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e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Ha proposto ricorso per cassazione M.T., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 29.4.2010, che in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 23.10.2007, per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis e 635 c.p., la dichiarò colpevole degli stessi reati, condannandola alla pena di cui in dispositivo.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto all’imputata di avere agito in stato di necessità; la Corte territoriale, invece lo escludeva, rilevando:
che l’imputata aveva lasciato l’immobile occupato per recarsi in (OMISSIS), affidato in custodia ad una donna che avrebbe dovuto dietro compenso respingere eventuali intrusioni di terzi;
che era tornata ad occupare l’immobile al suo rientro dal paese di origine;
che la donna non si era mai rivolta ai servizi sociali presenti sul territorio per risolvere i problemi legati alle precarie condizioni di salute del figlio di pochi mesi; – che, infine, anche la pluriennale durata dell’occupazione doveva ritenersi incompatibile con l’attualità dello stato di necessità.
La difesa lamenta il vizio di violazione dell’art. 54 c.p. ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in combinazione con gli artt. 633, 639 bis e 635 c.p.. L’attualità del pericolo derivante all’imputata ai propri essenziali interessi di vita dalla mancanza della disponibilità di un’abitazione e dei mezzi economici per procurarsela, sarebbe emersa dalle dichiarazioni dell’Istituto proprietario dell’alloggio popolare occupato, l’ A., secondo cui l’imputata all’epoca dei fatti lavorava "in nero" come domestica e doveva occuparsi di un bambino affetto da serie patologie respiratorie, senza alcun contributo economico da parte del padre, in stato di detenzione. Non sarebbe inoltre emerso, dalla deposizione della teste D., che l’imputata avesse corrisposto un compenso alla donna lasciata all’interno dell’appartamento, peraltro nemmeno identificata. Illegittima sarebbe inoltre la considerazione del perdurare dell’occupazione, dovendo le valutazioni del caso essere ancorate al periodo temporale indicato nel capo di imputazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Va premesso che ai fini del possibile riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., il concetto di "danno grave alla persona" può′ bensì essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall’art. 2 Cost., anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità’ fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev’essere ricompreso il diritto all’abitazione, ma fermo restando che tale interpretazione estensiva del concetto di "danno grave alla persona" deve essere circoscritta ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Corte di Cassazione n. 35580 del 27/06/2007 SEZ. 2. D’Angeli). Nella specie, le circostanze del fatto, tra le quali l’andirivieni dell’imputata dal suo paese d’origine, e il suo mancato ricorso a forme di sostegno istituzionale, sono state correttamente valutate dalla corte territoriale come indici dell’assenza dello stato di necessità.
La questione del travisamento della prova sostanzialmente proposta dalla difesa con riferimento alla deposizione della teste D. è poi essa stessa fuorviante, dal momento che la sentenza di appello fa riferimento al compenso rilasciato a soggetti che gestivano il racket delle occupazioni abusive, che avrebbero procurato all’imputata la disponibilità dell’appartamento, non alla somma offerta alla donna che avrebbe dovuto presidiare l’immobile durante la temporanea assenza dell’imputata dal territorio nazionale.
Quanto alla questione della durata dell’occupazione, essa è in definitiva marginale, ma le valutazioni della Corte territoriale manterrebbero comunque la loro validità anche con riguardo al non breve periodo di tempo (circa due anni) trascorso dall’inizio dell’occupazione (accertata il (OMISSIS)) alla sentenza di primo grado, termine finale della permanenza del reato. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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