trattata all’udienza di quello stesso giorno, sul cui ruolo nelle more era stato rifissato il procedimento.

Contro tale provvedimento, l’ A. propone ricorso per Cassazione – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), – dolendosi della circostanza che "dopo la riserva formulata dal tribunale del riesame di Catania il 26/5/2010 è trascorso il tempo previsto dalla legge senza che lacuna decisione è stata presa".

Il ricorso è manifestamente infondato.

Innanzitutto va evidenziato che il provvedimento impugnato non ha alcuna valenza decisoria, trattandosi di un mero provvedimento ordinatorio con cui l’istanza dell’ A. veniva posta all’attenzione del collegio che avrebbe dovuto tenere udienza il 15 luglio 2010.

Consegue la non impugnabilità dello stesso.

L’originaria istanza, peraltro, è rivolta al giudice incompetente, in quanto l’eventuale scarcerazione per decorrenza dei termini deve essere proposta al giudice che procede nel merito e che ha in carico la gestione della misura cautelare, non già al tribunale del riesame investito unicamente di giudizio di appello avverso la medesima misura.

Infine, il motivo dedotto non è ascrivibile ad alcuna delle tipologie di vizi deducibili in Cassazione, dal momento che si tratta – a ben vedere – non della censura del provvedimento impugnato, ma della diretta reiterazione dell’istanza in grado superiore.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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