Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 14-06-2011, n. 23787 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7 ottobre 2009, il Tribunale di Bologna ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia l’11 settembre 2010, con la quale era stata respinta la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di K.E. in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 2 bis in riferimento all’art. 61 c.p., n. 5, disponendo la misura predetta.

Propone ricorso per cassazione l’indagata la quale sottolinea come, alla luce delle modalità dei fatti e del relativo buon comportamento anche processuale non siano ravvisabili specifiche esigenze di cautela. Si contrastano, al riguardo, i singoli elementi di valutazione sfavorevole posti in luce nel provvedimento impugnato e si sottolinea come risulti incongrua la motivazione, nella parte in cui esclude l’adeguatezza di una misura gradata a fronteggiare le esigenze cautelari. Con successiva memoria l’imputata ha fatto presente che la condanna intervenuta in primo grado è passata in giudicato in quanto non è stata proposta impugnazione.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto i motivi proposti non si riflettono in alcun modo su vizi deducibili in sede di legittimità, giacchè coinvolgono esclusivamente profili di merito.

Per di più su aspetti tutti puntualmente esaminati dai giudici a quibus che hanno provveduto ad una più che esauriente disamina, tanto in ordine ala natura ed alla gravità dei fatti, alla loro non estemporaneità ed alla reiterazione delle condotte, che in riferimento alle specifiche e gravi esigenze di cautela che hanno giustificato la decisione adottata in sede di impugnazione de libertate.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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