Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 14-06-2011, n. 23782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 14 luglio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere a norma dell’art. 425 c.p.p., nei confronti di D.L. G. in ordine al reato di rapina contestato al capo 1) perchè il fatto non sussiste.

Propone ricorso per cassazione la parte civile, la quale lamenta nel primo motivo violazione di legge, in quanto il giudice preliminare avrebbe indebitamente svilito la versione dei fatti fornita dalla parte offesa sulla base di un "pregiudizio" di inattendibilità contrario al principio secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono valere anche da sole quale fonte di prova. Si lamenta, poi, motivazione contraddittoria, in quanto comunque, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata in sentenza, si sarebbe realizzato l’impossessamento del portafogli della vittima secondo quanto dalla medesima riferito.

Il ricorso non è fondato. Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, il giudice della udienza preliminare ha puntualmente ricostruito non soltanto la specifica dinamica dell’episodio oggetto di contestazione ed i suoi immediati ed illuminanti antecedenti, ma, soprattutto, ne ha inquadrato la genesi e gli sviluppi in un quadro di più ampie e coerenti dimensioni che hanno più che adeguatamente scandagliato i forti dissapori ed i radicati contrasti di ordine familiare esistenti tra il nucleo familiare dell’imputato, da una parte, e la parte civile dall’altra. Il tutto secondo un logico e tutt’altro che contraddittorio percorso argomentativo alla luce del quale è persuasivamente pervenuto alla conclusione di ritenere non provato e non provabile – alla luce di un apprezzamento prognostico più che plausibile – il fatto (e soprattutto l’elemento soggettivo) concernente l’ipotizzato reato di rapina di un portafogli, che sarebbe caduto alla parte offesa nel corso di una colluttazione.

D’altra parte, la maggior parte delle considerazioni che il ricorrente svolge nei motivi di impugnazione, si sottraggono allo specifico sindacato riservato a questa Corte, coinvolgendo esse rilievi di merito in larga misura estranei ai vizi di legittimità che sono stati dedotti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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