Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 4 gennaio 2011, il Tribunale di Bari accogliendo parzialmente la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di D.V. avverso l’ordinanza emessa il 10 dicembre 2010 dal locale Giudice per le indagini preliminari con al quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di usura ed estorsione, ha sostituito la misura stessa con quella degli arresti domiciliari.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce la insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e, quanto al pericolo di recidiva, sottolinea che l’indagato, maresciallo dei Carabinieri in pensione, non ha più commesso reati dopo i fatti che gli sono stati addebitati. Con successiva nota difensiva è stato sottolineato il tempo trascorso dai fatti.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto gli motivi, oltre che essere concretamente privi del requisito della specificità, risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – esigenze di cautela e adeguatezza della misura – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del merito, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille in favore della Cassa delle ammende.
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